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PAT, Prodotti Agroalimentari Tradizionali

I Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) sono gli alimenti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano iscrivono nei propri elenchi poiché lavorati, conservati e stagionati sul territorio, in modo omogeneo e secondo regole tradizionali, da almeno venticinque anni. Il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ne pubblica ogni anno l’elenco nazionale, giunto nel 2026 alla ventiseiesima revisione.

L’iscrizione documenta un patrimonio culturale e ne favorisce la conoscenza. Non è però una certificazione, non attesta l’origine e non attribuisce l’uso esclusivo del nome. Su quest’ultimo punto il diritto dell’Unione Europea non lascia margini: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte affermato che la tutela dei nomi geografici qualificati spetta in via esclusiva al sistema europeo delle DOP e IGP. Ne derivano conseguenze pratiche precise per etichette, marchi, politiche di valorizzazione e deroghe igieniche, esaminate di seguito.

Cosa sono i PAT

La base normativa è l’articolo 8 del decreto legislativo 173/1998, intitolato alla valorizzazione del patrimonio gastronomico. Il regolamento attuativo, adottato con decreto ministeriale 350/1999, considera prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui ‘metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo’ (d.m. 350/1999, art. 1.1). Le Regioni accertano che tali metodiche siano praticate sul territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali ‘per un periodo non inferiore ai venticinque anni‘ (d.m. 350/1999, art. 1.2).

Il requisito riguarda la continuità delle pratiche produttive, non l’anzianità di un’impresa né la retorica dell’antica ricetta. Per ogni prodotto la Regione compila una scheda identificativa recante categoria, nome e relativi sinonimi o termini dialettali, territorio, descrizione, metodiche, materiali e attrezzature, locali di lavorazione e gli elementi che comprovano la pratica omogenea per almeno venticinque anni. L’iscrizione può avvenire su iniziativa regionale o su istanza di soggetti pubblici e privati (circolare ministeriale n. 10 del 21 dicembre 1999).

Le procedure regionali variano. In Lombardia, ad esempio, le domande vengono istruite dagli uffici territoriali, la Regione approva la revisione annuale entro il 31 dicembre e il MASAF pubblica l’elenco nazionale aggiornato entro il 12 febbraio dell’anno successivo (Regione Lombardia, 2026). Sul piano operativo il fascicolo documentale raccolto per l’iscrizione – fatto di fonti d’archivio, testimonianze e descrizioni tecniche – è il vero capitale che potrà servire anche, ove del caso, in una futura domanda di registrazione europea.

L’elenco nazionale

Il primo elenco nazionale venne pubblicato con decreto ministeriale 18 luglio 2000, che lo qualificava come primo censimento, non esaustivo, dei prodotti definibili tradizionali (d.m. 18 luglio 2000, art. 2). L’aggiornamento annuale è oggi previsto dalla legge 238/2016, articolo 12, comma 1, richiamata in tutti i decreti di revisione. La ventiseiesima revisione, pubblicata nel 2026 con tabella per Regione e categoria merceologica, conta 5.813 voci numerate nei 21 fogli territoriali dell’allegato (MASAF, 2026; elaborazione sul file ministeriale).

Questo dato misura l’ampiezza del censimento, non il mercato. Non indica quante imprese producano i singoli alimenti, né con quali volumi e fatturati, e una stessa voce può raccogliere più varianti locali.

Il decreto interministeriale 9 aprile 2008 ha poi individuato i prodotti degli elenchi come espressione del patrimonio culturale italiano. Il riconoscimento valorizza il lavoro delle comunità che hanno custodito queste produzioni, le quali partecipano alla ricchezza ed eterogeneità della cucina italiana riconosciuta da UNESCO. Né questo riconoscimento né l’iscrizione nell’elenco proteggono tuttavia i loro nomi.

Il valore giuridico dell’iscrizione nell’elenco

Il decreto che istituì l’elenco chiarisce che ‘l’inserimento di un prodotto nel predetto elenco non è costitutivo di diritti conseguenti alla pubblicazione e l’eventuale riferimento al nome geografico non costituisce riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è riconducibile il predetto nome geografico’ (d.m. 18 luglio 2000, art. 3). Il ministero ha ribadito tali concetti con nota del 27 novembre 2007, precisando che la scheda regionale non equivale a una disciplina produttiva esaustiva e non vincola i produttori (Regione Piemonte, s.d.).

Ne discende che l’iscrizione:

  • non certifica il prodotto di alcuna impresa;
  • non garantisce l’origine del prodotto né la provenienza delle materie prime;
  • non istituisce né pone le basi per eventuali controlli di conformità.

