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Crediti di carbonio da foreste e agricoltura

I crediti di carbonio generati da foreste, sistemi agroforestali e pratiche agricole ad alta capacità di assorbimento della CO₂ attraggono un interesse crescente da parte di proprietari fondiari e investitori. Il quadro giuridico è però mutato in profondità tra il 2024 e il 2026, con l’entrata in vigore del regolamento europeo sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio, i suoi primi atti attuativi, il decreto interministeriale che rende operativo il registro italiano presso il CREA e la riforma fiscale dei redditi agrari.

La presente analisi ricostruisce le regole effettivamente vigenti — certificazione, addizionalità, permanenza, fiscalità — e i numeri reali del mercato volontario italiano, con le cautele che ne derivano per chi intenda orientare i propri investimenti verso questo tipo di soluzioni.

Il regolamento europeo sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio

Il regolamento (UE) 2024/3012, noto come Carbon Removals and Carbon Farming Certification Framework (CRCF), in vigore dal 26 dicembre 2024, istituisce il primo quadro volontario armonizzato dell’Unione Europea per la certificazione degli assorbimenti di carbonio. Le attività certificabili appartengono a tre categorie:

  • tecnologie di rimozione permanente o di lunga durata della CO₂, mediante il suo stoccaggio in formazioni geologiche o in forme di carbonio stabile (es. DACCS — Direct Air Carbon Capture and Storage, BioCCS — Bioenergy with Carbon Capture and Storage, biochar — trasformazione della biomassa per pirolisi in un materiale carbonioso stabile, poi incorporato nel suolo o destinato ad altri usi durevoli);
  • stoccaggio del carbonio in prodotti di lunga durata, per almeno 35 anni (con priorità ai prodotti da costruzione a base di legno e a base biologica, CRCF, articolo 8.2);
  • carbon farming, vale a dire pratiche agricole e forestali di durata almeno quinquennale che accrescono il sequestro di carbonio in suoli e biomasse o riducono le emissioni dai suoli.

Le attività di carbon farming generano unità temporanee, soggette a un periodo di monitoraggio definito dalle metodologie di certificazione. Il carbonio assorbito viene infatti considerato rilasciato in atmosfera al termine del periodo di monitoraggio, a meno che questo venga prolungato con una nuova certificazione (CRCF, articolo 6).

I criteri di qualità 

Ogni attività deve rispettare i quattro criteri di qualità cosiddetti QU.A.L.ITY:

  • Quantification: rimozione quantificabile e misurabile in termini di beneficio climatico netto;
  • Additionality: la rimozione è aggiuntiva, rispetto alle pratiche correnti e agli obblighi di legge;
  • Long-term storage: il carbonio è stoccato a lungo termine con regole di monitoraggio e responsabilità per gli eventuali rilasci;
  • No double counting: la rimozione è verificabile e non contabilizzata due volte (CRCF, articoli 4-7).

I requisiti di sostenibilità

Ai criteri di qualità si aggiunge un requisito trasversale di sostenibilità, espresso nei termini di non arrecare un danno significativo (do no significant harm) e di generare uno o più benefici, quali:

  • protezione e ripristino di biodiversità ed ecosistemi, salute del suolo e prevenzione del degrado del suolo (il requisito minimo, sempre necessario );
  • mitigazione e adattamento al cambiamento climatico;
  • uso sostenibile e protezione di risorse idriche e marine;
  • transizione verso un’economia circolare;
  • prevenzione e controllo dell’inquinamento (CRCF, articolo 7).

Il gestore o il gruppo di gestori che intenda comunicare benefici collaterali che contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità, al di là del requisito minimo, deve rispettare le metodologie di certificazione applicabili stabilite negli atti delegati (CRCF, articoli 7,8).

