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Etichettatura imballaggi, rinvio al 30.6.22. In arrivo le linee guida

Il fatidico d.lgs. 116/20 – che ha introdotto requisiti di etichettatura degli imballaggi – viene sottoposto a ulteriore rinvio, al 30.6.22, con linee guida in arrivo entro il 30.1.22.

I funzionari del ministero della Transizione Ecologica non hanno però ancora provveduto alla notifica a Bruxelles, essenziale per l’efficacia delle norme.

Etichettatura degli imballaggi, d.lgs. 116/20

Il d.lgs. 116/20, come si è visto, ha modificato il Codice dell’Ambiente (d.lgs 152/06, nuovo art. 219.5) per recepire in Italia il c.d. Pacchetto Economia Circolare introdotto dal legislatore europeo. In tale occasione il governo italiano ha introdotto requisiti ulteriori, non previsti nelle direttive UE di riferimento, in tema di etichettatura degli imballaggi. (1)

La c.d. etichettatura ambientale degli imballaggi prevede che gli operatori in Italia riportino, sulle sole merci destinate al mercato nazionale:

1) la notizia ‘raccolta differenziata’, seguita da citazione della/e famiglia/e di appartenenza dei materiali di imballaggio (es. vetro, alluminio) e invito a verificare le norme applicate nel Comune ove essi vengano conferiti (d.lgs. 116/20, articolo 3.3.c, primo periodo). Notizie da applicare sui soli imballaggi destinati al consumatore finale (Business to Consumer, B2C),

2) il codice alfanumerico che identifica ciascuno dei materiali utilizzati in tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari), ai sensi della decisione 129/97/CE. Codice da applicare a tutti gli imballi, a prescindere dal destino B2C e/o B2B (Business to Business. V.d.lgs. 116/20, articolo 3.3.c, secondo periodo).

DL 3.12.20 n. 183. Primo rinvio e questioni di legittimità da risolvere

Il c.d. decreto milleproroghe 2021 – DL 3.12.20, n. 183, convertito in legge 26.2.21 n. 21, articolo 15.6 – aveva posticipato l’applicazione dei requisiti di etichettatura ambientale degli imballaggi al 31.12.21. Senza tuttavia affrontare, come pure si è visto, il vizio intrinseco di legittimità del provvedimento originario. (2)

Le norme nazionali che contengano ‘specificazione tecnica’ relativa ai prodotti devono venire sottoposte a notifica preventiva alla Commissione europea e a uno standstill period di 3 mesi, in attesa di eventuali commenti da questa o gli Stati membri (dir. UE 2015/1535, articolo 5.1).

Il mancato rispetto della procedura di notifica a Bruxelles comporta l’inefficacia delle norme tecniche nazionali e il dovere delle autorità di disapplicarle, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. (3)

DL 31.12.21 n. 228. Ulteriore rinvio e linee guida

Il DL 31.12.21 n. 228 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (4) – ha previsto un’ulteriore proroga, al 30.6.22, per l’etichettatura imballaggi introdotta dal d.lgs. 116/20. I prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati prima dell’1.7.22 potranno venire commercializzati fino a esaurimento delle scorte (articolo 11).

Le ‘linee guida tecniche per l’etichettatura’ imballaggi devono inoltre venire adottate dal ministro della Transizione ecologica, entro il 30.1.22, con un decreto di natura non regolamentare appositamente delegato attraverso il Codice dell’ambiente (grazie a introduzione del nuovo comma 5.1 al suo articolo 219, a opera del DL 228/221. V. nota 5).

Notifica a Bruxelles, un passaggio cruciale

Gli operatori italiani sono pronti ad applicare l’etichettatura ambientale agli imballaggi, come in gran parte hanno già dimostrato nelle more dei rinvii che si sono succeduti. L’Italia è tra l’altro in cima alle classifiche, tra i Paesi membri, per il tasso di riciclo complessivo e quello di materiali come carta e vetro.

È indispensabile e urgente notificare però le norme alla Commissione europea, al preciso scopo di garantire la loro efficacia e l’effettiva possibilità di sanzionare le violazioni. Altrimenti basterà un soffio – cioè un ricorso amministrativo o giudiziale, o una segnalazione a Bruxelles – per far cadere tutto.

Dario Dongo

Note

(1) Dario Dongo. D.lgs. 116/20, etichettatura degli imballaggi alimentari. Norme inapplicabili. GIFT (Great Italian Food Trade). 3.10.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/imballaggi/d-lgs-116-20-etichettatura-degli-imballaggi-alimentari-norme-inapplicabili

(2) Dario Dongo. Etichettatura imballaggi, rinvio teorico al 31.12.21. Si rinnova l’illecito governativo. 6.1.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/etichettatura-imballaggi-rinvio-teorico-al-31-12-21-si-rinnova-l-illecito-governativo

(3) European Court of Justice, ECJ, giurisprudenza. Circa il dovere delle autorità amministrative di disapplicare le norme tecniche non notificate si veda la sentenza ‘Fratelli Costanzo’ (causa C-103/88, punti 31-33). Quanto all’inefficacia delle normative predette si vedano le sentenze ‘CIA Security International’ (30.4.96, C-194/94, punto 54) e ‘Ince’ (4.2.16, C-336/14, punto 67). V. anche sentenza ECJ ‘Unilever Italia’ (causa C-443/98, punti 39-44) e ordinanza Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, 3.1.19 (proc. n. r.g. 41840/2018)

(4) Decreto-legge 30.12.21, n. 228. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255). In Gazzetta Ufficiale 30.12.21, Serie Generale n. 309. https://bit.ly/3zouwd9

(5) Il DL 228/21 – come tutti i decreti legge, ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione della Repubblica italiana – deve venire convertito in legge (parlamentare) entro 60 giorni dalla pubblicazione, a pena di inefficacia retroattiva

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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