Foreign Subsidies Regulation (EU) No 2022/2560, in applicazione dal 12 luglio 2023, introduce un regime di controllo su contributi finanziari di Paesi terzi, qualora essi siano ‘potenzialmente in grado’ di ‘distorcere’ il mercato interno.
L’estrema ampiezza (o vaghezza) dei concetti e dei margini di arbitrio affidati alla Commissione europea per irrogare sanzioni micidiali nei confronti di imprese che ricevano sostegni da enti extra-UE meritano attenzione, anche nei sistemi agroalimentari.
1) Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle ‘sovvenzioni estere concesse a un’impresa, compresa un’impresa pubblica controllata direttamente o indirettamente dallo Stato, che eserciti un’attività economica nel mercato interno’ (FSR, articolo 1). Sono incluse le sovvenzioni a favore di imprese che:
– acquisiscano il controllo o si fondano con imprese stabilite in UE,
– partecipino a procedure di appalto pubblico in UE.
2) Investimenti da Paesi extra-UE, anzi ‘foreign subsidies’
Gli investimenti in arrivo da Paesi extra-UE vengono qualificati come ‘foreign subsidies’ quando ‘un Paese terzo fornisce direttamente o indirettamente un contributo finanziario che conferisce un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno e che è limitato, in linea di diritto e di fatto, a una o più imprese o a uno o più settori’ (FSR, articolo 3).
‘Contributo finanziario’ è una nozione che a sua volta comprende i trasferimenti di fondi o passività, la rinuncia a entrate altrimenti dovute, nonché la fornitura o l’acquisto di beni o servizi. Ma può venire estesa a piacimento, fino a ricomprendere qualsiasi ‘misura di sostegno’ idonea a conferire il vantaggio di cui alla nozione generale.
La ‘sovvenzione estera’ soggetta al nuovo regime può provenire da amministrazioni centrali e autorità pubbliche a tutti i livelli di un Paese extra-UE, come pure da imprese pubbliche e private di proprietà di Paesi terzi, ‘tenendo conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese in cui il soggetto opera, compreso il ruolo dell’amministrazione nell’economia’.
3) ‘Distorsioni’ del mercato interno
La ‘distorsione del mercato interno’ si concretizza, a dire del legislatore europeo, quando ‘una sovvenzione estera è tale da poter migliorare la posizione concorrenziale di un’impresa nel mercato interno e, così facendo, la sovvenzione estera ha un’incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno’ (FSR, articolo 4).
Le ‘Categorie di sovvenzioni estere che maggiormente rischiano di provocare distorsioni sul mercato interno‘ comprendono gli aiuti a imprese in crisi, destinate altrimenti a cessare le attività (FSR, articolo 5). Il salvataggio dei posti di lavoro da Paesi terzi e/o imprese da essi controllate è dunque considerato un pericolo dal legislatore europeo.
4) Valutazione, impegni, misure di riparazione
La valutazione sull’esistenza di una ‘distorsione’ attuale o potenziale è affidata a indicatori grossolani quali la finalità e l’importo della sovvenzione, la sua natura, la posizione di mercato dell’impresa beneficiaria. I ‘foreign subsidies’ di misura inferiore a € 1,3 mln/y avrebbero ‘improbabile’ efficacia distorsiva. Senza nulla escludere nell’infinito arbitrio conferito alla Commissione europea che può al contempo considerare:
– gli effetti positivi sullo sviluppo dell’attività economica sovvenzionata in questione sul mercato interno,
– ‘effetti positivi più ampi in relazione ai pertinenti obiettivi politici, in particolare quelli dell’Unione’ (FSR, articolo 6).
La Commissione europea può accettare impegni volontari delle imprese beneficiarie ovvero ‘imporre misure di riparazione allo scopo di porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata, effettivamente o potenzialmente, da una sovvenzione estera’. Impegni e misure che comprendono:
– l’offerta di accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a infrastrutture, tra cui impianti di ricerca, capacità di produzione o infrastrutture essenziali, a meno che tale accesso non sia già previsto dalla legislazione dell’Unione,
– la riduzione della capacità o della presenza sul mercato, anche attraverso una restrizione provvisoria dell’attività commerciale,
– l’astensione da determinati investimenti,
– la concessione di licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per le attività acquisite o sviluppate con l’aiuto di sovvenzioni estere,
– la pubblicazione dei risultati della ricerca e sviluppo,
– la cessione di determinate attività,
– l’imposizione alle imprese dello scioglimento della concentrazione interessata,
– il rimborso della sovvenzione estera, compreso un tasso d’interesse adeguato,
– l’imposizione alle imprese interessate dell’adattamento della loro struttura di governance (FSR, articolo 7).
5) Sistema di controllo
Il sistema di controllo si basa sui poteri d’indagine attribuiti alla Commissione e le notifiche da parte sia delle imprese – in caso di concentrazioni – sia delle stazioni appaltanti (in caso di appalti pubblici).
L’esecutivo europeo ha poteri autonomi d’indagine – oltreché di decisione – sulla base di informazioni in arrivo da qualsiasi fonte, pubblica e privata, in merito a ipotetiche sovvenzioni estere distorsive del mercato UE.
L’esame d’ufficio su foreign subsidies a imprese che partecipano ad appalti pubblici può avvenire solo dopo la loro aggiudicazione e non ne può comportare l’annullamento, né la risoluzione del contratto (FSR, articolo 9).