Gli atti europei di implementazione, 2025-2026

La piena operatività del sistema istituito dal regolamento CRCF dipende dall’adozione di ulteriori atti di esecuzione e delegati:

  • il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 definisce le regole su schemi di certificazione, organismi di certificazione (accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17065) e audit;
  • il regolamento delegato (UE) 2026/285 stabilisce le prime metodologie di certificazione per le rimozioni permanenti (DACCS, BioCCS, biochar);
  • le metodologie per il carbon farming — agricoltura e agroforestazione, riumidificazione delle torbiere, imboschimento — sono attese entro il 2026, con ulteriori regolamenti delegati;
  • entro dicembre 2028 verrà poi istituito il registro unico dell’Unione Europea, per garantire piena tracciabilità delle unità certificate e prevenire il doppio conteggio.

Il registro italiano dei crediti di carbonio agroforestali

In Italia il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale è stato istituito presso il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) dal decreto-legge 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge 41/2023 (articolo 45, commi 2-quater–2-octies).

Il decreto interministeriale MASAF-MASE 15 ottobre 2025 ha adottato le linee guida di attuazione per la sezione forestale del registro. Le attività ammesse a generare crediti — ciascun credito pari a una tonnellata di CO₂ assorbita e stoccata — comprendono:

  • la gestione forestale sostenibile;
  • l’imboschimento e il rimboschimento;
  • l’arboricoltura da legno;
  • i sistemi agroforestali;
  • i prodotti legnosi di lunga durata.

Le condizioni sono rigorose: le pratiche devono venire certificate da organismi terzi accreditati e risultare addizionali rispetto agli obblighi normativi europei, nazionali e regionali. I progetti devono avere una durata minima di venti anni, secondo quanto comunicato dal ministero. 

Le linee guida italiane vietano inoltre l’impianto e l’utilizzo di specie esotiche e invasive: un vincolo che esclude dal registro nazionale i modelli di investimento basati su piantagioni di specie alloctone a rapida crescita (es. Paulownia, Eucalyptus, Robinia pseudoacacia, quest’ultima inclusa tra le specie invasive in Italia).

I crediti iscritti nel registro non possono venire utilizzati nel mercato EU ETS (d.lgs. 47/2020) né nel sistema CORSIA dell’aviazione internazionale: pur contribuendo agli obiettivi nazionali di assorbimento contabilizzati da ISPRA, essi rilevano esclusivamente per il mercato volontario. Restano attesi il decreto sulle modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti, il regolamento del registro e le linee guida per la sezione agricola.

Il mercato volontario in Italia

Il Nucleo Monitoraggio Carbonio del CREA monitora da oltre un decennio il mercato volontario forestale in Italia. I dati richiamati nelle linee guida indicano volumi scambiati fino a circa un milione di tonnellate e prezzi medi passati da 12 €/t nel 2020 a 28 €/t nel 2022, in un mercato peraltro non strutturato, con metodi di calcolo eterogenei, scarsa certificazione indipendente e una netta preferenza degli acquirenti italiani per crediti generati all’estero, a prezzi inferiori. I crediti da pratiche agricole hanno registrato quotazioni ancora più modeste.

Ne discende una prima indicazione operativa: i ricavi da crediti di carbonio costituiscono a oggi, nella migliore delle ipotesi, una integrazione del reddito agricolo e forestale — subordinata a investimenti iniziali, costi di certificazione e monitoraggio pluriennale — e non una rendita capace di sostituire il reddito da legno o da colture. Le stime di redditività elevate che circolano in alcune proposte commerciali non appaiono trovare riscontro nei dati di mercato disponibili.

Il regime fiscale, dopo la riforma dei redditi agrari

La riforma fiscale ha chiarito il trattamento dei proventi. Il d.lgs. 192/2024, in attuazione della legge delega 111/2023, ha introdotto nell’articolo 32, comma 2, lettera ‘b-ter’ del TUIR una nuova categoria di attività agricole produttive di reddito agrario: la produzione di beni, anche immateriali, mediante coltivazione, allevamento e silvicoltura, che contribuiscano alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. Vi rientrano i crediti di carbonio, a condizione che siano debitamente certificati.

