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Aceto balsamico di Modena, via libera alle imitazioni dalla Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia UE, con sentenza 4.12.19, ha negato la tutela richiesta dal Consorzio di tutela dell’Aceto balsamico di Modena IGP. Legittimando le imitazioni di ‘aceto balsamico’ realizzate dalla società tedesca Balema GmbH, che così designa i suoi prodotti realizzati in Baden (Germania), e le innumerevoli altre.

IGP, Indicazione Geografica Protetta. significato e tutela

Il regolamento (UE) n. 1151/2012, ‘sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari’, ‘intende aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti. Garantendo in tal modo:

(a) una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto,

(b) la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti,

(c) il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e

(d) l’integrità del mercato interno’ (articolo 1, Obiettivi. V. nota 1).

La ‘indicazione geografica’, ai sensi del citato regolamento, ‘è un nome che identifica un prodotto:

(a) originario di un determinato luogo, regione o paese,

(b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche, e

(c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata’ (art. 5.2). (2)

I nomi registrati sono protetti contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente,

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente,

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine,

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto’ (reg. UE 1151/12, articolo 13.1).

Aceto balsamico di Modena v. Balema GmbH, la controversia

Il Consorzio di tutela dell’Aceto balsamico di Modena IGP aveva diffidato la Balema GmbH dall’utilizzo dei termini ‘deutscher balsamico’ e ‘balsamico’, in quanto illecite evocazioni dell’Indicazione Geografica Protetta. La società tedesca, sconfitta nel primo grado di giudizio, era ricorsa in appello.

La Corte di Appello tedesca aveva riconosciuto la sua possibilità per Balema di utilizzare il termine ‘balsamico’ su prodotti a base di aceto prodotti in Germania, deducendo l’assenza di violazione del divieto di usurpazione, evocazione o imitazioni delle indicazioni d’origine protette in UE.

Il Bundesgreichtshof – la Corte federale di giustizia, adita dal Consorzio modenese – ha quindi operato un rinvio pregiudiziale alla European Court of Justice (ECJ). Con l’obiettivo di ottenere un’interpretazione ufficiale e giuridicamente vincolante del reg. UE 1151/12.

Corte di Giustizia UE, il giudizio

Il quesito posto alla Corte di Giustizia tramite rinvio è il seguente. ‘Se la tutela di cui beneficia la denominazione ‘Aceto Balsamico di Modena’ nel suo insieme si estenda anche all’utilizzazione dei singoli termini non geografici che compongono tale denominazione (‘Aceto’, ‘Balsamico’, ‘Aceto Balsamico’).’ (3)

I giudici di Lussemburgo hanno fatto proprie le conclusioni depositate dall’avvocato generale Gerard Hogan il 29.7.19. (4) In parole povere, anzi poverissime:

– l’Aceto Balsamico di Modena (IGP) gode di fama indiscussa sia sul mercato nazionale che su quelli esteri. Il prodotto ha quindi una reputazione specifica,

– il nome è registrato e iscritto come denominazione composta nel registro delle DOP e delle IGP ai sensi del reg. CE 583/2009, ma

– le parole ‘aceto’ e ‘balsamico’ devono venire intese come termini comuni. ‘La protezione della denominazione «Aceto balsamico di Modena» non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa’. (5)

Corte di Giustizia UE, via libera alle imitazioni

Da un lato, è pacifico che il termine «aceto» è un termine comune, come già constatato dalla Corte (…). Dall’altro lato, il termine «balsamico» è la traduzione, in lingua italiana, dell’aggettivo «balsamique», che non ha alcuna connotazione geografica e che, per quanto riguarda l’aceto, è comunemente usato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce’.

Nei fatti, la Corte di Giustizia concede il via libera alle imitazioni – o ‘evocazioni’ (6) – di aceto balsamico, ovunque prodotte. Contraddicendo quello stesso percorso logico che aveva portato il legislatore europeo a riconoscere la IGP ‘Aceto balsamico di Modena’, a dispetto delle opposizioni di Germania, Francia e Grecia. (7)

L’unico baluardo di tutela riguarda dunque l’evocazione geografica. E sarà forse la tecnologia blockchain, in un futuro speriamo prossimo, a offrire ai consumatori globali quella garanzia di autenticità che l’Europa si dimostra non essere più in grado di garantire.

Dario Dongo

Note

(1) Cfr. reg. UE 1151/12. V. anche http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8507

(2) La ‘denominazione di origine’ è invece ‘un nome che identifica un prodotto:

–   (a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati,

 –  (b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani, e

–  (c) le cui fasi di produzione si svolgono [interamente, ndr] nella zona geografica delimitata’ (reg. UE 1151/12, articolo 5.1)

(3) V. precedente articolo Aceto balsamico, un nome generico? La parola al direttore del Consorzio di tutela di Modena,

(4) V. precedente articolo Aceto balsamico, via libera alle imitazioni dall’avvocato generale UE,

(5) Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 4.12.19. Causa C-432/18, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena / Balema GmbH, su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575557167065&uri=CELEX:62018CJ0432

(6) V  reg. UE 1151/12, art.13.1.b. Sul concetto di ‘evocazione’, si vedano i precedenti articoli  https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/dop-la-corte-di-giustizia-ue-chiarisce-il-divieto-di-evocazioni,  https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/olio-extravergine-d-oliva-100-siciliano-risponde-l-avvocato-dario-dongo

(7) La Commissione europea aveva a suo tempo richiesto il parere del Comitato scientifico per le DOP, IGP e STG. Il quale, con proprio parere emesso all’unanimità il 6.3.06, aveva affermato che la denominazione ‘Aceto Balsamico di Modena gode di fama indiscussa sia sul mercato nazionale che su quelli esteri, come testimoniano il suo frequente utilizzo in numerose ricette culinarie di diversi Stati membri, la sua forte presenza su Internet e nella stampa o nei media

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