Great Italian Food Trade

Il portale di informazione indipendente sulle eccellenze agroalimentari italiane

HomeCertificazioni e analisiDOP, IGP e STG: significato, certificazioni e tutele

DOP, IGP e STG: significato, certificazioni e tutele

Le sigle DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) identificano tre regimi europei di qualità che proteggono nomi, territori e ricette. Il regolamento (UE) 2024/1143 riunisce in un quadro comune le indicazioni geografiche (IG) dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose e disciplina le specialità tradizionali garantite. La protezione giuridica si accompagna a risultati economici rilevanti in alcune, ma non in tutte le filiere strategiche del  Made in Italy agroalimentare.

I regimi europei di qualità: origine, ricetta e metodo biologico

La costruzione europea dei regimi di qualità alimentare risale ai primi anni Novanta. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 ha introdotto le norme sulla produzione biologica, poi confluite nel reg. (UE) 2018/848. L’anno successivo il regolamento (CEE) n. 2081/92 ha istituito la tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, mentre il regolamento (CEE) n. 2082/92 ha introdotto le attestazioni di specificità, poi divenute specialità tradizionali garantite. Le due discipline del 1992 sono state prima sostituite dai regolamenti (CE) n. 510/2006 e n. 509/2006, poi riunite nel regolamento (UE) n. 1151/2012. Vini e bevande spiritose hanno seguito regole settoriali proprie, ora coordinate in un quadro giuridico unitario.

Il regolamento (UE) 2024/1143, in vigore dal 13 maggio 2024, ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012 e comprende:

  • DOP e IGP per prodotti agricoli e vini;
  • IG per le bevande spiritose;;
  • indicazioni facoltative di qualità, tra cui ‘prodotto di montagna’;
  • STG (reg. UE 2024/1143, artt. 1, 82, 94 e 97). 

Food Times ha esaminato il percorso della riforma nell’articolo sulle nuove regole europee per DOP e IGP. Per le bevande spiritose le regole su categorie, designazione e presentazione rimangono nello Spirits Regulation, reg. (UE) 2019/787, mentre le relative IG rientrano nel sistema comune del 2024. Il reg. (UE) 2026/471 ha poi modificato il reg. (UE) 2024/1143 su alcune regole di etichettatura delle bevande spiritose, oltre a intervenire sul settore vitivinicolo.

Dati di mercato

In Italia il XXIII Rapporto ISMEA-Qualivita, pubblicato il 26 novembre 2025 dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e dalla Fondazione Qualivita con dati 2024, quantifica la DOP economy di cibo e vino in 20,7 miliardi di euro alla produzione (+3,5%), con esportazioni pari a 12,3 miliardi (+8,2%). Il comparto alimentare DOP, IGP e STG vale 9,64 miliardi (+7,7%), il vino DOP e IGP imbottigliato 11,04 miliardi. I vini a indicazione geografica esprimono l’88% dell’export vinicolo nazionale (ISMEA & Fondazione Qualivita, 2025).

La forza del comparto alimentare si concentra su formaggi, prodotti a base di carne e aceti balsamici. Nel 2024 le prime denominazioni per valore alla produzione sono Grana Padano DOP (2,19 miliardi di euro), Parmigiano Reggiano DOP (1,76 miliardi), Prosciutto di Parma DOP (860 milioni) e Aceto Balsamico di Modena IGP (378 milioni). Nel vino primeggia il Prosecco DOP, con 951 milioni di euro di valore dello sfuso (ISMEA & Fondazione Qualivita, 2025).

In altre filiere strategiche del Made in Italy le produzioni a denominazione rimangono invece marginali. Per citare alcuni esempi, le 50 denominazioni dell’olio extravergine d’oliva – tra DOP e IGP – hanno raggiunto il 6,5% della produzione italiana nel 2024; il raccolto certificato esprime il 5% dei limoni italiani e solo il 2% delle arance italiane; la situazione non è migliore per i pomodori. 

DOP: significato e legame con il territorio

DOP significa Denominazione di Origine Protetta. Per i prodotti agricoli designa un prodotto originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un Paese determinato, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani. Tutte le fasi di produzione devono svolgersi nella zona geografica delimitata (reg. UE 2024/1143, art. 46.1). Tra le fasi di produzione il regolamento comprende anche quelle relative alle materie prime, fino al momento in cui il prodotto è pronto per l’immissione sul mercato (reg. UE 2024/1143, art. 2.1, lett. ‘d’).

