‘Made Green in Italy’ è lo schema nazionale volontario che valuta e comunica l’impronta ambientale dei prodotti italiani secondo il metodo europeo Product Environmental Footprint (PEF). Istituito da una legge dello Stato e gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), esso precede la licenza d’uso del relativo marchio ai soli prodotti che superano soglie definite di prestazioni ambientali, certificate da un organismo terzo indipendente.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 30/2026 – che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition. Dongo et al., 2026) – il marchio ‘Made Green in Italy’ assume il ruolo di ‘marchio di sostenibilità’. Con il duplice vantaggio di essere stato istituito da un’autorità pubblica e di essere basato su una certificazione di terza parte. L’adesione al relativo schema può quindi assumere un nuovo significato anche per eliminare i rischi (e le sanzioni) legati al greenwashing nel settore agroalimentare in Italia.
Cos’è il marchio ‘Made Green in Italy’?
Il sistema di certificazione ‘Made Green in Italy’ — istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale, articolo 21.1) e attuato tramite decreto ministeriale 21 marzo 2018, n. 56 — è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) attraverso la sua direzione generale Economia Circolare.
Lo schema si applica a beni (inclusi prodotti intermedi e semilavorati) e servizi che hanno origine in Italia, ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013. Il Codice doganale dell’Unione, si ricorda, identifica l’origine di un prodotto realizzato nei territori di più Paesi in quello ove ha avuto luogo l’ultima trasformazione sostanziale, economicamente giustificata.
La metodologia di riferimento è il Product Environmental Footprint (PEF) che estende la valutazione all’intero ciclo di vita, dall’approvvigionamento delle materie prime al fine vita. Tale metodo è attualmente definito dalla raccomandazione (UE) 2021/2279.
– Il ‘Made Green in Italy’ diventa marchio ufficiale di sostenibilità contro il greenwashing
– È basato sul metodo PEF ed è applicabile al settore alimentare
– Dal 2026, l’adesione protegge le imprese dalle sanzioni del d.lgs. 30/2026
Le Regole di Categoria di Prodotto (RCP)
L’adesione allo schema ‘Made Green in Italy’ presuppone l’esistenza di una Regola di Categoria di Prodotto (RCP) da applicare al gruppo merceologico. Le RCP definiscono:
- il metodo di analisi, che si declina nei dati da considerare in via obbligatoria e facoltativa per condurre gli studi di impronta ambientale;
- il benchmark, vale a dire il profilo del prodotto che rappresenta le prestazioni medie della categoria e viene utilizzato quale parametro di confronto.
Le RCP possono venire elaborate e proposte al Ministero, alternativamente:
- da un raggruppamento di almeno tre imprese (di cui almeno una PMI) che insieme rappresentino oltre il 50% del fatturato nazionale della categoria;
- da un’associazione di categoria o da un consorzio che rappresenti oltre il 50% della produzione nazionale (in termini di fatturato) e includa almeno una PMI. In quest’ultimo caso l’associazione o il consorzio delibera in rappresentanza degli associati e si fa carico, tramite un soggetto capofila, dell’intero processo.
Qualora già esista una PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rule) definita a livello UE, essa va recepita e se del caso integrata per considerare eventuali specificità legate ai territori; in assenza di PEFCR si elabora invece una RCP nazionale ex novo. Le RCP hanno validità quadriennale.
Revisione e aggiornamento delle RCP
L’aggiornamento quadriennale segue un iter analogo all’approvazione iniziale: il soggetto gestore della RCP presenta al MASE una proposta di revisione, sottoposta a consultazione pubblica di trenta giorni; trascorso il termine, il Ministero valuta i contributi e approva la versione aggiornata.
La revisione può riguardare l’adeguamento alle evoluzioni del metodo PEF e delle PEFCR europee, la modifica dei benchmark di categoria, l’integrazione di requisiti addizionali e l’adeguamento a variazioni normative o tecnologiche del settore. La sopravvenuta pubblicazione di una PEFCR europea per la stessa categoria comporta il dovere di aggiornare la RCP.
Durante la validità della RCP le imprese certificate continuano a utilizzare il logo. Il rinnovo della licenza triennale all’uso del logo va richiesto presentando una nuova domanda di adesione, con la documentazione che attesti il mantenimento delle condizioni, inclusa l’eventuale conformità alla RCP revisionata.
Elaborazione e adesione
È essenziale distinguere l’elaborazione della RCP dall’adesione allo schema:
- le associazioni di categoria e i consorzi, ovvero gruppi di imprese che rappresentino il 50% del fatturato del comparto sono il motore del sistema poiché assumono l’iniziativa, elaborano una bozza di RCP e la sottopongono al Ministero;
- i singoli operatori del Made in Italy, dopo la pubblicazione della RCP, possono poi decidere di aderirvi e di sottoporsi a certificazione di parte terza per poter utilizzare il marchio di sostenibilità ‘Green Made in Italy’.
