La vendita o detenzione per vendere alimenti scaduti non integra necessariamente il reato di cui all’articolo 5 della legge 283/1962, conferma una recente pronuncia della Corte di Cassazione. Brevi riflessioni sul tema.
Articolo 5, lo ‘Highlander’ del diritto alimentare
L’articolo 5 della legge 283/62 può venire insignito del titolo di ‘Highlander’. È sopravvissuto alla legge di depenalizzazione (689/81), alla Prima e alla Seconda Repubblica, nonché ai vari tentativi ritualmente abortiti di elaborare un codice di diritto alimentare. Addirittura anche al ‘taglia-leggi’, la legge delega per la semplificazione legislativa a marchio dell’ex ministro Roberto Calderoli. (1)
‘È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali,
b) in cattivo stato di conservazione,
c) con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti […],
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione,
e) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualitàlla denominazione con cui sono designate o sono richieste,
f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l’osservanza delle norme prescritte e senza l’indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa,
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati […] o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego […],
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo […].’
Il reato contravvenzionale in esame – benché desueto nel descrivere le fattispecie che esprimono la causazione di rischio per la sicurezza alimentare – è dunque tuttora in auge. (2) Così come lo sono i più gravi delitti previsti dal codice penale, qui di seguito richiamati.
– Commercio di sostanze alimentari nocive, art. 444 c.p. ‘Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 51,65. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.’
– Frode in commercio, art. 515 c.p. ‘Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,83. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,29.’
– Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, art. 516 c.p. ‘Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,91.’
– Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, art. 517 c.p. ‘Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro’. (3)
Le responsabilità penali per condotte illecite nella filiera alimentare insomma non mancano, in Italia. In relazione ai delitti di frode e di vendita di alimenti non genuini, oltretutto, si aggiunge anche la responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse i reati sono stati commessi. Senza dimenticare le sanzioni amministrative introdotte nel corso degli ultimi decenni, da ultimo con il d.lgs. 231/17. (4)
Vendita di alimenti scaduti, la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza 17063/2019, ha annullato senza rinvio la sentenza 6.7.17 del Tribunale di Bari. I magistrati pugliesi avevano dichiarato la responsabilitàenale del signor Luigi Angelo Maria Ragone, ai sensi dell’art. 5.1.b della legge 283/1962, per aver posto in vendita (tre mesi) dopo la data di scadenza quattro confezioni di latte (presumibilmente UHT) ‘in cattivo stato di conservazione’ (senza tuttavia accertarne l’effettiva non-conformità microbiologica). Condannandolo alla pena di 2000 € di ammenda.
Il giudice di legittimità ha così ribadito che il mero superamento della data di scadenza non è sufficiente a integrare ‘l’elemento costitutivo del reato di cattivo stato di conservazione dell’alimento’.
La responsabilità penale si configura pertanto solo qualora ‘sia accertato in concreto lo stato di cattiva conservazione delle sostanze alimentari’. (5)
Nel caso di specie, le analisi di laboratorio non avevano ‘riscontrato anomalie circa la qualità del prodotto’. Nel merito, ‘l’unico elemento da cui il giudice ha dedotto la cattiva conservazione è il superamento della data di scadenza riportata sulle confezioni, non essendo stata accertata alcuna inosservanza di prescrizioni dettate specificamente a garanzia della buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirino a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione’.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano infatti già chiarito che il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari si verifica nelle ‘situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè reparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni – di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali – che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione’. (6)
Vendita o esposizione di alimenti scaduti, la sanzione amministrativa
Il decreto legislativo 231/17 – nell’abrogare il previgente ‘decreto etichettatura’ (d.lgs. 109/92) e attuare il reg. UE 1169/11 – ha a ben vedere rafforzato il regime di tutela coevo. Introducendo sanzioni amministrative di ben maggiore onerosità, che possono venire comminate dall’autorità di controllo in tempi più brevi rispetto a quelli della giustizia penale.
‘Salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento èeduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell’articolo 24 e dell’allegato X del regolamento [UE n. 1169/11], il cedente o il soggetto che espone l’alimento èoggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro’. (D.lgs. 231/17, art. 12.3]
La riserva di applicazione della legge penale non esclude dunque la contestazione del reato di cui all’articolo 5 della legge 283/62, qualora siano accertate condizioni di conservazione effettivamente non idonee a garantire la sicurezza dell’alimento. Possono venire contestati reati ancor più gravi, laddove se ne verifichi la concreta pericolosità. Ma il verbale di accertamento dev’essere puntuale e motivato, altrimenti i trasgressori avranno gioco facile nel vanificare l’esito dell’attività di controllo.
Dario Dongo
Note
(1) Al riguardo si vedano i precedenti articoli dello scrivente, su https://ilfattoalimentare.it/piovono-pietre-su-calderoli-e-fazio-a-causa-della-bufala-sulla-presunta-abrogazione-della-legge-283-che-punisce-le-frodi-alimentari.html, https://ilfattoalimentare.it/serve-un-nuovo-pronunciamento-della-cassazione-per-confermare-la-validita-della-legge-283.html
(2) Cfr. reg. CE 178/02, articolo 14
(3) L’articolo 517 bis del codice penale (Circostanze aggravanti) dispone inoltre che ‘Le pene stabilite dagli articoli 515, 516, 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell’attività commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso.’
(4) Si veda al riguardo l’ebook gratuito ‘1169 pene. Reg. UE 1169/11, informazione sui cibi, controlli e sanzioni’,
(5) Sono richiamate, nello stesso senso, le pronunce della Sezione Terza della Corte di Cassazione n. 30858/08, Amantia e altro (Rv. 240755), n. 2144/1996, Sanguineti (Rv. 204562), n. 30425/2012, Scognamiglio (non massimata
(6) Cfr. Sezioni Unite, sentenza n. 1/1995, dep. 1996, Timpanaro (Rv. 203094)

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.