6) Concentrazioni, procedura di notifica di foreign subsidies
Le concentrazioni – definite in linea con il Merger Regulation (EC) No 139/2004, con lievi differenze su joint venture (2) – sono soggette a obbligo di notifica preventiva qualora:
a) almeno una delle imprese partecipanti alla fusione, l’impresa acquisita o l’impresa comune siano stabilite in UE e generino un fatturato aggregato pari ad almeno € 500 milioni, e
b) le imprese interessate abbiano beneficiato di contributi finanziari totali aggregati superiori a 50 milioni di euro, da Paesi terzi, nei tre anni precedenti (FSR, art. 20.3).
Le operazioni di concentrazione che superino le soglie devono venire notificate dopo la conclusione dei relativi accordi (anche prima delle loro sottoscrizioni, per anticipare i tempi) ma sempre prima del closing.
6.1) Iter
L’esame delle operazioni di concentrazione si articola in due fasi:
– entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica completa (al netto di stop-and-go imposti da richieste di informazioni che sospendano tale termine) la Commissione decide se avviare o meno la
– indagine approfondita, da eseguire entro 90 giorni lavorativi fatte salve proroghe che possono venire richieste anche delle parti (ad esempio, in vista della presentazione di impegni volti a rimediare a criticità rilevate in fase 1).
La concentrazione non può venire completata e deve invece venire sospesa (standstill) fino a conclusione di fase 1 e, ove del caso, fase 2.
7) Appalti pubblici, procedura di notifica di foreign subsidies
La notifica preventiva è altresì doverosa in ambito di appalti pubblici – laddove ‘sovvenzioni estere che consentono a un operatore economico di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione’ – quando:
a) il valore stimato dell’appalto è di almeno 250 milioni di euro, e
b) l’impresa ha beneficiato di contributi finanziari per almeno 4 milioni di euro per Paese terzo nei tre anni anteriori alla notifica (FSR, art. 27).
In questi casi, la notifica deve accompagnare l’offerta. Nelle procedure plurifase, la notifica va presentata sia assieme alla domanda di partecipazione, sia all’offerta.
7.1) Iter
Nei casi di appalti pubblici, il Foreign Subsidies Regulation prevede che la Commissione esamini ‘senza indebito ritardo il contenuto della notifica ricevuta’. Vale a dire, 20 giorni lavorativi dalla la notifica completa, prorogabili di 10 in casi giustificati, per la fase 1. Con decisione di chiusura dell’indagine approfondita, ove avviata, entro i 110 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.
La decisione deve venire adottata – in entrambi i casi di analisi di foreign subsidies su concentrazioni e appalti pubblici – entro 18 mesi dall’avvio dell’indagine approfondita, ‘per quanto possibile’. E può comprendere l’imposizione di misure di riparazione, il via libera a impegni che così assumono valore vincolante, piuttosto che il divieto di una concentrazione o dell’aggiudicazione di un appalto.
8) Sanzioni draconiane
Sanzioni draconiane sono stabilite nel Foreign Subsidies Regulation per le diverse ipotesi di:
– omessa notifica di una concentrazione, closure di concentrazioni non autorizzate (gun jumping) o vietate, elusione degli obblighi di notifica. Fino al 10% del fatturato aggregato (o delle singole) imprese interessate,
– fornitura di informazioni inesatte o fuorvianti, per intenzione o negligenza, inadempimento o violazione di obblighi relativi alle notifiche negli appalti pubblici. Fino all’1% del fatturato aggregato (o delle singole) imprese interessate
9) Conclusioni provvisorie
Il legislatore europeo ha messo assieme gli strumenti di controllo già previsti nelle normative UE su State aids e Mergers per coprire ogni possibile aiuto di Paesi extra-UE. In aggiunta, si noti bene, a:
– sistema europeo di controllo degli investimenti esteri diretti nei settori economici ‘strategici’, (3) e
– accordi internazionali vigenti (i.e. WTO Subsidies Agreement). (4)
Le istituzioni europee – che in nome della ‘democrazia’ hanno ucciso l’economia del Vecchio Continente e insistono nel fornire armi di distruzione di massa destinate ai vicini di casa (5) – riservano ora alla Commissione il potere assoluto di decidere se e quale Paese extra-UE potrà salvare quale impresa in quale Paese UE, sulla base di:
– dichiarata commistione tra potere politico e potere amministrativo,
– criteri genericissimi da plasmare appunto su misura degli ‘interessi politici, anche dell’Unione’ (v. supra, par. 4).
L’esecutivo europeo, in nome dei suddetti interessi politici, può anche approvare aiuti di Stato extra-UE che distorcano la concorrenza nel mercato UE su appalti pubblici. Si pongono così, forse, le basi per una colonizzazione totale dell’Europa? Non è bastato far saltare i ponti e le condutture del gas con la Russia che così ha permesso di reindustrializzare l’Europa, dopo averla salvata dal nazismo con il più alto tributo di eroi militari e civili? In nome di chi, di grazia?
Dario Dongo
Note
(1) Regulation (EU) 2022/2560 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on foreign subsidies distorting the internal market https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2560&qid=1690411361481#
(2) Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0139&qid=1690471192234
(3) Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 establishing a framework for the screening of foreign direct investments into the Union https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0452&qid=1690471273372
(4) Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (1986- 1994) – Annex 1 – Annex 1A – Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (WTO-GATT 1994), as ratified with 94/800/EC Council Decision
(5) Dario Dongo. Agricoltura ucraina, gli ‘aiuti’ dell’Occidente. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.6.23

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.