Nondimeno l’iscrizione, esito di un procedimento amministrativo, colloca il prodotto in un elenco ufficiale approvato con decreto ministeriale e, come si vedrà, produce un effetto negativo preciso sul piano dei marchi.

Il nome di un PAT non si registra come marchio

Il decreto 18 luglio 2000 contiene una regola spesso ignorata: ‘Il nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non può costituire oggetto di deposito o di richiesta di registrazione‘, ai sensi della normativa europea e nazionale sulla proprietà industriale, a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (d.m. 18 luglio 2000, art. 5).

La logica di questa regola è chiara: una denominazione descrittiva di un sapere collettivo, priva di carattere distintivo, non può formare oggetto di appropriazione esclusiva da parte di un singolo soggetto.

Il suo valore giuridico va però valutato con realismo. Un atto nazionale di rango secondario non può modificare le condizioni di registrabilità stabilite dal diritto dell’Unione, né vincolare l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) nell’applicazione del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea. Può tuttavia assumere rilievo probatorio o interpretativo, a seconda del suo contenuto e del contesto in cui viene invocato.

Nella pratica l’argomento più solido contro chi tenti di appropriarsi di un nome PAT rimane quello del diritto dei marchi, che esclude la registrazione dei segni descrittivi della specie o della provenienza e dei segni idonei a ingannare il pubblico (reg. UE 2017/1001, art. 7.1, lett. ‘c’ e ‘g’). L’iscrizione nell’elenco diventa allora una prova documentale utile, perché dimostra che quel nome designa un prodotto e non un’impresa.

Per gli operatori la conseguenza è duplice. Chi crea un marchio deve costruirlo su elementi di fantasia o sul nome aziendale, usando il nome PAT soltanto come denominazione del prodotto. Chi opera in mercati esteri deve sapere che la tutela contro registrazioni altrui del nome passa dalle opposizioni e dalle azioni di nullità davanti agli uffici competenti, non dall’iscrizione nell’elenco italiano.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia

La scelta di non attribuire diritti esclusivi ai PAT è a ben vedere imposta dal diritto dell’Unione Europea. Il regolamento (UE) 2024/1143 dichiara di istituire un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche (reg. UE 2024/1143, art. 4; considerando 18), codificando un orientamento che la Corte di Giustizia ha costruito in quindici anni di giurisprudenza.

Nel caso Budějovický Budvar la Corte ha stabilito che il sistema di protezione delle DOP e IGP ha carattere esaustivo e osta all’applicazione di regimi nazionali o bilaterali che proteggano come denominazione d’origine un nome per il quale non è stata chiesta la registrazione europea (Corte di Giustizia UE, causa C-478/07, 2009). Tale principio è stato applicato a un caso italiano con la sentenza Salame Felino: un nome geografico non registrato non gode della protezione europea e può venire tutelato dalla legge nazionale soltanto se designa un prodotto privo di un legame specifico tra caratteristiche e origine geografica, a condizione che la tutela non pregiudichi gli obiettivi della disciplina europea e rispetti la libera circolazione delle merci (Corte di Giustizia UE, causa C-35/13, 2014).

La Corte ha esteso la stessa lettura ai vini nel caso Port Charlotte, negando rilievo alla protezione nazionale portoghese delle denominazioni ‘Porto’ e ‘Port’ accanto a quella europea (Corte di Giustizia UE, causa C-56/16 P, 2017), e l’ha confermata nel caso Champanillo, dove ha ribadito il carattere uniforme ed esaustivo del regime (Corte di Giustizia UE, causa C-783/19, 2021).

Applicata ai PAT, la giurisprudenza traccia un confine netto. Un nome che identifica un prodotto con qualità, reputazione o caratteristiche legate a un territorio rientra potenzialmente nel campo delle IGP o DOP: in quel caso nessuna legge statale o regionale può conferirgli una tutela esclusiva al di fuori della registrazione europea. Una protezione nazionale è ammessa solo in via transitoria, dalla data di presentazione della domanda alla Commissione europea e fino alla decisione sulla registrazione, con effetti limitati al territorio nazionale (reg. UE 2024/1143, art. 11). Il Salame Felino ha seguito esattamente questo percorso: protezione nazionale transitoria nel 2007, con un periodo di adattamento di due anni per chi commercializzava ‘Salame tipo Felino’, poi la registrazione come IGP nel 2013 (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 2007; reg. esec. UE 186/2013).

PAT, DOP, IGP e STG: quali differenze?

