Con il decreto 26 maggio 2026, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) ha definito le condizioni e le modalità di attribuzione e utilizzo del ‘Marchio biologico italiano‘, il segno distintivo nazionale istituito in applicazione della legge 9 marzo 2022, n. 23.
Il marchio – volontario, gratuito e di proprietà esclusiva del dicastero – è destinato a contrassegnare i soli prodotti biologici ottenuti da materie prime agricole coltivate o allevate in Italia, in aggiunta al logo di produzione biologica dell’Unione Europea.
L’esclusione dell’industria di trasformazione e della distribuzione specializzata, che gestiscono prodotti complessi o con ingredienti non coltivabili in Italia, rischia peraltro di vanificare la diffusione del marchio stesso. Senza trascurare dubbi di compatibilità con il diritto europeo.
Il percorso normativo dalla legge quadro al decreto attuativo
La legge nazionale 23/2022 – la legge quadro sul biologico, all’articolo 7 – aveva istituito il marchio biologico italiano quale segno distintivo pubblico, rinviando a un decreto ministeriale la definizione delle regole applicative. L’intesa in Conferenza Stato-Regioni è stata raggiunta nel febbraio 2026 e il decreto attuativo, firmato il 26 maggio 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2026.
Il provvedimento si compone di sei articoli e un allegato tecnico. L’articolo 1 adotta il regolamento d’uso e individua il marchio nel segno grafico riprodotto in allegato, con le relative specifiche tecniche vincolanti. Gli articoli 2 e 3 disciplinano la procedura di accesso e le modalità di utilizzo in etichetta, l’articolo 4 i controlli.
Il logo raffigura una composizione a forma di foglia nei colori della bandiera italiana, con la dicitura ‘Biologico italiano’.
I requisiti di origine e il vincolo delle materie prime nazionali
Tutti gli operatori biologici con sede legale e produttiva nel territorio dell’Unione Europea possono impiegare il marchio, a condizione che il prodotto rechi la dicitura ‘Agricoltura Italia‘ o ‘Acquacoltura Italia‘, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848.
Il requisito sostanziale è quindi ancorato all’articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848, che consente di indicare il nome di un Paese come luogo di coltivazione delle materie prime agricole quando queste vi siano state ottenute in misura almeno pari al 95% in peso.
Il decreto, si noti bene, non introduce requisiti produttivi ulteriori, né un sistema di certificazione parallelo. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la valorizzazione dell’agricoltura biologica nazionale e la trasparenza verso i consumatori, senza alterare l’impianto di certificazione già previsto dal diritto UE.
La richiesta tramite il sistema informativo e il silenzio assenso
L’accesso al marchio segue una logica di semplificazione amministrativa. Gli operatori interessati devono presentare una comunicazione al MASAF attraverso un applicativo dedicato, disponibile gratuitamente nel Sistema Informativo Biologico (SIB), integrato nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). La comunicazione deve contenere:
- i dati identificativi dell’impresa, incluso il CUAA (Codice Unico di identificazione dell’Azienda Agricola) o altro codice univoco;
- l’elenco dei prodotti su cui si intende apporre il segno;
- un’autodichiarazione con cui l’operatore attesta l’assoggettamento al sistema di controllo biologico e manifesta la volontà di utilizzare il marchio;
- l’impegno a rispettare il regolamento d’uso e a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai prodotti dichiarati.
Vige il silenzio-assenso: decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza diniego del ministero, l’operatore è autorizzato all’utilizzo del marchio.
I criteri grafici per la coesistenza con il logo europeo
Il decreto stabilisce apposite prescrizioni affinché il marchio biologico italiano possa venire inserito in etichetta, a presidio della riconoscibilità del segno e della gerarchia subordinata rispetto al logo europeo:
- complementarità. Il marchio nazionale deve venire utilizzato in aggiunta (e non in sostituzione) al logo biologico UE, nello stesso campo visivo e in dimensioni inferiori;
- inalterabilità. Sono vietate aggiunte di testo, modifiche della forma, alterazioni degli elementi visivi, effetti grafici, trasparenze e coperture, anche parziali rispetto ai modelli riportati nel decreto;
- dimensioni. Il modello ordinario deve rispettare un’altezza minima di 8,5 mm e una larghezza minima di 18,022 mm. Sulle confezioni molto piccole – ove anche il logo UE sia in formato ridotto – è ammessa un’altezza minima di 5,5 mm, senza la dicitura ‘Biologico italiano’;
- varianti. Sono previste versioni monocromatiche o in negativo, quando lo sfondo non garantisca adeguata leggibilità. L’allegato definisce colori, font, proporzioni e versioni utilizzabili.
I controlli ufficiali e le sanzioni
Il Sistema Informativo Biologico (SIB) effettua una verifica di coerenza sull’iscrizione dell’operatore nell’elenco nazionale degli operatori biologici e sul possesso di un certificato valido ai sensi della normativa europea. La vigilanza sull’impiego del segno si innesta poi sul sistema dei controlli ufficiali — affidati a ICQRF, autorità e organismi di controllo — già operante nel settore biologico (Ferrucci et al., 2019).
Per quanto attiene alle sanzioni il decreto rinvia al d.lgs. 148/2023. L’uso improprio del marchio, quando idoneo a indurre in errore il consumatore sull’origine italiana della materia prima, è punito — salvo che il fatto costituisca reato (es. frode alimentare) — con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4% del fatturato globale dell’esercizio precedente all’accertamento, comunque non inferiore a 4.000 euro né superiore a 100.000 euro.
