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Sede dello stabilimento, in vigore!

L’indicazione della sede dello stabilimento in etichetta dei prodotti alimentari Made in Italy torna ad essere obbligatoria, a far data dal 22 ottobre 2017. Vittoria!

Il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 145, come anticipato, è stato pubblicato sabato 7 ottobre 2017, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235.

Abbiamo atteso a lungo tale provvedimento, facendoci parte attiva nel promuovere il ripristino di tale obbligo, già vigente tra il 1992 e il 2014, anche attraverso la petizione lanciata da Great Italian Food Trade insieme al Fatto Alimentare. E finalmente eccoci! A seguire, breve analisi del testo. (1)

Obblighi

Campo di applicazione e obiettivi. Il decreto ‘reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori’, in conformità e a integrazione di quanto prescritto dal reg. UE n. 1169/2011. Con l’obiettivo di garantire la ‘corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute’ (articolo 1).

Obbligo di indicare la sede dello stabilimento. ‘I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare’ in etichetta ‘l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento’. Tale notizia può venire fornita mediante i documenti commerciali che precedono o accompagnano la consegna delle merci, nei casi di ‘prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività’ ovvero ‘commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale’ (art. 3).

Sono esclusi i prodotti alimentari preimballati ‘legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’UE o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)’ (articolo 7).

Sede dello stabilimento

Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. La sede ‘è identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento’. L’indirizzo può venire omesso qualora l’indicazione della località risulti di per sé idonea alla ‘agevole e immediata identificazione dello stabilimento’. Non è viceversa necessaria nei seguenti casi:

a) coincidenza della sede dello stabilimento con quella dell’operatore responsabile per l’etichettatura dell’alimento, (2)

b) presenza in etichetta di marchio di identificazione o bollo sanitario, rispettivamente obbligatori per le carni e i prodotti di origine animale, (3)

c) citazione della sede sul marchio con il quale il prodotto viene commercializzato.

Qualora l’operatore responsabile disponga di più stabilimenti, ‘è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno’.

La leggibilità dell’indicazione deve in ogni caso seguire gli stessi criteri (4) stabiliti per le informazioni obbligatorie dal regolamento UE 1169/11 (articolo 4).

Controlli e sanzioni

L’autorità competente designata all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è l’ICQRF (Istituto Centrale per la tutela della Qualità e la Repressione delle Frodi), presso il Ministero delle Politiche Agricole. (5) ‘Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all’accertamento delle violazioni’ (articolo 6).

Salvo che il fatto costituisca reato, (6) l’omessa Indicazione della sede dello stabilimento (7) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro.

Il mancato rispetto dei criteri di leggibilità prescritti dal regolamento UE 1169/11 per le informazioni obbligatorie è invece soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento da 1.000 euro a 8.000 euro (art. 5).

Prospettive

Il decreto verrà applicato a decorrere dal 180’ giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con facoltà di smaltire, fino a esaurimento scorte, i prodotti immessi sul mercato o comunque confezionati entro tale data con etichette non conformi (articolo 8).

Il passo successivo è ottenere l’estensione dell’obbligo di citare la sede dello stabilimento alle etichette di tutti i prodotti alimentari realizzati in UE, per rafforzare gli obblighi di rintracciabilità e ottimizzare la gestione delle crisi di sicurezza. (8) Oltreché per favorire le scelte informate d’acquisto da parte dei consumAttori europei, e valorizzare le rispettive filiere. In questa direzione, l’Italia dovrà farsi avanti sui tavoli di Bruxelles e di Strasburgo.

Dario Dongo

Note

(1) V. d.lgs. 145/17, in Allegato D.lgs 15.9.17

(2) Cfr. reg. UE n. 1169/2011, articoli 8.1 e 9.1.h. Tale ultima previsione, si ricorda, prescrive di indicare in etichetta il nome o la ragione sociale (e non soltanto il marchio, si noti bene) dell’operatore responsabile per l’informazione al consumatore

(3) V. reg. CE 853, 854/2004 (regolamenti c.d. Igiene 2 e Igiene 3)

(4) Vedasi in particolare l’altezza minima dei caratteri di cui al reg. UE 1169/11, articolo 13 e Allegato IV

(5) Alcune perplessità in merito alla sottrazione di competenze sui controlli in materia di etichettatura alle Autorità sanitarie sono già stati espressi, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sanzioni-reg-ue-1169-11-esame-preliminare

(6) Con particolare riguardo al delitto di frode in commercio di cui all’articolo 515 del codice penale, ndr

(7) Al pari del difetto di precisazione del singolo impianto, in caso di impresa che disponga di più stabilimenti

(8) Tale misura dovrebbe venire introdotta attraverso un emendamento al c.d. General Food Law, reg. CE 178/02, articolo 18

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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