Così ad esempio, la RCP «Pasta secca» è stata proposta da Unione Italiana Food, la prima associazione industriale di categoria di primo livello, nel settore alimentare, in Confindustria; le RCP dei formaggi e dei prosciutti DOP dai rispettivi consorzi di tutela.
L’impegno pionieristico del sistema associativo industriale ha peraltro avuto, a tutt’oggi, un seguito marginale da parte delle aziende. ‘Made Green in Italy’ ha infatti ancora una scarsa visibilità e l’adesione allo schema richiede investimenti finora privi di incentivi adeguati.
Classificazione, certificazione, licenza d’uso del logo
Il regolamento prevede tre classi di prestazione:
- classe A (sopra il benchmark);
- classe B (prossima al benchmark);
- classe C (sotto il benchmark).
L’uso del logo è concesso ai prodotti di classe A e a quelli di classe B, questi ultimi a condizione che l’azienda presenti un piano di miglioramento da attuare nel triennio di licenza.
La verifica indipendente è condotta da organismi accreditati secondo le norme ISO/IEC 17029 e ISO 14065. Il leader italiano delle certificazioni CSQA è stato il primo organismo accreditato da ACCREDIA per certificare lo schema.
La licenza d’uso del logo ha durata triennale ed è subordinata alla validità della RCP di riferimento; il gestore pubblica l’elenco dei prodotti aderenti.
Quali prodotti alimentari hanno la certificazione ‘Made Green in Italy’?
Nel comparto agroalimentare le RCP approvate e i prodotti certificati documentano una crescente, sebbene ancora circoscritta rispetto al potenziale del settore:
- olio extravergine di oliva. L’Oleificio Zucchi S.p.A. è stata, nel maggio 2024, la prima industria agroalimentare italiana a ottenere il marchio, con l’EVOO 100% italiano sostenibile (formati da 0,5, 0,75 e 1 litro) in classe A. Classe A certificata anche per Manfredi Barbera e Figli S.p.A., leader nella produzione di olio extravergine in Sicilia;
- formaggi DOP. L’Asiago DOP è stato il primo formaggio a Indicazione Geografica a ottenere la certificazione, grazie al Consorzio di Tutela che l’ha conseguita a livello di intera filiera. La principale produttrice del Consorzio, Latterie Vicentine, ha certificato Asiago Fresco e Stagionato, entrambi in classe A. Il Caseificio Casona S.p.A. ha a sua volta certificato l’Asiago pressato. Per il Grana Padano DOP, il Consorzio Cooperativo Produttori Latte Torre Pallavicina e Pumenengo S.c.a. ha ottenuto nel dicembre 2025 la prima autorizzazione all’uso del logo, grazie alla collaborazione con Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore ed Enersem;
- prosciutti crudi DOP. Nel dicembre 2024, Devodier Prosciutti è stato il primo prosciuttificio italiano a certificare il Prosciutto di Parma DOP – nei tre formati con osso, disossato e preaffettato in vaschetta – con il supporto di Politecnico di Milano, Enersem e Consorzio di tutela. Seguito poi dal Il Gazzolo S.r.l. e dal Salumificio La Torre S.p.A.;
- altre categorie. In aggiunta alle RCP sopra accennate, nel comparto agroalimentare, a giugno 2026 risultano in corso di validità quelle relative a kiwi, pera, foraggio a base di erba medica e mangime per animali destinati alla produzione di alimenti. Altre RCP già elaborate – pasta secca, aceto, carni bovine e suine fresche o refrigerate, gelato in vaschetta e multipack – risultano scadute ovvero in attesa di aggiornamento.
‘Made Green in Italy’, standard ISO e schemi privati di certificazione: le differenze
La famiglia ISO 14020:2022 (Environmental statements and programmes for products) distingue tre tipi di etichette ambientali:
- le etichette di Tipo I (ISO 14024:2018) sono ecolabel di terza parte, multi-criterio e basate sul ciclo di vita, assegnate ai soli prodotti che superano soglie di eccellenza fissate per la categoria, secondo una logica pass/fail: è il caso della EU Ecolabel;
- le etichette di Tipo II (ISO 14021:2016. Terza edizione in via di pubblicazione) sono autodichiarazioni del produttore, prive di verifica indipendente;
- le etichette di Tipo III (ISO 14025:2006) sono le EPD (Environmental Product Declaration): comunicano in modo quantitativo e verificato l’impronta ambientale lungo il ciclo di vita, sulla base di regole di categoria (PCR), senza tuttavia fissare una soglia minima di accesso.