L’iscrizione PAT non è una tappa obbligatoria verso i regimi europei, sebbene la documentazione raccolta per la scheda regionale possa costituire il punto di partenza della domanda. Le istruzioni ministeriali escludono dagli elenchi i prodotti già registrati come DOP o IGP e ne prevedono la cancellazione in caso di registrazione successiva (circolare ministeriale n. 10 del 21 dicembre 1999).

Questo passaggio ha conseguenze concrete: con la registrazione di DOP e IGP il nome diventa un diritto collettivo riservato ai produttori che rispettano il disciplinare e si sottopongono ai controlli. Chi produceva fuori dalla zona delimitata, o con metodi diversi, perde il diritto di usarlo al termine degli eventuali periodi transitori. Prima di promuovere una domanda bisogna quindi mappare tutti i produttori che usano il nome, comprese le imprese di trasformazione fuori zona, e valutare gli effetti sulla filiera.

La specialità tradizionale garantita (STG) è lo strumento più affine ai PAT, perché protegge un nome legato a un modo di produzione o a una composizione tradizionale anziché a un territorio. Il regolamento definisce ‘tradizionale’ l’uso storico comprovato del nome da parte dei produttori di una comunità per almeno 30 anni (reg. UE 2024/1143, art. 2.3). La soglia è diversa per l’oggetto e per la durata rispetto ai venticinque anni richiesti per i PAT, che riguardano le metodiche di lavorazione. Una STG può inoltre venire usata da qualsiasi produttore che rispetti il disciplinare, ovunque si trovi nell’Unione, mentre il nome registrato rimane riservato ai prodotti conformi.

Profilo PAT DOP e IGP STG
Funzione Censire e valorizzare pratiche alimentari locali Proteggere nomi legati all’origine geografica (per le DOP, all’ambiente geografico con i suoi fattori naturali e umani) Proteggere nomi di prodotti con composizione o metodo tradizionale
Fonte d.lgs. 173/1998; d.m. 350/1999 reg. UE 2024/1143 reg. UE 2024/1143
Requisito temporale Metodiche praticate da almeno 25 anni Nessun periodo minimo: legame tra il prodotto e la zona (qualità, caratteristiche o reputazione) Uso del nome da almeno 30 anni
Documento produttivo Scheda descrittiva, non vincolante Disciplinare vincolante Disciplinare vincolante
Controlli Nessuno derivante dall’iscrizione Controlli ufficiali di conformità Controlli ufficiali di conformità
Esclusiva sul nome No; divieto di registrazione come marchio Sì, contro usurpazione, imitazione ed evocazione Sì, contro usurpazione, imitazione e pratiche ingannevoli

 

Evocazione: il rischio per i nomi vicini a DOP e IGP

Il carattere esaustivo del sistema europeo ha un rovescio che interessa direttamente i produttori di PAT. Le DOP e IGP registrate sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata (reg. UE 2024/1143, art. 26.1). Secondo la Corte l’evocazione non richiede che i prodotti siano identici o simili, né un rischio di confusione: è decisivo che il consumatore europeo medio, di fronte al nome o al segno, stabilisca un collegamento diretto con il prodotto protetto (Corte di Giustizia UE, causa C-783/19, 2021; reg. UE 2024/1143, considerando 35).

Un nome PAT, un marchio o un’immagine in etichetta che richiami una DOP o una IGP della stessa categoria merceologica può quindi esporre a contestazioni, anche quando il PAT è legittimamente iscritto. L’iscrizione nell’elenco nazionale non funziona come scudo. Prima di scegliere grafiche, nomi commerciali e richiami territoriali bisogna quindi verificare con attenzione il registro europeo eAmbrosia e i disciplinari delle denominazioni vicine.

Etichettatura e pubblicità

Il nome del PAT può funzionare come denominazione usuale dell’alimento soltanto se è accettato come tale dai consumatori dello Stato membro in cui l’alimento viene venduto (reg. UE 1169/2011, art. 2.2, lett. ‘o’). Un nome dialettale noto solo localmente può quindi richiedere una denominazione descrittiva anche in Italia (reg. UE 1169/2011, art. 17.1). Per la vendita in altri Stati membri il nome tradizionale può venire mantenuto, ma dev’essere accompagnato da informazioni descrittive quando non permetta al consumatore di conoscere la natura del prodotto (reg. UE 1169/2011, art. 17.2 e 17.3).Il ministero ha escluso che i prodotti iscritti possano fregiarsi della qualificazione ‘tradizionale‘ all’atto dell’immissione al consumo, e ha ammesso soltanto il riferimento all’elenco nazionale nell’etichettatura (circolare 3 luglio 2000; nota ministeriale 27 novembre 2007; Regione Piemonte, s.d.). La scelta è motivata con l’orientamento contrario della Commissione europea, che non ha valore vincolante, poiché l’interpretazione ufficiale del diritto europeo spetta alla Corte di Giustizia, oltreché al legislatore. Le circolari a loro volta vincolano l’amministrazione e non gli operatori, e tuttavia orientano i controlli. Una formula prudente è dunque ‘Prodotto inserito nell’elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali, Regione [nome]’, qualora il prodotto corrisponda effettivamente alla scheda.