Il territorio, quindi, deve spiegare le caratteristiche protette: contano ambiente, risorse e conoscenze produttive. Il disciplinare traduce questo legame in prescrizioni verificabili, dalle materie prime ai metodi di lavorazione.

Una deroga su soli animali vivi, carni e latte si applica alle denominazioni riconosciute come tali nel Paese di origine prima dell’1 maggio 2004: le materie prime possono provenire da una zona più ampia o diversa, purché delimitata e sottoposta a condizioni e controlli specifici (reg. UE 2024/1143, art. 46.3). Per le DOP di origine animale, inoltre, i mangimi devono provenire dalla zona delimitata; quando ciò non è possibile, il disciplinare può ammettere apporti esterni fino al 50% della sostanza secca su base annua, senza pregiudizio per la qualità e il legame con l’ambiente (reg. UE 2024/1143, art. 47.1 e 47.2). 

Per i vini DOP le definizioni settoriali rimangono nel reg. (UE) n. 1308/2013: le uve devono provenire esclusivamente dalla zona delimitata (reg. UE 1308/2013, art. 93.1, lett. ‘a’). Le menzioni italiane DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) si collocano a loro volta nel sistema europeo delle DOP.

IGP: significato e origine delle materie prime

IGP significa Indicazione Geografica Protetta. Per i prodotti agricoli designa un prodotto originario di un luogo, di una regione o di un Paese determinati, al quale una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche sono essenzialmente attribuibili per la sua origine geografica. Almeno una fase di produzione deve svolgersi nella zona delimitata (reg. UE 2024/1143, art. 46.2).

La differenza dalla DOP riguarda dunque l’intensità del vincolo geografico. Un’IGP può fondarsi su una lavorazione territoriale riconoscibile e sulla reputazione maturata nel tempo. L’origine della materia prima va invece verificata nel singolo disciplinare, perché non coincide necessariamente con il territorio richiamato dal nome; eventuali restrizioni alla provenienza delle materie prime devono comunque venire giustificate dal legame con la zona (reg. UE 2024/1143, art. 47.4).

Per i vini IGP almeno l’85% delle uve deve provenire dalla zona geografica interessata, dove deve svolgersi anche la produzione (reg. UE 1308/2013, art. 93.1, lett. ‘b’). La menzione italiana IGT (Indicazione Geografica Tipica) corrisponde a questo regime europeo. Per le bevande spiritose si utilizza invece la sola categoria IG (reg. UE 2024/1143, art. 22.3).

STG: significato e caso della Pizza Napoletana

STG significa Specialità Tradizionale Garantita. Può venire registrato come STG il nome di un prodotto ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione conforme alla pratica tradizionale, oppure ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. Il nome, a sua volta, deve essere stato utilizzato tradizionalmente per riferirsi al prodotto o deve identificarne il carattere tradizionale (reg. UE 2024/1143, art. 53.1 e 53.2).

Tradizionale significa uso storico comprovato del nome da parte dei produttori di una comunità per almeno trent’anni (reg. UE 2024/1143, art. 2.3). La riforma del 2024 ha eliminato il requisito della specificità, che in precedenza ostacolava le registrazioni (reg. UE 2024/1143, considerando 64). La STG protegge una ricetta o un metodo, senza riservarne la produzione al luogo evocato dal nome: il prodotto può essere realizzato altrove, nel rispetto del disciplinare e dei controlli.

È il caso della Pizza Napoletana STG. La registrazione iniziale, avvenuta nel 2010 senza riserva del nome (reg. UE 97/2010), è stata sostituita nel 2022 dalla registrazione con riserva del nome (reg. di esecuzione UE 2022/2313). Da allora il nome può venire usato solo per prodotti conformi al disciplinare: non basta omettere il simbolo STG per utilizzarlo liberamente. Il disciplinare regola ingredienti, preparazione e cottura, ma non impone che la pizza venga prodotta a Napoli.

Certificazione e controlli: come funziona il sistema

La registrazione europea protegge un nome e il relativo disciplinare; la certificazione verifica che le produzioni rispettino quelle regole. L’adesione al regime è volontaria, ma chi utilizza o anche soltanto evoca il nome protetto deve rispettare il disciplinare e sottoporsi ai controlli.