Lo schema ‘Made Green in Italy’ integra:
- la selettività del Tipo I, con accesso riservato ai soli prodotti migliori del benchmark di categoria;
- la comunicazione quantitativa del Tipo III, attraverso la Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto (DIAP) che dev’essere resa disponibile attraverso un QR Code accanto al logo e riferire — per ogni singolo prodotto certificato — l’unità funzionale, i risultati sintetici dello studio PEF e la comparazione con il benchmark, il riferimento al verificatore, la data di registrazione e l’eventuale link al programma di miglioramento.
Questo schema supera quindi il requisito minimo di ‘eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali’ che la direttiva (UE) 2024/825 associa all’EU Ecolabel — peraltro non applicabile ai prodotti alimentari, ai sensi dell’articolo 6.5 del regolamento (CE) n. 66/2010 — e ai marchi di qualità ecologica di Tipo I conformi alla norma EN ISO 14024 (articolo 1.1.s).
Rispetto all’EU Ecolabel (regolamento CE n. 66/2010), che è un marchio di Tipo I con criteri definiti a livello europeo, il Made Green in Italy si differenzia per:
- l’applicabilità ad alimenti e mangimi;
- il requisito di origine italiana;
- l’adozione del metodo PEF, che accresce la comparabilità tra prodotti omogenei;
- la possibilità di sviluppare RCP dedicate alle eccellenze nazionali.
Per quanto attiene ai marchi privati di sostenibilità, censiti dal Joint Research Center della Commissione europea (2024), si noti bene, la direttiva (UE) 2024/825 non introduce un divieto generalizzato: vieta soltanto le etichette non supportate da un sistema di certificazione di terza parte (ovvero non istituite da un’autorità pubblica). Le etichette private fondate su uno schema di certificazione conforme ai requisiti della direttiva ECGT restano dunque ammesse.
‘Made Green in Italy’, standard ISO e schemi privati: tabella comparativa
| Schema / Tipo Etichetta | Certificazione Terza Parte? |
Soglia di Eccellenza (Benchmark)? |
Applicabile ad Alimenti? |
Note di Trasparenza |
|---|---|---|---|---|
| Tipo I (ISO 14024 – es. Ecolabel UE) | ✅ Sì | ✅ Sì | ❌ No | Logica Pass/Fail basata su criteri multi-criterio. Escluso il food. |
| Tipo II (ISO 14021) | ❌ No | ❌ No | ✅ Sì | Autodichiarazioni del produttore. Forte rischio greenwashing nel 2026. |
| Tipo III (ISO 14025 – EPD) | ✅ Sì | ❌ No | ✅ Sì | Comunicazione quantitativa dei dati (LCA) senza soglie d’accesso minime. |
| Made Green in Italy | ✅ Sì | ✅ Sì (Classe A/B) | ✅ Sì | Ibrido perfetto: unisce la selettività del Tipo I alla trasparenza quantitativa del Tipo III (DIAP tramite QR Code). |
Analisi SWOT
Strength (punti di forza)
La combinazione del metodo PEF (Product Environmental Footprint) con le RCP (Regole di Categoria di Prodotto) – le quali devono basarsi sulle rispettive PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rule), se esistenti – garantisce al contempo la comparabilità dei dati su scala europea e internazionale, e la possibilità di valorizzare le specificità del sistema produttivo italiano.
La metodologia è solida, anche nel prevedere che siano i raggruppamenti rappresentativi delle categorie a sviluppare le RCP nazionali proprio perché essi — meglio di chiunque altro — conoscono i loro processi e sanno come misurarli, oltreché migliorarli. In analogia con l’attribuzione agli operatori della primaria responsabilità sulla sicurezza alimentare, da esercitare tramite autocontrollo (reg. CE n. 852/04).
La matrice pubblica del sistema abbinata alla certificazione di parte terza conferisce al logo un’authority istituzionale che garantisce la piena legittimità e affidabilità delle asserzioni ambientali, nel contesto della direttiva (UE) 2024/825. A maggior ragione in quanto l’analisi integra i modelli di selettività e di comunicazione quantitativa della prestazione ambientale.
Weakness (punti deboli)
Il limite principale del sistema ‘Made Green in Italy’ è costituito dalla scarsa disponibilità e aggiornamento delle RCP: senza una regola di categoria di prodotto in corso di validità l’adesione da parte dei singoli operatori è preclusa, e diverse tra le poche RCP agroalimentari risultano già scadute in attesa di revisione.
La soglia di rappresentatività richiesta per proporre una RCP è del resto difficile da raggiungere in tutti quei settori e comparti ove la produzione sia frammentata al punto da non raccogliere in un’associazione di categoria il 50% del fatturato su scala nazionale, o comunque da non raccogliere i consensi necessari.
