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Pratiche commerciali scorrette, il Codice del Consumo nell’era digitale

Meglio tardi che mai – con quasi un anno di ritardo – l’Italia ha recepito la direttiva UE 2019/2161 sulla protezione dei consumatori dalle pratiche commerciali scorrette, in riforma del Codice del Consumo.

Il d.lgs. 26/2023 aggiorna la disciplina previgente introducendo la tutela giudiziaria del consumatore ma anche nuove norme sui contratti a distanza e online. E un significativo inasprimento delle sanzioni.

1) Pratiche commerciali scorrette, la direttiva UE 2019/2161

La direttiva UE 2019/2161 (Omnibus Directive EU No 2019/2161) è intervenuta a modifica delle direttive 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per proteggere i diritti dei consumatori all’era digitale, come si è visto. (1)

Le nuove norme garantiscono maggiore trasparenza nei contratti a distanza e online, oltre a introdurre il diritto dei consumatori a ricevere tutela giudiziaria diretta. (2)

Il decreto legislativo 7 marzo 2023 n. 26, in vigore dal 2 aprile 2023 – nel recepire la direttiva UE 2019/2161 – interviene a modifica del Codice del Consumo (3,4).

2) Dir. UE 2019/2161, pratiche commerciali ingannevoli

Le pratiche commerciali ingannevoli – già elencate nel Titolo III, Capo II, Sezione I del Codice del Consumo – sono integrate come segue.

2.1) Dual quality, identità del venditore

È vietato anzitutto:

  • promuovere un bene come identico a un altro bene commercializzato in un altro Stato membro, quando invece le sue caratteristiche siano significativamente diverse (art. 21, nuovo comma 2-bis), (5)
  • omettere di dichiarare, sulle piattaforme di ecommerce, se il venditore sia o meno un professionista (art. 22, nuova lettera e-bis). Una differenza sostanziale, per quanto attiene all’esercizio dei diritti di garanzia e di recesso,
  • rivendere biglietti pre-acquistati eludendo i limiti imposti dalle norme (art. 23, nuova lettera bb-bis).

2.2) Risultati di ricerca

I gestori delle piattaforme ecommerce ove sia possibile cercare i prodotti di più produttori attraverso parole chiave devono chiarire:

  • le informazioni generali sui prodotti,
  • i parametri che hanno condotto al risultato della ricerca,
  • la rilevanza dei parametri utilizzati rispetto ad altri criteri (art. 22, nuovo comma 4-bis)
  • l’eventuale contributo pubblicitario, o di altre forme di remunerazione, al posizionamento dei prodotti (art. 23, nuova lettera m-bis).

2.3) Recensioni

Le piattaforme di vendita online che pubblicano recensioni devono precisare:

  • se le recensioni provengono da acquirenti effettivi (art. 23, nuova lettera bb-ter), e
  • le modalità seguite per verificare tale circostanza (art. 22, nuovo comma 5-bis).

È altresì vietato inviare o incaricare terzi a inviare recensioni false o falsi commenti positivi, anche sui social network (art. 23, nuova lettera bbquater).

3) Trasparenza dei prezzi, l’illusione continua

Gli ‘annunci di riduzione di prezzo’ sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria minimale, da 516 a 3.099 euro, nei casi in cui:

  • l’annuncio di una riduzione di prezzo non sia accompagnata dall’indicazione del prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti. Con esclusione dei prodotti agricoli e degli alimenti facilmente deperibili (art. 17-bis),
  • il prezzo ‘normale’ di vendita non venga esposto in occasione delle vendite straordinarie e delle vendite sottocosto (d.lgs. 114/98, art. 15).

Sanzioni ridicole allorché riferite alle promozioni commerciali su larga scala. (6)

4) Estensione del periodo di recesso

Il periodo di recesso per il consumatore viene esteso da 14 a 30 giorni nel caso di contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali, in particolare di ‘contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista’ (art. 52,1-bis).

Il diritto di recesso senza preavviso può venire esercitato anche in epoca successiva, qualora il professionista fornisca le informazioni a tale riguardo entro i 12 mesi dalla stipula del contratto, nei 30 giorni seguenti (art. 53, comma 2).

5) Contenuti digitali

I contenuti creati o inseriti dai consumatori durante l’utilizzo di un bene o servizio digitale – al di fuori dei dati personali, oggetto di rigorosa tutela nel GDPR (7) – non possono venire utilizzati dal professionista. A meno che essi siano ‘privi di utilità’, aggregati ad altri dati, ovvero creati assieme ad altri utenti che ne proseguano l’uso.