I corrispettivi della cessione dei crediti concorrono al reddito agrario, su base catastale, entro il limite dei corrispettivi delle cessioni di beni agricoli registrate ai fini IVA (cosiddetto limite di agrarietà). La parte eccedente costituisce reddito d’impresa, determinato in via forfettaria con coefficiente di redditività del 25% (TUIR, articolo 56-bis, comma 3-ter), salvo opzione contraria (cioè scelta del regime analitico ordinario). L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative con la circolare 12/E dell’8 agosto 2025. 

Prima della riforma, la prassi qualificava invece tali proventi come reddito d’impresa (risposta a interpello n. 365 del 16.9.2020).

ETS, obiettivo 2040 e prospettive di mercato

Il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione Europea (EU ETS, direttiva 2003/87/CE), operativo dal 2005, è il mercato obbligatorio del carbonio ove grandi impianti energetici e industriali, aviazione e trasporto marittimo devono restituire quote pari alle proprie emissioni. Esso rileva qui sotto due profili: i crediti agroforestali del registro italiano ne rimangono esclusi, come si è visto, ed è proprio in tale sistema che la Commissione europea intende integrare le rimozioni permanenti certificate CRCF.

Il regolamento (UE) 2026/667 ha introdotto nella European Climate Law l’obiettivo vincolante di riduzione netta delle emissioni del 90% al 2040 (rispetto al 1990) e ha rinviato all’1 gennaio 2028 l’avvio dell’ETS2 (Emissions Trading System 2), il secondo e distinto sistema di scambio, riferito ai combustibili immessi in consumo per edifici e trasporto stradale, originariamente previsto per il 2027. 

La normativa così modificata impegna inoltre la Commissione a considerare, nella legislazione post-2030, il ruolo degli assorbimenti permanenti nel sistema ETS per compensare le emissioni residue difficili da abbattere e, dal 2036, un contributo di crediti internazionali di alta qualità entro il limite del 5% delle emissioni nette del 1990 (European Climate Law, articolo 4, paragrafo 5).

Il 17 luglio 2026 la Commissione europea ha poi presentato la proposta di revisione dell’EU ETS per la fase post-2030. La proposta prevede l’integrazione nel sistema, tra il 2031 e il 2040, di un massimo di 250 milioni di unità di rimozione permanente certificate CRCF — soltanto BioCCS e DACCS — attraverso un meccanismo di acquisto centralizzato finanziato dall’asta di quote aggiuntive. 

Gli assorbimenti biogenici da foreste e suoli rimangono invece fuori dall’ETS: il loro sbocco resta il mercato volontario, oltre al contributo agli obiettivi nazionali del settore LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry). Su quest’ultimo fronte, l’Italia mostra una prospettiva favorevole: secondo gli scenari ISPRA 2026, gli assorbimenti netti del settore raggiungerebbero -42,8 MtCO₂eq al 2030, superando il target di -35,8 MtCO₂eq previsto per l’Italia dal Regolamento (UE) 2018/841 (LULUCF).

Rischi da valutare prima di investire

Il nuovo quadro regolatorio, per quanto promettente, impone agli operatori una attenta analisi preventiva dei rischi:

  • permanenza e responsabilità: l’operatore risponde dei rilasci di carbonio durante il periodo di monitoraggio (incendi, fitopatie, cambi d’uso del suolo) e le unità temporanee scadono al termine del periodo, salvo ricertificazione;
  • addizionalità: le pratiche già ordinarie o imposte dalla legge non generano crediti, e la baseline di riferimento può penalizzare chi è già virtuoso;
  • doppio conteggio: la tracciabilità nei registri (nazionale e, dal 2028, dell’Unione Europea) è condizione di validità commerciale dei crediti;
  • prezzi e costi: quotazioni basse e volatili, a fronte di costi di certificazione, verifica e monitoraggio pluriennali;
  • biodiversità: la letteratura ha rilevato come diversi schemi di carbon farming siano privi di salvaguardie adeguate a garantire un impatto netto positivo sulla biodiversità (Scheid et al., 2023), profilo che il CRCF e le linee guida italiane aspirano a presidiare con i criteri di sostenibilità;
  • vincoli sulle specie: il registro italiano esclude le specie esotiche e invasive, con effetti diretti sulla selezione degli impianti.