Per i prodotti agricoli DOP e IGP, l’operatore entra nel sistema dei controlli e mantiene registrazioni proprie che dimostrino origine delle materie prime, tracciabilità, quantità e rispetto del processo produttivo. Prima dell’immissione sul mercato la conformità al disciplinare viene verificata dall’autorità competente o dagli organismi a cui sono delegati i compiti di controllo ufficiale. Il piano dei controlli traduce il disciplinare in verifiche documentali, ispezioni e, ove previste, analisi del prodotto. Gli organismi delegati e di certificazione devono essere accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17065, propria della certificazione di prodotto, oppure EN ISO/IEC 17020, propria dell’ispezione (reg. UE 2024/1143, artt. 38-41; reg. UE 2017/625).

In Italia il sistema si avvale di organismi di controllo autorizzati e autorità pubbliche designate, sotto la vigilanza del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF). Il consorzio di tutela rappresenta e valorizza la denominazione e svolge le funzioni di tutela attribuitegli, distinte dalla verifica indipendente della conformità. Il decreto MASAF 3 giugno 2026 ha ridefinito costituzione e riconoscimento dei consorzi alla luce del reg. (UE) 2024/1143; i consorzi già riconosciuti devono adeguarsi entro il 14 maggio 2027 (DM 3 giugno 2026, art. 28). Il diritto al nome non è riservato ai soci del consorzio, ma spetta a ogni operatore che commercializzi i prodotti conformi al disciplinare (reg. UE 2024/1143, art. 36). I controlli proseguono sul mercato, anche online, con interventi sulle irregolarità e sull’uso abusivo dei nomi (reg. UE 2024/1143, artt. 42 e 43).

Le STG seguono una logica analoga, con verifica del rispetto del disciplinare e controlli sul mercato, senza il vincolo territoriale proprio di DOP e IGP (reg. UE 2024/1143, artt. 71-74). Per i vini, il capo sui controlli del reg. (UE) 2024/1143 si limita alla verifica dell’uso delle IG sul mercato (reg. UE 2024/1143, art. 38.2); la verifica del rispetto dei disciplinari rimane affidata al reg. (UE) n. 1308/2013, art. 116 bis, e in Italia alla legge 238/2016, art. 64.

Citazione in etichetta degli ingredienti DOP e IGP

Un alimento composto può ovviamente contenere un ingrediente certificato DOP o IGP. La sua citazione in etichetta è tuttavia soggetta a regole distinte: la citazione del nome protetto nel solo elenco degli ingredienti non è soggetta a condizioni specifiche, al di là degli obblighi generali di rintracciabilità e correttezza delle informazioni riportate. 

Per utilizzare l’indicazione geografica nel nome del prodotto trasformato, in altre parti dell’etichettatura o nella pubblicità, devono invece ricorrere tre condizioni cumulative: 

  • il prodotto trasformato non contiene altri prodotti comparabili all’ingrediente designato dall’indicazione geografica; 
  • l’ingrediente certificato è utilizzato in quantità sufficiente a conferire al prodotto una caratteristica essenziale; 
  • la percentuale dell’ingrediente DOP o IGP figura in etichetta (reg. UE 2024/1143, art. 27.1, lett. ‘a’, ‘b’ e ‘c’).

Il regolamento non stabilisce una percentuale minima: ciò che conta è che l’ingrediente conferisca effettivamente una caratteristica essenziale; la Commissione europea ammette che anche una quantità ridotta possa bastare, se idonea a tale scopo. Il divieto di prodotti comparabili esclude invece l’aggiunta di altri ingredienti della stessa categoria non certificati (Commissione europea, 2026a). Il richiamo a un formaggio DOP su un sugo pronto, ad esempio, presuppone che nessun altro formaggio comparabile sia stato impiegato.

Notifica europea e autorizzazione in Italia

Chi produce un alimento preimballato e intende usare l’indicazione geografica nel suo nome, anche nella pubblicità, deve inviare una notifica preventiva scritta al gruppo di produttori riconosciuto, se esistente, documentando il rispetto delle tre condizioni. Il gruppo conferma la ricezione entro quattro mesi; l’uso può iniziare alla ricezione della conferma o alla scadenza del termine, se precedente. Il gruppo e il produttore possono inoltre stipulare accordi sugli aspetti tecnici e visivi della presentazione (reg. UE 2024/1143, art. 27.2 e 27.3). Secondo la Commissione europea l’obbligo di notifica diventa operativo solo quando i gruppi riconosciuti vengono comunicati dallo Stato membro e pubblicati dalla Commissione (reg. UE 2024/1143, art. 33.8; Commissione europea, 2026a).

