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Decreto clima, incentivi alla vendita di prodotti sfusi e alla spina

Il c.d. decreto clima (DL 14.10.19, n. 111), in vigore dal 15.10.19, introduce all’articolo 7 alcune ‘misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina’. (1) A seguire, gli incentivi e le regole da seguire.

Incentivi alla vendita di prodotti sfusi e alla spina, obiettivo e destinatari

Gli incentivi alla vendita di prodotti sfusi e alla spina ambiscono a promuovere nuove modalità di consumo dei prodotti alimentari e detergenti. Per affrontare la gerarchia dei rifiuti – la c.d. scala di Lansink, alla base dell’economia circolare – dal suo primo gradino. Ridurre. Ridurre la produzione di imballaggi e contenitori monouso, laddove non indispensabili per esigenze sanitarie, rinunciando al loro impiego.

Destinatari degli incentivi sono ‘gli ‘esercenti commerciali di vicinato e di media struttura’. (2) Vale a dire:

– esercizi di vicinato, con superficie di vendita

<150 m2, nei Comuni con popolazione residente <10.000 abitanti, e

<250 m2, nei Comuni con popolazione residente >10.000 abitanti,

– esercizi di media struttura, aventi superficie di vendita

<1.500 m2, nei Comuni con <10.000 residenti e

<2.500 m2, nei Comuni con popolazione più ampia.

Gli esercizi di grande struttura sono stati altresì ammessi all’incentivo. Grazie ad apposito emendamento approvato dal Senato il il 21.11.19, in fase di conversione del decreto legge.

Condizioni di accesso agli incentivi

Gli esercizi commerciali potranno accedere a ‘un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno’, alle seguenti condizioni:

A) ‘attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina’, ovvero aprono nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi,

B) non devono offrire contenitori monouso per imballare i suddetti prodotti. Possono invece proporre contenitori riutilizzabili e anche consentire l’impiego di quelli di proprietà del cliente, purché puliti e idonei all’uso alimentare,

C) mantengono tale attività di vendita per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo.

Modalità di accesso e risorse disponibili

Il contributo verrà ‘corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse.’

Le modalità per l’ottenimento del contributo nonché per la verifica anche successiva delle sue condizioni sono fissate ‘con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto‘ (15.12.19).

Sicurezza alimentare e MOCA

Predisporre un esercizio commerciale alla vendita di alimenti alla rinfusa postula una revisione delle buone prassi igieniche e del manuale HACCP. (4) Nell’ambito del sistema di autocontrollo teso a garantire la sicurezza alimentare.

I MOCA – materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti – devono a loro volta venire provvisti di apposite schede di sicurezza, da registrare in Allegato al manuale HACCP. Per garantire la effettiva conformità alle regole vigenti sia dei dispenser, sia dei contenitori riutilizzabili.

Informazione al consumatore sui prodotti sfusi

La vendita di prodotti alimentari sfusi, si ricorda, è soggetta alle regole d’informazione al consumatore stabilite nel d.lgs. 231/17. Per i dettagli, si fa richiamo al precedente articolo sull’argomento. (5)

L’etichettatura dei detergenti è a sua volta disciplinata dal regolamento (CE) n. 648/04 e successive modifiche. (6) Per il marchio europeo di qualità ecologica, c.d. Ecolabel, ci si riferisce invece al regolamento (UE) n. 66/10. (7)

Dario Dongo

Note

(1) Cfr. decreto legge 14.10.19, n. 111. ‘Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229’, (GU Serie Generale n.241 del 14-10-2019)

(2) Ai sensi del d.lgs. 31.3.98 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), articolo 4, comma 1, lettere ‘d’ ed ‘e’

(3) L’esercente può in ogni rifiutare l’impiego di contenitori considerati non idonei dal punto di vista igienico-sanitario, in base a emendamento adottato al Senato il 21.11.19

(4) In merito alla semplificazione dello HACCP per le microimprese (<2 mln € fatturato e <10 dipendenti), si veda https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/igiene-nei-ristoranti-l-abc

(5) Si veda anche l’ebook gratuito ‘1169 Pene. Reg. UE 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’,

(6) V. reg. CE 648/04 ‘relativo ai detergenti’ e successive modifiche. Testo consolidato su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1576365649768&uri=CELEX:32004R064

(7) V. reg. CE 66/10 ‘relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)’ e successive modifiche. Testo consolidato su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1576366666824&uri=CELEX:32010R0066

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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