Il decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131 — ‘Disposizioni concernenti il mercato interno del riso‘, abrogativo della legge 325/1958 — disciplina in via esclusiva la classificazione, le denominazioni di vendita e l’etichettatura del riso destinato al consumatore finale in Italia. Questa normativa nazionale, unica in Europa, mira a tutelare il consumatore e a salvaguardare le varietà tipiche. Tuttavia, l’esatto significato e la portata giuridica della dicitura «classico» — vero fulcro della purezza varietale — continuano a sfuggire a molti operatori e consumatori.
Campo di applicazione
Il decreto persegue tre obiettivi dichiarati all’articolo 1:
- la ‘salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane‘;
- la ‘valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata‘;
- la ‘tutela del consumatore, anche in ordine alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso‘.
Il campo di applicazione è delimitato ‘al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l’alimentazione umana‘. Restano perciò esclusi:
- il riso destinato alla commercializzazione B2B (in quanto non destinato al consumatore finale);
- ‘il prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto nell’Unione europea‘ (i.e. risi DOP e IGP, soggetti ai rispettivi disciplinari ex reg. UE 2024/1143) e ‘il prodotto destinato ad essere commercializzato in altri Paesi‘.
Definizioni
L’articolo 2 reca tre definizioni cardine:
– riso greggio: ‘il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»‘;
– riso semigreggio (o integrale): ‘il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla; il processo di sbramatura può dare luogo a scalfiture del pericarpo‘;
– riso: ‘il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe‘.
La denominazione ‘riso’, ai sensi dell’articolo 4.1, è riservata ai soli risi semigreggio/integrale e lavorato, con esclusione quindi del risone (riso greggio).
Classificazione commerciale ed etichettatura
Il riso è classificato in quattro gruppi merceologici (articolo 3.1), su base biometrica (allegato 1):
– ‘riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario‘, i cui grani hanno ‘una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2′;
– ‘riso a grani medi ovvero riso medio‘, con ‘lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3‘;
– ‘riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A‘, con ‘lunghezza superiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3‘;
– ‘riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B‘, con ‘lunghezza superiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3‘.
La denominazione dell’alimento è costituita da:
- il nome di uno dei quattro gruppi (al di fuori dei casi di riferimento a una delle varietà tradizionali italiane);
- ‘l’indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio»‘ se la lavorazione è diversa da quella del riso lavorato;
- ‘il particolare trattamento subito‘ (e.g. parboiled);
- ‘il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio‘ (e.g. riso nero, riso rosso. D.lgs. 131/2017, articolo 3).
La denominazione può inoltre venire ‘accompagnata dal nome di tutte le varietà di riso greggio, elencate e descritte nel registro‘ tenuto dall’Ente Nazionale Risi, ‘che non siano le varietà tradizionali‘ (per le quali vige il regime speciale di cui a seguire).
Si noti bene che ‘i nomi delle varietà di riso greggio non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione dell’alimento‘. Niente richiami varietali evocativi in grafica, dunque, se la varietà non compare nella denominazione legale.
Le miscele seguono un regime dedicato:
- la denominazione ‘miscela di risi colorati‘ è prescritta per il prodotto ottenuto da due o più varietà con colori diversi del pericarpo;
- ‘è vietato miscelare risi bianchi e risi parboiled se nella miscela non sono presenti anche risi colorati‘;
- sulla confezione delle miscele ‘è vietato ogni riferimento ai gruppi‘ merceologici, mentre ‘è consentito indicare i nomi di tutte le varietà che costituiscono la miscela‘.
Requisiti di qualità
‘È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l’alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all’allegato 4‘ (articolo 4.2).
L’allegato 4 fissa i valori massimi di difettosità per riso e riso parboiled:
- grani rotti 5%;
- grani striati e/o pigmentati 3% (oltre tale soglia ‘la denominazione dell’alimento deve riportare l’indicazione «ostigliato»‘);
- grani gessati 4,5%;
- grani danneggiati 2,5%;
- grani danneggiati da calore 0,05% (0,5% per Basmati e Jasmin);
- grani immaturi, malformati e di altre varietà 10% (di cui grani di altre varietà 5%, materie estranee commestibili 0,10%, materie estranee non commestibili non tossiche 0,01%, coefficiente di variazione della lunghezza dei grani 5,0).
I metodi di analisi merceologica sono quelli normati UNI EN ISO 11746:2012, 11747:2012 e 7301:2013 (allegato 5).