Il regolamento consente agli Stati membri di aggiungere norme procedurali per i produttori stabiliti nel proprio territorio. In Italia va quindi considerata anche l’autorizzazione del consorzio di tutela riconosciuto o, in sua assenza, del MASAF: per i prodotti agricoli, ai sensi del d.lgs. 297/2004, art. 1.1, lett. ‘c’, punto 1; per i vini, della legge 238/2016, art. 44.9 e 44.10. Il decreto MASAF 3 giugno 2026 attribuisce al consorzio riconosciuto il rilascio di questa autorizzazione, previa verifica delle tre condizioni europee (DM 3 giugno 2026, art. 19). Il ministero ha aggiornato al 23 febbraio 2026 criteri e modulistica, distinti per prodotti agricoli e vini.

Presentazione grafica e prova dell’impiego

Le diciture DOP e IGP devono figurare accanto al nome dell’ingrediente, chiaramente identificato come tale, e il simbolo dell’Unione non può venire collocato accanto alla denominazione dell’alimento trasformato (reg. UE 2024/1143, art. 37.7). I criteri MASAF per i vini, nella revisione 2.0 del 23 febbraio 2026, vietano sui trasformati sia i simboli dell’Unione sia il logo della denominazione; richiedono le virgolette per il nome protetto e la sigla, nonché l’impiego di caratteri più piccoli rispetto alla ragione sociale, ai marchi aziendali e alla denominazione di vendita.

La documentazione deve consentire di collegare gli acquisti dell’ingrediente certificato ai quantitativi utilizzati e alle confezioni prodotte. Gli stessi criteri prevedono acquisti da fornitori assoggettati ai controlli, registrazioni mensili, stoccaggio separato e presentazione della scheda tecnica e delle etichette. Il messaggio deve rimanere inequivoco: è certificato l’ingrediente, non l’intera preparazione. L’articolo 27 non si applica alle bevande spiritose, soggette invece alle regole specifiche del reg. (UE) 2019/787 (reg. UE 2024/1143, art. 27.4).

Tutela da contraffazioni, imitazioni ed evocazioni

La registrazione protegge il nome in tutta l’Unione Europea. Il reg. (UE) 2024/1143 contrasta l’uso commerciale indebito per prodotti comparabili o tale da sfruttare, indebolire o danneggiare la reputazione del nome, anche quando il prodotto è impiegato come ingrediente; vieta inoltre usurpazioni, imitazioni ed evocazioni, indicazioni false o ingannevoli e ogni altra pratica che possa indurre in errore sull’origine (reg. UE 2024/1143, art. 26.1). Indicare la vera provenienza, tradurre il nome o affiancargli termini come tipo, stile, metodo o imitazione non rende lecito l’uso contestato.

L’evocazione può esistere anche senza copiare il nome. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che occorre valutare se il nome contestato crei, nella mente del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente chiaro e diretto con il prodotto protetto. Nel caso Champanillo, relativo a locali di ristorazione spagnoli, la Corte ha precisato che la tutela riguarda anche i servizi e non richiede identità o somiglianza tra i prodotti interessati (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 2021).

La protezione copre anche i nomi di dominio accessibili nell’Unione, le vendite a distanza, i prodotti introdotti nel territorio doganale senza immissione in libera pratica e quelli destinati all’esportazione (reg. UE 2024/1143, artt. 26.2, 26.4 e 35). Le STG a loro volta beneficiano di una tutela propria contro usurpazione, imitazione ed evocazione, anche online: la mancanza di un vincolo territoriale non significa assenza di protezione del nome, almeno in teoria (reg. UE 2024/1143, artt. 68 e 75).