Le incertezze sulla compatibilità con il mercato unico
La nota di presentazione del progetto notificato alla Commissione europea dichiara l’intento di ‘promuovere e valorizzare i prodotti biologici nazionali‘ realizzati ‘con materie prime coltivate o allevate in Italia‘ (TRIS, notifica 2026/0067/IT). Un marchio pubblico che assume l’origine nazionale delle materie prime come messaggio primario – e le eventuali campagne promozionali finanziate con risorse statali – rischia di peraltro di collidere con:
- il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative alla libera circolazione delle merci (articolo 34 TFUE, già articolo 28 TCE). Nella sentenza Commissione c. Irlanda (causa 249/81, ‘Buy Irish’), la Corte di giustizia ha stabilito l’illiceità di una campagna pubblicitaria volta a rafforzare le preferenze dei consumatori verso i prodotti nazionali;
- la disciplina degli aiuti di Stato (articolo 107 TFUE). Come chiarito dalla Commissione in risposta all’interrogazione scritta P-0040/09, ‘the Commission will not authorise state aid for advertising campaigns whose primary message is the origin of the product‘, e l’aiuto allo sviluppo e all’uso di un’etichetta che indichi l’origine come messaggio primario è esso stesso qualificato come aiuto alla pubblicità,
- gli orientamenti della Commissione europea (2001), sugli aiuti di Stato per la pubblicità di prodotti agricoli. I quali vietano la pubblicità che induca all’acquisto di prodotti nazionali ‘solely because of their national origin‘ (punto 20) e censurano le misure che riflettano ‘a considered intention of a Member State to substitute domestic products for products imported from other Member States‘ (punto 24).
L’apertura formale agli operatori con sede in altri Stati membri (articolo 1, comma 3) appare peraltro di dubbia effettività: l’applicativo SIB è disponibile solo in lingua italiana e soprattutto non sono state definite procedure né accordi con gli organismi di controllo autorizzati dalle autorità competenti di altri Paesi membri per la certificazione dell’origine italiana delle materie prime.
Il Ministero dell’Agricoltura italiano, vale la pena ricordare, era già stato costretto alla riforma di un proprio decreto in materia di prodotti biologici, poiché introduceva discriminazioni nei controlli ufficiali sui prodotti d’importazione (Dongo, 2021).
La Commissione europea ha però lasciato trascorrere lo standstill period previsto dalla Technical Regulation Information System Directive (EU) 2015/1535 (TRIS) senza esprimere alcuna osservazione, con buona pace alla competitività delle imprese europee nel settore biologico e alla libera circolazione delle merci che sta alla base dell’aggregazione degli Stati membri.
Considerazioni conclusive
Il decreto in esame, paradossalmente, discrimina altresì tutti i prodotti ‘Made in Italy’ ove non sia possibile utilizzare il 95% di materie prime agricole italiane per una varietà di ragioni che comprendono la loro indisponibilità totale (es. cacao, caffè) o parziale, anche per esigenze stagionali, quantitative e qualitative di approvvigionamento.
Il potenziale del marchio biologico italiano — quale strumento di valorizzazione dei prodotti bio Made in Italy — viene così bruciato in partenza, poiché la maggioranza degli operatori della trasformazione e della distribuzione specializzata non potranno utilizzarlo e così non lo promuoveranno né in Italia né sui mercati internazionali.
La riforma del decreto con il coinvolgimento effettivo di tutti gli stakeholder potrebbe evitare il ripetersi del fallimento, per scarsità di adesioni e totale assenza di riconoscibilità da parte di consumatori, già osservato su una serie di marchi pubblici di certificazione che pure avevano un significato apprezzabile, dal ‘Made Green in Italy’ a SQNBA, SQNZ, SQNPI.
Dario Dongo
Note
Normativa, giurisprudenza e database europei
Court of Justice of the European Communities. (1982). Judgment of 24 November 1982, Commission v Ireland, Case 249/81 (‘Buy Irish’), ECR 1982, 4005. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61981CJ0249
European Commission. (2001). Community guidelines for State aid for advertising of products listed in Annex I to the EC Treaty and of certain non-Annex I products. Official Journal of the European Communities, C 252, 12.9.2001, 5–14. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52001XC0912(01)
European Commission. (2009). Answer given by Mrs Fischer Boel on behalf of the Commission to written question P-0040/09 (Hannu Takkula, ALDE). https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2009-0040&language=EN
Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Consolidated text: 01/04/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007. Consolidated text: 25/03/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/2025-03-25
Technical Regulation Information System (TRIS), European Commission. TRIS Notification No. 2025/0233/D. Italy . Ministerial Decree laying down the conditions and procedures for the award of the Italian Organic Mark pursuant to Article 6 paragraph 3 of Law No 23 of 9 March 2022. https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/it/notification/27687/text/D/EN
Normativa italiana
Decreto MASAF 26 maggio 2026. Condizioni e modalità di attribuzione del Marchio biologico italiano. GU Serie Generale n. 160 del 13.7.26. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/07/13/26A03407/sg
Legge 9 marzo 2022, n. 23. Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico. Normattiva (ultimo aggiornamento dell’atto pubblicato il 13.7.24) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-03-09;23
D.lgs. 20 ottobre 2023, n. 148. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari. Normattiva. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-10-06;148
Precedenti articoli
Ferrucci, D., Dongo, D. (2019, 7 marzo). Controlli bio in Italia, l’ABC e i dati. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/controlli-bio-in-italia-labc-e-i-dati/
Dongo, D. (2021, 24 maggio). Controlli su importazioni di prodotti bio, il MiPAAF corregge il tiro. https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/controlli-su-importazioni-di-prodotti-bio-il-mipaaf-corregge-il-tiro/

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.