Le varietà tradizionali italiane
L’articolo 5 istituisce denominazioni legali riservate per le varietà tradizionali italiane elencate nell’allegato 2:
- Riso Arborio;
- Riso Roma o Riso Baldo;
- Riso Carnaroli;
- Riso Ribe;
- Riso Vialone nano;
- Riso S. Andrea.
Tali denominazioni sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione:
- ‘della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro‘ dell’Ente Nazionale Risi, oppure
- ‘di una varietà di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate nell’allegato 2‘, parimenti iscritta nel registro.
È il cosiddetto sistema ‘a griglia‘: una varietà similare (e.g. Karnak, Keope) può venire legittimamente venduta come ‘Riso Carnaroli’ se i suoi granelli rientrano nei parametri biometrici della griglia.
I risi in questione devono venire commercializzati riferendo esclusivamente alle denominazioni tradizionali delle varietà, senza possibilità di ricorrere alle denominazioni di gruppo (tondo, medio, lungo A/B). Le varietà tradizionali non possono accompagnare le denominazioni generiche di gruppo, né essere oggetto di miscela.
Tabella. Caratteristiche delle varietà che possono fregiarsi delle denominazioni tradizionali (d.lgs. 131/2017, allegato 2) — caratteristiche determinate su granelli di riso lavorato
| Caratteristiche del granello | Riso Arborio | Riso Roma o Riso Baldo | Riso Carnaroli | Riso Ribe | Riso Vialone nano | Riso S. Andrea |
| Lunghezza (mm) | 6,6 ÷ 7,2 | 6,4 ÷ 7,2 | 6,5 ÷ 7,0 | 5,8 ÷ 6,8 | 5,4 ÷ 5,8 | 6,2 ÷ 6,7 |
| Larghezza (mm) | 3,2 ÷ 3,4 | 2,9 ÷ 3,1 | 2,9 ÷ 3,1 | 2,4 ÷ 2,8 | 3,2 ÷ 3,5 | 2,9 ÷ 3,1 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2,0 ÷ 2,2 | 2,2 ÷ 2,4 | 2,2 ÷ 2,3 | 2,0 ÷ 2,7 | 1,6 ÷ 1,8 | 2,1 ÷ 2,3 |
| Consistenza (kg/cm²) | 0,65 ÷ 0,80 | 0,60 ÷ 0,80 | 0,85 | – | 0,85 | 0,60 ÷ 0,75 |
| Perla | molto estesa | da poco a molto estesa | molto estesa | – | molto estesa | poco estesa |
L’allegato 3 precisa che la media dei valori rilevati è confrontata con la tabella e che ‘quando la media della lunghezza oppure quella della larghezza si discosta di ± 0,1 mm rispetto alle rispettive caratteristiche di riferimento, è comunque ammessa l’inclusione della varietà nella denominazione corrispondente‘.
‘Classico’, la sola garanzia di tracciabilità varietale
Qui il punto più frainteso della disciplina: ‘L’indicazione «classico» è consentita, unicamente in associazione alla denominazione dell’alimento, per il prodotto di cui al comma 2, lettera a), per il quale è garantita la tracciabilità varietale‘ (articolo 5.5).
In pratica, la denominazione ‘Arborio’ in etichetta non garantisce di per sé la presenza della varietà botanica Arborio, potendo trattarsi di una varietà similare ammessa alla griglia dell’allegato 2. A breve anche una varietà NGT (New Genomic Techniques), a causa della loro de-regolamentazione a livello europeo.
La sola designazione ‘Riso Arborio Classico‘ assicura che nella confezione vi sia esclusivamente l’omonima varietà in purezza, coltivata e tracciata lungo l’intera filiera. La dicitura ‘classico’ è dunque l’unico strumento che il consumatore ha a disposizione – al di fuori dei risi certificati DOP e IGP – per distinguere la varietà storica autentica dal suo ‘sosia merceologico’.
Le condizioni operative sono state definite dal decreto interministeriale 7 agosto 2018, n. 4407, ‘Condizioni per l’utilizzo dell’indicazione «classico» e criteri per la verifica della tracciabilità varietale‘, poi integrato. La tracciabilità richiede:
- l’impiego di semente certificata (non da reimpiego aziendale);
- la denuncia delle superfici coltivate;
- la separazione fisica del prodotto in azienda, riseria e magazzino;
- la denuncia delle giacenze a fine campagna e l’iscrizione del produttore nell’albo tenuto dall’Ente Nazionale Risi, organo di controllo insieme al Masaf.