Il rigore della tutela in Italia

La protezione di DOP e IGP in Italia combina controlli ufficiali, sanzioni amministrative e responsabilità penale. Il quadro comprende il d.lgs. 297/2004 per le denominazioni agroalimentari e le norme settoriali, tra cui la legge 238/2016 per il vino. Vi operano, secondo competenza, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), i Carabinieri, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La legge 21 aprile 2026, n. 75, in vigore dal 29 maggio 2026, ha rafforzato questo apparato. L’articolo 517-quater del codice penale, sulla contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari, prevede ora la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro. Le condotte punite comprendono espressamente l’introduzione nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, la spedizione in transito, l’esportazione, il trasporto e la detenzione per la vendita (legge 75/2026, art. 1.1, lett. ‘d’).

La riforma ha introdotto i delitti di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci (artt. 517-sexies e 517-septies c.p.), esteso la responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001, art. 25-bis.1) e modificato le sanzioni amministrative del d.lgs. 297/2004 (legge 75/2026, artt. 1 e 7). 

La protezione nei Paesi terzi

Al di fuori dall’Unione Europea la tutela è limitata alle sole DOP e IGP che figurano negli elenchi di accordi internazionali di riconoscimento reciproco delle Geographical Indications (GIs) con singoli Paesi partner, alle condizioni e con le deroghe ivi previste. Alcuni esempi: 

  • in Canada il CETA, applicato in via provvisoria dal 21 settembre 2017, tutela 145 IG agroalimentari europee (173 prodotti); Asiago, Feta, Fontina, Gorgonzola e Munster rimangono utilizzabili da chi li impiegava prima del 18 ottobre 2013, mentre Parmesan è considerato nome comune (Ministère de l’Agriculture, 2018; Lavery, 2017);
  • in Giappone l’accordo di partenariato economico, in vigore dall’1 febbraio 2019, tutelava 263 IG europee prima dell’ampliamento del 30 settembre 2023 (Commissione europea, 2023);
  • la Corea del Sud tutela le IG europee dal dicembre 2015, con un elenco aggiornato nel 2022 (Commissione europea, s.d.-b);
  • la Cina ne protegge 100 dall’1 marzo 2021, con estensione prevista ad altri 175 nomi (Servizio europeo per l’azione esterna, 2020);
  • il Vietnam ne tutela 169 dall’1 agosto 2020 (Commissione europea, s.d.-c); 
  • Singapore, dal 21 novembre 2019, ne aveva registrate 139 delle 196 in elenco all’1 febbraio 2020 (Commissione europea, 2020);
  • in Nuova Zelanda, dall’1 maggio 2024, sono tutelate 163 IG agroalimentari europee e oltre 2.000 di vini e bevande spiritose, con utilizzatori anteriori ammessi per alcuni nomi e transizioni di cinque o nove anni (Commissione europea, s.d.-d);
  • il Cile, dall’1 febbraio 2025, protegge 216 IG agroalimentari europee, mentre 1.745 IG di vini e 257 di bevande spiritose rimangono coperte dall’accordo di associazione (WKO, s.d.);
  • l’accordo interinale con il Mercosur, applicato in via provvisoria dall’1 maggio 2026, tutela oltre 350 IG europee (Commissione europea, 2026b), di cui 57 italiane (Il Sole 24 Ore, 2024). Gli utilizzatori anteriori possono però continuare a usare Parmesão, Parmesano e Reggianito, in Brasile Grana e, in via transitoria, Gorgonzola, e in tutti e quattro i Paesi Fontina dopo almeno cinque anni d’uso (DairyReporter, 2026);
  • in Australia l’accordo concluso il 24 marzo 2026, non ancora in vigore, tutelerà 396 IG europee (165 agroalimentari e 231 bevande spiritose), lasciando libero Parmesan ed eliminando in dieci anni Prosecco sui vini esportati (DFAT, 2026);
  • nel Regno Unito le IG europee registrate al 31 dicembre 2020 rimangono tutelate dall’accordo di recesso (oriGIn, 2021);
  • gli Stati Uniti non hanno accordi sulle IG: l’accordo sul vino del 2006 riserva ai vini europei 16 nomi semi-generici più Retsina, tra cui Chianti e Marsala, ma solo per i nuovi marchi (TTB, s.d.).

Conclusioni

DOP e IGP e STG offrono garanzie complementari: legame territoriale più stretto per le DOP, qualità o reputazione legate all’origine per le IGP. Le STG mantengono un ruolo residuale. Il reg. (UE) 2024/1143 consolida la protezione dei nomi e ne aggiorna l’applicazione al commercio elettronico e agli alimenti trasformati.