Diciture come ‘certificato PAT’, ‘garantito dal ministero’ o ‘origine PAT’ viceversa attribuiscono al riconoscimento effetti che esso non possiede e violano il divieto di pratiche sleali d’informazione (reg. UE 1169/2011, art. 7), oltre a esporre a contestazioni per pratica commerciale scorretta (d.lgs. 206/2005, artt. 21 e 22). Se il nome PAT contiene un toponimo e il prodotto viene fabbricato altrove, l’indicazione del luogo di provenienza può divenire a sua volta obbligatoria quando la sua omissione potrebbe trarre in errore il consumatore (reg. UE 1169/2011, art. 26.2, lett. ‘a’). L’operatore che riferisca la corrispondenza del prodotto a un PAT ha inoltre l’onere di dimostrare la conformità del prodotto alla scheda regionale, nel rispetto dei criteri generali di lealtà dell’informazione (reg. UE 1169/2011, artt. 7 e 36).

Marchi regionali e politiche di promozione: il limite della libera circolazione

Le iniziative pubbliche di valorizzazione dei PAT incontrano un ulteriore limite europeo. Nel caso del marchio ‘Markenqualität aus deutschen Landen‘, assegnato con sostegno pubblico a prodotti fabbricati in Germania di una determinata qualità, la Corte di Giustizia ha ravvisato una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, perché collegava la qualità all’origine nazionale (Corte di Giustizia UE, causa C-325/00, 2002). Loghi regionali, marchi collettivi pubblici e campagne promozionali dedicati ai PAT devono quindi valorizzare caratteristiche verificabili, senza suggerire che un prodotto sia migliore in quanto italiano o regionale.

Il tema è attuale. Il disegno di legge S. 768, comunicato alla presidenza del Senato il 22 gennaio 2026, propone un marchio nazionale volontario ‘Esercizio di qualità – PAT e filiera italiana’ per i pubblici esercizi e criteri premiali per l’impiego di PAT e prodotti italiani di qualità negli appalti della ristorazione collettiva, nel rispetto della normativa europea (Senato della Repubblica, 2026). L’attuazione richiederà criteri fondati su caratteristiche oggettive come stagionalità, filiera corta e tracciabilità documentale, perché premi legati alla sola origine nazionale sarebbero difficilmente compatibili con la giurisprudenza sulla libera circolazione delle merci.

Deroghe igieniche: nessun automatismo

La disciplina dei PAT nacque anche per consentire deroghe alle norme igieniche a tutela di materiali, ambienti e microflore indispensabili a certe lavorazioni (d.lgs. 173/1998, art. 8.2; d.m. 350/1999, art. 4).

L’articolo 7 del regolamento (CE) 2074/2005 consente agli Stati membri deroghe per gli alimenti con caratteristiche tradizionali riguardo ai locali e ai materiali di attrezzature e utensili, nel quadro della flessibilità prevista dal regolamento (CE) 852/2004 (reg. CE 852/2004, art. 13). Tra questi alimenti rientrano anche quelli protetti come prodotti tradizionali dalla legislazione nazionale, regionale o locale (reg. CE 2074/2005, art. 7.1).

Lo Stato membro che concede una deroga deve in ogni caso informarne la Commissione e gli altri Stati membri entro dodici mesi dalla concessione. La notifica deve descrivere le disposizioni adottate, indicare i prodotti e gli stabilimenti interessati e fornire ogni altra informazione pertinente (reg. CE 2074/2005, art. 7.3).

L’iscrizione nell’elenco non concede quindi di per sé alcuna deroga, salvo costituirne una potenziale premessa.

Conclusioni

I PAT offrono una mappa preziosa della cultura alimentare italiana: documentano pratiche, conservano conoscenze e danno visibilità a produzioni spesso piccole. Il loro valore cresce quando vengono comunicati per ciò che sono. L’iscrizione non certifica, non garantisce l’origine e non attribuisce esclusive sul nome, e il diritto dell’Unione Europea riserva la tutela dei nomi geografici qualificati alle DOP e IGP.