Conclusioni provvisorie

L’investimento in progetti forestali e agroforestali orientati ai crediti di carbonio ha oggi, per la prima volta, un quadro giuridico definito a livello europeo e italiano. Le condizioni di successo sono però stringenti: specie autoctone, impegni ventennali, certificazione indipendente, addizionalità dimostrata, monitoraggio continuo. 

Per il momento, i ricavi da crediti possono ora venire pianificati come integrazione del reddito agricolo e forestale, in attesa che le metodologie europee di carbon farming e i decreti attuativi italiani completino il sistema e ne rivelino l’effettiva profondità di mercato.

La compliance proattiva, supportata da una consulenza legale e agronomica qualificata, rimane la migliore garanzia per trasformare un obbligo climatico in una risorsa competitiva durevole.

Dario Dongo

Credit cover Fabio Savini

Riferimenti

Fonti normative dell’Unione Europea

Commission Delegated Regulation (EU) 2026/285 of 3 February 2026 supplementing Regulation (EU) 2024/3012 of the European Parliament and of the Council by establishing the certification methodologies for permanent carbon removals activities. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202600285

Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2358 of 20 November 2025 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2024/3012 of the European Parliament and of the Council as regards certification schemes, certification bodies and audits. OJ L, 2025/2358. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2358/oj

Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (‘European Climate Law’). Consolidated text: 07/04/2026. http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/2026-04-07

Regulation (EU) 2024/3012 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 establishing a Union certification framework for permanent carbon removals, carbon farming and carbon storage in products. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj

Regulation (EU) 2026/667 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2026 amending Regulation (EU) 2021/1119 as regards the setting of a Union intermediate climate target for 2040. OJ L, 2026/667, 18.3.2026. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/667/oj 

Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework (‘LULUC Regulation’). Consolidated text: 11/05/2023. http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/2023-05-11 

Fonti normative e amministrative italiane

Agenzia delle Entrate. (2025). Circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025 — Riforma Irpef, revisione della disciplina dei redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali (articoli 1 e 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192). https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/circolare-redditi-terreni-08-08-25

Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 — Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e del PNC, nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (articolo 45, commi 2-quater–2-octies). Normattiva. Ultimo aggiornamento all’atto: 20/04/2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023;13~art45 

Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 — Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES). https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B8BE74519-BFBF-4239-A4C6-476C1F6CEFD5%7D. 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. (2025). Decreto 15 ottobre 2025 — Adozione delle linee guida volte a individuare i criteri per l’attuazione del registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agricolo e forestale nazionale, sezione forestale. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 268 del 18 novembre 2025. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/11/18/25A06145/sg

Rapporti istituzionali e letteratura

Commissione Europea, DG CLIMA. (2026, 3 febbraio). EU sets world’s first voluntary standard for permanent carbon removals. https://climate.ec.europa.eu/news-other-reads/news/eu-sets-worlds-first-voluntary-standard-permanent-carbon-removals-2026-02-03_en

ISPRA — Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. (2026). National Inventory Document 2026. Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2024 (Rapporti 428/2026). https://www.isprambiente.gov.it/en/publications/reports/national-inventory-document-2026-italian-greenhouse-gas-inventory-1990-2024

ISPRA — Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. (2026). Greenhouse gas emissions in Italy: reduction targets and emission scenarios. Edition 2026. https://www.isprambiente.gov.it/en/publications/reports/greenhouse-gas-emissions-in-italy-reduction-targets-and-emission-scenarios-edition-2026

MASAF. (2025). Lollobrigida: nasce il registro dei crediti di carbonio forestali. https://www.masaf.gov.it/Crediti_Carbonio_Forestali

Nucleo Monitoraggio Carbonio, CREA-PB. Monitoraggio del mercato volontario forestale dei crediti di carbonio. https://www.nucleomonitoraggiocarbonio.it/it/

Scheid, A., McDonald, H., Bognar, J., & Tremblay, L.-L. (2023). Carbon farming co-benefits: Approaches to enhance and safeguard biodiversity. Ecologic Institute; Institute for European Environmental Policy. https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2023/Scheid-2023-carbon-farming-and-co-benefits-web.pdf

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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