L’assenza di RCP per categorie rilevanti ove è pure già presente una PEFCR europea — come il vino, di cui l’Italia è primo produttore mondiale — è sintomatica delle criticità sopra esposte. La riconoscibilità del logo presso i consumatori è inoltre di gran lunga inferiore a quella di marchi consolidati come DOP, IGP e biologico.
Opportunities
Il logo ‘Made Green in Italy’ potrebbe costituire un volano per promuovere la sostenibilità dei prodotti e servizi Made in Italy nei diversi settori in una logica di sistema-Paese. Un driver di politica agricola e industriale alimentare finora inespresso, poiché il marchio è pressoché sconosciuto agli stessi consumatori italiani dopo 8 anni dal suo varo.
La grande opportunità è pertanto legata alla volontà di attuare una politica industriale – della quale non si ha notizia né memoria, purtroppo, negli ultimi 30 anni – per sostenere la transizione ecologica e la promozione del ‘Made Green in Italy’ a livello globale. Soprattutto a favore dell’industria alimentare, primo comparto manifatturiero in Italia e in UE.
La certificazione può oltretutto favorire tanto i singoli operatori nella qualifica per gli appalti pubblici, quanto il sistema stesso di ‘Green Public Procurement’ o ‘Sustainable Public Procurement’ nei vari livelli di amministrazione locale, regionale, nazionale ed europea (Dongo, 2025).
Threats (minacce)
L’adesione individuale allo schema richiede, da parte delle imprese, l’esecuzione di uno studio sull’impronta ambientale di ciascun prodotto (PEF) che si intenda sottoporre a certificazione, i cui costi non sono affatto trascurabili. L’allineamento alla raccomandazione (UE) 2021/2279 e la dipendenza da Life Cycle Inventories (LCI) affidabili costituiscono infatti la principale voce di costo per le PMI (Muscas, 2025). Anche sotto tale aspetto il ruolo delle associazioni di categoria è fondamentale poiché esse possono promuovere studi di filiera che abbattono i costi per i singoli associati (es. Asiago DOP).
Sono quindi necessari incentivi pubblici all’adesione, proporzionati agli oneri dello studio PEF. I contributi a fondo perduto già previsti dal MASE con due successivi bandi (decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n. 33; decreto direttoriale 9 settembre 2025, n. 86), per importi fino a 10.000 e 7.750 euro per impresa, rispettivamente, non sono bastati a risollevare le sorti di un sistema che se fosse stato gestito da privati sarebbe già fallito. Al punto che il secondo bando citato ha ricevuto domande per un valore inferiore alla irrisoria somma disponibile (93.000 euro su 114.000 euro disponibili), ed è stato perciò riaperto (decreto 18 dicembre 2025, n. 170).
‘Made Green in Italy’ e SQNZ, conclusioni provvisorie
Considerazioni analoghe a quelle sopra esposte possono venire eseguite sul Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (SQNZ) che, come si è visto, consente alle imprese certificate di dichiarare che i prodotti alimentari di origine animale provengono da ‘allevamento sostenibile’. Entrambi i sistemi — ‘Made Green in Italy’ e SQNZ — meritano oggi una rinnovata attenzione, da parte delle rappresentanze di settore e delle imprese del settore agroalimentare e di quelli contigui, in vista dell’applicazione del d.lgs. 30/2026 che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 sulle asserzioni ambientali introducendo sanzioni fino a 10 milioni di euro (Dongo, 2026). Essi hanno una base legislativa e comprendono una certificazione indipendente, vale a dire entrambi gli elementi che fondano e garantiscono l’affidabilità delle asserzioni ambientali.
Lo sviluppo di tali sistemi in questa nuova stagione regolatoria dipende in essenza, a umile avviso di chi scrive, da tre fattori convergenti:
- l’iniziativa delle associazioni di categoria e dei consorzi nel proporre e aggiornare le RCP (per il Made Green in Italy) e i disciplinari di produzione (per SQNZ);
- l’abbattimento dei costi dell’adesione individuale tramite studi e protocolli di filiera; e soprattutto
- l’investimento pubblico per sostenere l’applicazione e promuovere la visibilità dei relativi marchi in una logica di sistema.
La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) è a disposizione di associazioni, consorzi e imprese che intendano esplorare queste e altre opportunità per meglio valorizzare la sostenibilità alimentare all’insegna della conformità alle regole vigenti e della trasparenza, senza rischi di greenwashing.
Dario Dongo
Riferimenti
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CSQA Certificazioni. (2024). Made Green in Italy: CSQA primo organismo accreditato da ACCREDIA. https://www.csqa.it
Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2018, n. 56. (2018). Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy». Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 123, 29 maggio 2018. https://www.normattiva.it/eli/id/2018/05/29/18G00078/ORIGINAL
Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. (2026). Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 56, 9 marzo 2026. https://www.normattiva.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/ORIGINAL
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Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition. http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj
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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.