Dario Dongo

Credit cover ilgenovese_official 

Riferimenti

Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Corte di Giustizia dell’Unione Europea. (2002, 5 novembre). Sentenza nella causa C-325/00, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-325/00

Corte di Giustizia dell’Unione Europea. (2009, 8 settembre). Sentenza nella causa C-478/07, Budějovický Budvar, národní podnik contro Rudolf Ammersin GmbH. ECLI:EU:C:2009:521. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-478/07

Corte di Giustizia dell’Unione Europea. (2014, 8 maggio). Sentenza nella causa C-35/13, Assica e Kraft Foods Italia contro Associazione fra produttori per la tutela del ‘Salame Felino’ e altri. ECLI:EU:C:2014:306. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-35/13

Corte di Giustizia dell’Unione Europea. (2017, 14 settembre). Sentenza nella causa C-56/16 P, EUIPO contro Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. ECLI:EU:C:2017:693. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-56/16

Corte di Giustizia dell’Unione Europea. (2021, 9 settembre). Sentenza nella causa C-783/19, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contro GB. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-783/19

Fonti normative dell’Unione Europea

Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs. Consolidated text: 24/03/2021. http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/2021-03-24

Commission Regulation (EC) No 2074/2005 of 5 December 2005 laying down implementing measures for certain products under Regulation (EC) No 853/2004 and for the organisation of official controls under Regulation (EC) No 854/2004 and Regulation (EC) No 882/2004, derogating from Regulation (EC) No 852/2004 and amending Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004. Consolidated text: 14/12/2019. http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2074/2019-12-14

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Consolidated text: 01/04/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01

Commission Implementing Regulation (EU) No 186/2013 of 5 March 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Salame Felino (PGI)). http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/186/oj

Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification). Consolidated text: 01/12/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/2025-12-01

Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, as well as traditional specialities guaranteed and optional quality terms for agricultural products. Consolidated text: 18/03/2026. http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/2026-03-18

Fonti normative e amministrative italiane

Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole. Normattiva. Ultima versione consolidata: 06/05/2015. https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=098G0223&atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-06-05&tipoDettaglio=multivigenza

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo. Normattiva. Ultima versione consolidata: 15/05/2026. https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=005G0232&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-10-08&tipoDettaglio=multivigenza

Legge 12 dicembre 2016, n. 238, Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Normattiva. Ultima versione consolidata: 14/05/2026. https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=16G00251&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-28&tipoDettaglio=multivigenza

Decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/10/12/099G0423/sg

Decreto ministeriale 18 luglio 2000, Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000. Testo riprodotto dalla Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/media/3062/download

Ministero delle politiche agricole e forestali. Circolare n. 10 del 21 dicembre 1999, prot. 63885, Criteri e modalità per la predisposizione degli elenchi delle regioni e delle province autonome dei prodotti agroalimentari tradizionali. Testo riprodotto dalla Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/media/3061/download

Decreto interministeriale 9 aprile 2008, Individuazione dei prodotti agroalimentari italiani come espressione del patrimonio culturale italiano. Gazzetta Ufficiale n. 93 del 19 aprile 2008.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (2007, 3 agosto). Decreto di modifica dell’articolo 5 del decreto 4 giugno 2007 concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione ‘Salame Felino’. https://it.vlex.com/vid/salame-felino-stata-inviata-istanza-29354243

MASAF. (2026). Ventiseiesima revisione dell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, con tabella per Regione e categoria merceologica. https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24151

Documenti istituzionali e parlamentari

Regione Lombardia. (2026). Prodotti agroalimentari tradizionali della Lombardia: inserimento di un prodotto in elenco. https://www.regione.lombardia.it/agricoltura/inserimento-di-un-prodotto-elenco

Regione Piemonte. (s.d.). Normativa sulle produzioni agroalimentari tradizionali PAT, con sintesi della circolare 3 luglio 2000, prot. 62359, e della nota ministeriale 27 novembre 2007, prot. 22514. https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/promozione-qualita-educazione-alimentare/normativa-sulle-produzioni-agroalimentari-tradizionali-pat

Senato della Repubblica. (2026). Disegno di legge S. 768, XIX legislatura, Disposizioni per il rafforzamento della politica agraria di qualità, la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e l’istituzione di un marchio nazionale volontario per gli esercizi pubblici che utilizzano prodotti agroalimentari italiani di qualità. https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/446472.pdf

DARIO DONGO
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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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