Si fa presto a dire ‘miele’. Serve però un minimo di attenzione per distinguere i vari mieli.
Miele, l’identità in etichetta
Il miele è ‘la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare.’ (1)
La varietà di ‘miele’ si distinguono:
– per l’origine. Da fiori o nettare delle piante, ovvero da melata (quello ottenuto in prevalenza dalle sostanze secrete da insetti succhiatori, Hemiptera, che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante),
– per il metodo di produzione o estrazione. In favo o con pezzi di favo, scolato, centrifugato, torchiato, filtrato. (2)
Il Paese o i Paesi di origine, intesi come i territori nazionali ove il miele è stato raccolto, devono sempre venire indicati in etichetta. (3)
La dicitura ‘Miele italiano’ è a sua volta idonea a esprimere l’indicazione obbligatoria di origine. (4) Ottimo e abbondante, quando ne ricorrano i presupposti.
Indicazioni geografiche ulteriori – riferite all’origine regionale, territoriale o topografica – possono venire aggiunte, su base volontaria, quando il prodotto provenga interamente dall’area indicata. (5)
Miele puro, per natura e per legge
Il miele è composto in essenza da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio. Nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide che provengono dalla sua raccolta. (6)
È vietato aggiungere – sia al prodotto venduto tal quale, sia a quello impiegato in altri alimenti – qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, e ‘qualsiasi altra aggiunta se non di miele’.
Il nettare delle api dev’essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione, nei limiti del possibile.
Non sono ammessi sapore o odore anomali, né l’avvio di processi di fermentazione, né un grado di acidità modificato artificialmente. Né il prodotto può venire riscaldato al punto da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali. (7)
Dario Dongo
Note
(1) V. decreto legislativo 21.5.04 n. 179, Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele, articolo 1
(2) Cfr. d.lgs. 179/04, articolo 3.2
(3) V. d.lgs. 179/04, articolo 2.4.a
(4) Come precisato in Circolare 31.5.12, n. 4
(5) Le indicazioni geografiche non sono ammesse su mieli filtrato e per uso industriale. Ai sensi del decreto legislativo 21.5.04 n. 179, articolo 2.2.b
(6) I requisiti legali del miele (tenori di zuccheri e saccarosio, acqua e sostanze ivi insolubili, conduttività elettrica, acidità libera, indice diastasico e HMF) sono definiti in Allegato al decreto legislativo 179/2004
(7) V. decreto citato, articolo 4. Il solo miele industriale è esentato dai criteri qualitativi (sapore, odore, acidità, patrimonio enzimatico originario)
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.