L’Italia è protagonista indiscusso della DOP Economy che risulta molto efficace in alcune filiere – formaggi e salumi, vini e aceti balsamici in primis – e meno efficace in altre, ove i volumi dei prodotti certificati rimangono marginali rispetto alle produzioni complessive, per una serie di ragioni che meriterebbero analisi e interventi strategici.

Dario Dongo

Riferimenti

Fonti normative dell’Unione Europea

Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs (repealed). OJ L 198, 22.7.1991. http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2092/oj

Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (repealed). OJ L 208, 24.7.1992. http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2081/oj

Council Regulation (EEC) No 2082/92 of 14 July 1992 on certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs (repealed). OJ L 208, 24.7.1992. http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2082/oj

Council Regulation (EC) No 509/2006 of 20 March 2006 on agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed (repealed). OJ L 93, 31.3.2006. http://data.europa.eu/eli/reg/2006/509/oj

Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (repealed). OJ L 93, 31.3.2006. http://data.europa.eu/eli/reg/2006/510/oj

Commission Regulation (EU) No 97/2010 of 4 February 2010 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed [Pizza Napoletana (TSG)]. OJ L 34, 5.2.2010. http://data.europa.eu/eli/reg/2010/97/oj

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Consolidated text: 01/04/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01

Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (repealed). OJ L 343, 14.12.2012. http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj

Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products. Consolidated text: 18/08/2026. http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2026-08-18

Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities. Consolidated text: 05/01/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/2025-01-05

Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products. Consolidated text: 25/03/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/2025-03-25

Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs, the protection of geographical indications for spirit drinks, the use of ethyl alcohol and distillates of agricultural origin in alcoholic beverages. Consolidated text: 13/05/2024. http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/2024-05-13

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2313 of 25 November 2022 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed [Pizza Napoletana (TSG)]. OJ L 307, 28.11.2022, p. 45. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2313/oj

Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, as well as traditional specialities guaranteed and optional quality terms for agricultural products. Consolidated text: 18/03/2026. http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/2026-03-18

Regulation (EU) 2026/471 of the European Parliament and of the Council of 24 February 2026 amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) No 251/2014 and (EU) 2021/2115 as regards certain market rules and sectoral support measures in the wine sector and for aromatised wine products and Regulation (EU) 2024/1143 as regards certain labelling rules for spirit drinks. OJ L, 2026/471, 26.2.2026. http://data.europa.eu/eli/reg/2026/471/oj

Fonti normative italiane

Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Normattiva. Ultima versione consolidata: 14/05/2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;297

Legge 12 dicembre 2016, n. 238, Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Normattiva. Ultima versione consolidata: 14/05/2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238

Legge 21 aprile 2026, n. 75, Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. Normattiva. Ultima versione consolidata: 14/05/2026. https://www.normattiva.it/eli/id/2026/05/14/26G00089/CONSOLIDATED

Decreto del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 3 giugno 2026, Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143. Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 157 del 9 luglio 2026 (26A03404).

Statistiche e documenti istituzionali

Commissione europea. (2026a, 10 settembre). Frequently asked questions on GI and TSG systems. DG AGRI, documento non vincolante. FAQ sui regimi IG e STG

Commissione europea. (2026b, 30 aprile). Applicazione dell’accordo commerciale interinale UE-Mercosur l’1 maggio 2026. Access2Markets. Comunicazione della Commissione

Commissione europea. (s.d.). Geographical indications. DG Trade. Consultato il 15 ottobre 2026. Protezione internazionale delle indicazioni geografiche

Commissione europea. (2020, 6 aprile). EU-Singapore FTA: highlight on improvements in intellectual property. IP Helpdesk. https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/eu-singapore-fta-highlight-improvements-intellectual-property-2020-04-06_en

Commissione europea. (2023, 27 settembre). EU-Japan: an additional 42 geographical indications protected for both sides. DG AGRI. https://agriculture.ec.europa.eu/media/news/eu-japan-additional-42-geographical-indications-protected-both-sides-2023-09-27_en

Commissione europea. (s.d.-a). EU-Japan Economic Partnership Agreement. Access2Markets. Consultato il 15 ottobre 2026. https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eu-japan-economic-partnership-agreement

