HomeIdeeSede dello stabilimento in etichetta, il MUST per il Made in ITALY

Sede dello stabilimento in etichetta, il MUST per il Made in ITALY

L’indicazione della sede dello stabilimento sulle etichette dei prodotti alimentari é stata obbligatoria in Italia dal febbraio 1992 al dicembre 2014, allorquando il governo italiano ha deliberatamente omesso di notificare la norma nazionale a Bruxelles, in tempo utile rispetto al sopravvenire del nuovo regolamento UE 1169/2011. Con un anno di ritardo, si torna ad affrontare l’argomento. Dalle parole ai fatti, il nostro Must.

Great Italian Food Trade e il Fatto Alimentare hanno rilanciato la petizione già promossa sul blog Io Leggo L’Etichetta, per chiedere il ripristino della notizia obbligatoria sul sito di produzione in etichetta.

La sede dello stabilimento risponde a due cruciali esigenze:

– facilitare la gestione delle crisi di sicurezza alimentare, risalendo in tempi istantanei all’impianto produttivo da cui il prodotto proviene, senza bisogno di attendere la notizia dopo giorni e giorni dall’importatore o dal distributore che magari si trova dall’altra parte d’Europa,

– permettere ai consumatori di eseguire scelte informate di acquisto, le quali naturalmente tendono a favorire gli alimenti realizzati in un determinato territorio da un determinato produttore. Come é normale che nell’acquisto di una pizza si prescelga il Made in Italy, e in quello di un brie si prediliga il Made in France ad esempio.

C’è dell’altro. In assenza di politiche industriali che dir si vogliano, una semplice ma essenziale notizia in etichetta può apportare concreti vantaggi al sistema-Paese:

– i consumatori che ogni giorno scelgono prodotti italiani realizzano una miriade di mini Jobs Act che, moltiplicati e accumulati nel tempo, possono incidere in misura significativa sulle filiere produttive e le economie locali,

la promozione del Made in Italy, al di là delle chiacchiere e di futili missioni, non può che partire da una dicitura semplice e univoca, ‘Prodotto in …, Italia’. Una dicitura che può e deve venire apposta sul solo prodotto autentico, e lo distingue rispetto agli innumerevoli fenomeni di Italian sounding, talora mascherati dietro la dicitura Made in UE. Oltretutto, l’eventuale falsificazione di tale dicitura può venire sanzionata dalle autorità di qualsiasi area del pianeta poichè rileva ai fini della rintracciabilità e perciò della sicurezza, senza bisogno di affidarsi a incerti strumenti di tutela che neppure consentono di ostacolare abomini come il ‘Parmesan’ o il ‘Cambozola‘ a pochi passi da noi.

Cosa serve ora? Dal ministro Maurizio Martina, col sostegno della presidenza del Consiglio, ci si attende un duplice intervento:

in Italia, ripristinare subito l’obbligo di citare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione. Nell’ambito di un DPCM per l’urgente e sistematico riordino della disciplina di etichette e pubblicità alimentari. Abrogare una volta per tutte il fatidico d.lgs. 109/92, fare chiarezza e ripristinare le sanzioni, che sono già mancate per un anno,

in Europa, promuovere l’inserimento della sede dello stabilimento sulle confezioni dei prodotti alimentari, quale notizia indispensabile ai fini della rintracciabilità. Bisogna perciò aggiornare in tal senso l’articolo 18 del reg. CE 178/02, c.d. General Food Law, tuttora in corso di revisione.

Dario Dongo

 

+ posts

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

Articolo precedenteMortadela de Prato IGP
Articolo successivoPizza surgelata

Articoli correlati

Articoli recenti

Commenti recenti

Translate »