I consumatori hanno diritto di recuperare tali contenuti in forma gratuita, leggibile e in un tempo ragionevole fino al recesso del contratto, quando il professionista potrà impedire l’accesso ai profili e ai loro contenuti (art. 56, comma 3-ter e seguenti).

6) Tutela giudiziaria

Il consumatore che subisca pratiche commerciali sleali può finalmente adire il giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno subito, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Avuto riguardo alla natura e gravità della pratica commerciale scorretta, il danno subito e altre eventuali circostanze (d.lgs. 206/05, nuovo comma 15-bis). Un importante passo avanti, considerato che:

  • l’Antitrust, a differenza della magistratura, ha l’arbitrio di decidere quali casi portare avanti e quali archiviare in base a ‘priorità politiche’. Come dimostra la vergognosa archiviazione delle nostre ripetute denunce nei confronti di Amazon (8,9),
  • la carenza di personale rispetto al numero di casi trattati, nella magistratura, è meno drammatica rispetto a quella di AGCM. Laddove il finanziamento pubblico di campagne pubblicitarie a rivolgersi all’AGCM ha condotto a milioni di segnalazioni che l’Antitrust italiana non è in grado di gestire.

7) Sanzioni amministrative

Il legislatore europeo ha prescritto agli Stati membri di introdurre sanzioni ‘effettive, proporzionate e dissuasive’. La cui misura deve venire determinata, a seconda dei casi, tenendo anche conto dei criteri che seguono:

a) natura, gravità, entità e durata della violazione,

b) eventuali azioni intraprese da professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio,

c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista,

d) benefici finanziari conseguiti o perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili,

e) sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri (..),

f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso’ (dir. UE 2019/2162, articolo 13).

Il governo italiano ha aggiunto la doverosa considerazione ‘delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista’ (Codice del consumo, novellato articolo 27.9).

7.1) Sanzioni draconiane

Le sanzioni previste dal Codice del Consumo vengono innalzate vertiginosamente. Ai sensi del d.lgs 26/2023, l’Antitrust può ora applicare una pena pecuniaria tra 5mila e 10 milioni di euro in caso di accertamento di:

  • pratiche commerciali scorrette. Fino al 4% del fatturato annuo del professionista (o 2 milioni di euro, laddove non siano disponibili le informazioni sul fatturato), nei casi di infrazioni transfrontaliere (Codice del consumo, articolo 27, nuovo comma 9-bis),
  • clausole vessatorie nei contratti tra professionisti e consumatori conclusi mediante sottoscrizione di condizioni generali o moduli. Fino al 4% del fatturato annuo del professionista, qualora l’AGCM accerti infrazioni diffuse (art. 37-bis, nuovo comma 2-bis),
  • in ottemperanza ai provvedimenti d’urgenza, inibitori o riparativi disposti dall’Autorità, quali la sospensione provvisoria o il divieto della diffusione delle pratiche commerciali scorrette (art. 27, comma 12).

Dario Dongo e Alessandra Mei

Note

(1) Elena Bosani. Diritti dei consumatori nei contratti, la Commissione europea fa chiarezzaGIFT (Great Italian Food Trade). 14.4.22

(2) Direttiva UE 2019/2161, per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L2161

(3) D.lgs. 7 marzo 2023, n. 26, Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/18/23G00033/sg

(4) D.lgs. 206/2005 e successive modifiche. Codice del consumo https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206

(5) Dario Dongo, Giulia Torre. Dual Quality Food, prima analisi della Commissione europea. GIFT (Great Italian Food Trade). 29.6.19

(6) Dario Dongo. Vendite promozionali, scarsa tutela di produttori e consumatori. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.5.22

(7) Fabrizio Zaninetti, Dario Dongo. Privacy e GDPR, l’ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 20.3.19

(8) Dario Dongo, Giulia Torre. Amazon, cyberbullismo. GIFT (Great Italian Food Trade). 23.4.18

(8) Marta Strinati. Amazon, troppi illeciti nella vendita di alimenti. GIFT si appella all’AntitrustGIFT (Great Italian Food Trade) 15.12.17

Alessandra Mei

Laureata in Giurisprudenza all'Università di Bologna, ha frequentato il Master in Food Law presso la stessa Università. Partecipa alla squadra di WIISE srl benefit dedicandosi ai progetti europei e internazionali di ricerca e innovazione.

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