Commissione europea. (s.d.-b). Asia and Australasia: bilateral agreements. DG AGRI. Consultato il 15 ottobre 2026. https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/bilateral-agreements/asia-and-australasia_en

Commissione europea. (s.d.-c). EU-Vietnam Free Trade Agreement. Access2Markets. Consultato il 15 ottobre 2026. https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eu-vietnam-free-trade-agreement

Commissione europea. (s.d.-d). Factsheet: EU-New Zealand trade agreement, agriculture trade. DG Trade. Consultato il 15 ottobre 2026. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/new-zealand/eu-new-zealand-agreement/factsheet-eu-new-zealand-trade-agreement-agriculture-trade_en

DairyReporter. (2026, 9 gennaio). What’s in for dairy from the EU-Mercosur agreement? https://www.dairyreporter.com/Article/2026/01/09/eumercosur-deal-new-opportunities-for-dairy-trade/

DFAT. (2026). Australia-EU FTA: overview of EU geographical indications and protected treatments. Department of Foreign Affairs and Trade. https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-eu-overview-eu-geographical-indications-protected-treatments.pdf

Il Sole 24 Ore. (2024). EU-Mercosur Agreement: 57 Italian Protected Geographical Indication products protected with safeguard clauses. https://en.ilsole24ore.com/art/mercosur-grana-padano-prosecco-here-are-57-italian-products-protected-in-the-agreement-AIj9RNn

ISMEA & Fondazione Qualivita. (2025, 26 novembre). XXIII Rapporto Ismea-Qualivita sui prodotti italiani DOP IGP STG e le bevande spiritose IG. Comunicato stampa n. 1. Comunicato e dati di sintesi

Lavery. (2017, 14 settembre). What every agri-food company must know about the new geographical indications which will come into force on September 21st. https://www.lavery.ca/en/publications/our-publications/3106-what-every-agri-food-company-must-know-about-the-new-geographical-indications-which-will-come-into-force-on-september-21st.html

MASAF. (2026, 23 febbraio). Criteri per l’utilizzo del riferimento a una DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato. Revisione 2.0, documenti distinti per prodotti agricoli e vini. Criteri e moduli ufficiali

MASAF. (s.d.). Strutture di controllo autorizzate. Consultato il 15 ottobre 2026. Elenchi delle strutture di controllo

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. (2018, 16 ottobre). Réponse à la question écrite n. 9994. Journal officiel, p. 9278. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE9994.pdf

oriGIn. (2021, 17 febbraio). Brexit TCA: clarification of the main issues concerning GIs. https://www.origin-gi.com/web_articles/17-02-2021-brexit-tca-clarification-of-the-main-issues-concerning-gis-after-the-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement/

Servizio europeo per l’azione esterna. (2020). Landmark agreement will protect 100 European geographical indications in China. https://www.eeas.europa.eu/delegations/china/landmark-agreement-will-protect-100-european-geographical-indications-china-0_en

TTB. (s.d.). U.S.-EU Wine Trade Agreement. Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau. Consultato il 15 ottobre 2026. https://www.ttb.gov/import-export/agreements/us-eu-wine-trade-agreement

WKO. (s.d.). Handelsabkommen der EU mit Chile. Wirtschaftskammer Österreich. Consultato il 15 ottobre 2026. https://www.wko.at/aussenwirtschaft/handelsabkommen-eu-chile

Accordi internazionali e giurisprudenza

Canada, Unione Europea & Stati membri. (2016). Accordo economico e commerciale globale (CETA), capo 20, sottosezione C, e allegato 20-A. GUUE L 11 del 14 gennaio 2017. Testo dell’accordo

Corte di Giustizia dell’Unione Europea. (2021, 9 settembre). Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contro GB, C-783/19, ECLI:EU:C:2021:713. Sentenza; comunicato stampa n. 154/21

Unione Europea & Giappone. (2018). Accordo di partenariato economico, capo 14 e allegato 14-B, con successivi aggiornamenti. Testo dell’accordo

Unione Europea & Repubblica popolare cinese. (2020). Accordo sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione. Testo dell’accordo

Unione Europea & Mercosur. (2026). Accordo commerciale interinale: testo e allegati. Commissione europea, DG Trade. Testi ufficiali dell’accordo

DARIO DONGO
+ posts

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

Articoli correlati

Articoli recenti

Commenti recenti