La Corte di giustizia europea ha condannato la Danimarca per avere tollerato la produzione di feta DOP contraffatta. (1)
Feta contraffatta Made in Denmark
La feta è un formaggio tradizionale greco, realizzato con latte di pecora e di capra allevate nello stesso areale di produzione. È stato registrato come denominazione di origine protetta (DOP) nel 2002, a esito di un lungo contenzioso con Danimarca, Germania e Francia che obiettavano la generalizzazione del suo nome e pretendevano di utilizzarlo sui loro prodotti di imitazione. (2)
La Danimarca, nonostante ciò, continua a tollerare la produzione di una feta contraffatta. Un formaggio di imitazione, ottenuto da latte vaccino, Made in Denmark, che a partire dal 1963 è stato venduto in tutto il mondo come (falsa) feta. Una frode in commercio su scala globale, in violazione del regime europeo di protezione delle Geographical Indications (GIs).
La procedura di infrazione
La Commissione europea – sostenuta da Grecia e Cipro – ha contestato nel 2019 alla Danimarca l’abuso della DOP. Copenaghen ha resistito, adducendo che la produzione della feta danese per i mercati extra-UE sarebbe lecita e il suo divieto configurerebbe un ostacolo al libero commercio.
Una posizione singolare, considerato che la feta DOP rappresenta il 10% delle esportazioni greche e l’offerta sui mercati internazionali di un formaggio danese di imitazione con lo stesso nome, una vera e propria feta contraffatta, arreca grave pregiudizio sia al commercio, sia all’immagine distintiva e la reputazione del prodotto tradizionale greco DOP.
Violato il diritto comunitario
La European Court of Justice (ECJ), il 14.7.22, ha finalmente statuito che ‘la Danimarca ha violato i propri obblighi ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, non avendo impedito o interrotto l’uso della denominazione «Feta» sul formaggio prodotto in Danimarca e destinati all’esportazione verso paesi terzi’. (3)
La decisione della Corte si articola su tre passaggi interpretativi:
1 – il reg. UE 1151/2012 non vieta espressamente la produzione in vista dell’export extra-UE di imitazioni di prodotti tutelati come DOP in Europa, senza peraltro escludere questa ipotesi dai divieti di contraffazione ed evocazione,
2 – il citato regolamento protegge le DOP e IGP quali diritti di proprietà intellettuale, soggetti a tutela anche nei confronti di imitazioni destinate alle esportazioni extra-UE,
3 – l’uso improprio della DOP è contraria all’obiettivo del legislatore europeo di garantire ai produttori di una determinata area geografica un riconoscimento, anche in termini di valore economico, alla qualità tradizionale dei loro prodotti.
Note
(1) Sentenza della Corte nella causa C-159/20 | Commissione/Danimarca (DOP Feta) 14.7.22, https://bit.ly/3IS9OXU
(2) Commission Regulation (EC) No 1829/2002 of 14 October 2002 amending the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 with regard to the name ‘Feta’ (OJ 2002 L 277, p. 10). https://bit.ly/3aWe644
V. anche https://bit.ly/3yYs0KO
(3) Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (OJ 2012 L 343, p. 1) https://bit.ly/3Prc7DV

Giornalista professionista dal gennaio 1995, ha lavorato per quotidiani (Il Messaggero, Paese Sera, La Stampa) e periodici (NumeroUno, Il Salvagente). Autrice di inchieste giornalistiche sul food, ha pubblicato il volume "Leggere le etichette per sapere cosa mangiamo".