Origine del latte in etichetta, l’indicazione è obbligatoria
L’origine del latte venduto tal quale o impiegato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari preimballati – non anche quelli preincartati per la vendita diretta (!) – deve essere indicata in etichetta. Lo prevede un decreto interministeriale in fase di approvazione. La novità riguarda gli alimenti realizzati in Italia e consente di conoscere l’origine, vale a dire la provenienza, del latte utilizzato in formaggi e latticini, yogurt, burro, spalmabili, latticello, creme, sieri di latte e cagliate.
L’origine del latte (vaccino, bufalino, ovo-caprino, d’asina “e di altra origine animale”, fresco e a lunga conservazione) è riferita in etichetta con la duplice menzione del Paese di mungitura e di condizionamento o trasformazione. Se avvenute in diverse nazioni, si può usare “miscela di latte di Paesi UE” (o “non UE”) o “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” (o “non UE”). Se le località di produzione primaria e trasformazione coincidono, può venire citata la “origine”, seguita dal nome del Paese.
Sono esclusi dalla nuova normativa gli alimenti registrati DOP, IGP, STG e quelli biologici, i quali sono, almeno in parte, già soggetti a oneri d’informazione sulla origine delle materie prime.