Registro varietale, controlli e sanzioni
Il registro varietale presso l’Ente Nazionale Risi (articolo 6) — aggiornato ‘entro il 31 agosto di ogni anno‘ con effetto ‘a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1° settembre‘ e pubblicato sul sito web dell’Ente — elenca le varietà agronomiche ammesse ad accompagnare le denominazioni di gruppo e quelle ammesse alle denominazioni tradizionali.
L’apparato sanzionatorio (articolo 9) prevede sanzioni amministrative pecuniarie:
- da 600 a 3.500 euro per uso di nomi varietali in confezione fuori dalla denominazione dell’alimento;
- da 1.000 a 5.000 euro per la vendita di riso non conforme ai requisiti qualitativi dell’allegato 4 e per le violazioni del regime delle varietà tradizionali e del ‘classico’;
- da 2.000 a 8.000 euro per chiunque utilizzi ‘nella designazione e presentazione del prodotto segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l’origine e la qualità merceologica del riso‘.
Autorità competente all’irrogazione è l’ICQRF, con applicazione della legge 689/1981 e dell’istituto della diffida ex art. 1, d.l. 91/2014.
Contesto europeo
La norma nazionale si inserisce nel contesto europeo come regola tecnica complementare e subordinata al diritto UE:
– il regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica) definisce a livello europeo, nell’allegato II, parte I, le nozioni di risone, riso semigreggio, semilavorato e lavorato, oltre ai gruppi biometrici. Il decreto italiano riprende tali categorie e le declina sul mercato al consumo;
– il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce i criteri generali per l’informazione al consumatore sui prodotti alimentari. Il d.lgs. 131/2017 vi si raccorda espressamente: l’articolo 3.5 ammette nomi di fantasia e indicazioni su particolari caratteristiche del prodotto ‘purché tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione dell’alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto, ai sensi degli articoli 7 e 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011′. Le denominazioni istituite dal d.lgs. 131/2017 a loro volta si qualificano come denominazioni legali degli alimenti, ai sensi degli articoli 2.2.n e 17 del regolamento (UE) n. 1169/11;
– la direttiva (UE) 2015/1535 ha imposto la preventiva notifica del progetto di regola tecnica alla Commissione europea (nel rispetto della procedura Technical Regulation Information System, TRIS);
– la clausola di mutuo riconoscimento (d.lgs. 131/2017, articolo 12) chiude il sistema. Le disposizioni nazionali non si applicano ‘ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell’EFTA, parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)‘, salva la facoltà delle autorità di adottare decisioni restrittive qualora il livello di protezione non risulti equivalente (oggi nel quadro del reg. UE 2019/515, che ha sostituito il reg. CE 764/2008 citato nel testo).
Conclusioni provvisorie
Il d.lgs. 131/2017 rappresenta un unicum nel panorama europeo. La sua effettiva idoneità a tutelare la risicoltura italiana dipende però dalla consapevolezza del mercato: senza comprendere che il solo ‘classico’ – al di fuori dei risi certificati DOP e IGP – significa varietà in purezza, il sistema ‘a griglia’ rischia di lasciare spazio ai sosia merceologici di qualsivoglia origine.
Il tema della remunerazione della qualità tracciata merita perciò particolare attenzione, anche nella prospettiva delle DOP/IGP risicole (Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, Riso Nano Vialone Veronese IGP, Riso del Delta del Po IGP).
Dario Dongo
Note
Decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131. Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell’articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. GU Serie Generale n. 209 del 7.9.2017. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131
Regolamento (UE) n. 1308/2013, OCM unica, allegato II, parte I. Testo consolidato: 18/03/2026. http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2026-03-18
Regolamento (UE) n. 1169/2011, articoli 7, 17 e 36. Testo consolidato: 01/04/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
Direttiva (UE) 2015/1535 (procedura di notifica TRIS). http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj
Decreto interministeriale 7.8.2018 n. 4407, condizioni per l’utilizzo dell’indicazione ‘classico’ e criteri per la verifica della tracciabilità varietale. GU Serie Generale n. 189 del 16.8.2018. https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12945
Ente Nazionale Risi, registro varietale e albo riso ‘classico’. www.enterisi.it

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.


