Capita a volte di apprendere in etichetta che un determinato prodotto è ‘Approvato da’ un’associazione di medici o nutrizionisti, o un ente di volontariato. È il caso, ad esempio, di chewing-gum che ricevano un endorsement – cioè, una raccomandazione – da parte dell’associazione dei dentisti italiani. Quali regole si applicano?
Nutrition & Health Claims, la premessa
Ogni notizia che suggerisca, sia pure implicitamente, una relazione favorevole tra il consumo di un alimento – o una sua categoria, o una sostanza ivi contenuta – e la salute del consumatore (anche solo dal punto di vista nutrizionale) si qualifica come indicazione sulla salute o nutrizionale.
Si devono perciò applicare le regole europee su Nutrition & Health Claims. (1) Le quali prescrivono, in primo luogo, la conformità:
– dei claim nutrizionali, alle condizioni generali stabilite nel tassativo elenco di cui in Allegato al reg. CE 1924/06,
– dei claim salutistici, alle condizioni previste per le sole diciture autorizzate nel reg. UE 432/12 e successive modifiche.
Il regolamento NHC impone altresì il rispetto di principi generali d’informazione, (2) i quali comprendono una serie di divieti:
– su informazioni false, ambigue e fuorvianti,
– sul ‘dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti’,
– di ‘incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento‘,
– di ‘suggerire (…) che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive’,
– di fare riferimento, con testi e immagini, ‘a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore’. (3)
I claim nutrizionali e salutistici sono altresì soggetti a condizioni generali, (4) che presiedono alla rilevanza delle notizie per la salute e la nutrizione umana, in rapporto a quantità di cibo che possano venire ragionevolmente consumate nel contesto di una dieta equilibrata. Alla biodisponibilità – ove del caso – delle sostanze di cui sia fatto vanto. Al fondamento, scientifico e analitico, delle affermazioni. E alla comprensibilità delle notizie, da riferire al consumo del prodotto secondo le indicazioni offerte.
‘Approvato da’, condizioni d’impiego
La premessa indispensabile per l’impiego di alcuna forma di endorsement da parte di medici, nutrizionisti o associazioni di volontariato – nell’informazione commerciale (etichette, pubblicità, siti web e social network) – è rappresentata dal fatto che il prodotto possieda i requisiti ed effettivamente riporti (in etichetta, quantomeno) un claim nutrizionale o salutistico conforme alle regole accennate nel precedente paragrafo. (5)
‘Associazioni nazionali di professionisti dei settori della medicina, della nutrizione o della dietetica e associazioni di volontariato. In mancanza di norme comunitarie specifiche relative a raccomandazioni o avalli da parte di associazioni nazionali di professionisti dei settori della medicina, della nutrizione o della dietetica o da parte di associazioni di volontariato si possono applicare le pertinenti norme nazionali conformemente alle disposizioni del trattato’ (reg. CE 1924/06, articolo 11).
Il Ministero della Salute, in apposita circolare, (6) ha indicato i criteri da seguire per verificare la legittimità degli endorsement di cui sopra:
A) analisi di conformità delle indicazioni fornite rispetto alle regole vigenti su Nutrition & Health Claims,
B) verifica dei requisiti di rappresentatività nazionale dell’associazione dei professionisti nei ‘settori della medicina, della nutrizione o della dietetica’,
C) nel caso di semplici attestazioni come ‘consigliato da …’, ‘raccomandato da …’ ovvero l’applicazione di logo dell’associazione ‘sarà richiesto, in sede di controllo, di fornire prova dei test effettuati a sostegno dell’attestazione’.
La presenza di un claim nutrizionale o salutistico conforme alle regole europee è quindi una condizione necessaria ma non sufficiente a legittimare l’attestazione di associazioni mediche specialistiche o di volontariato. Le quali a loro volta non possono limitarsi a ‘prendere atto’ dell’esistenza di un’indicazione autorizzata per concedere il loro endorsement, in genere a seguito di laute donazioni.
L’attestazione deve invece costituire l’esito di un’apposita valutazione da parte dell’ente che la rilascia. Il quale deve operare secondo un apposito codice di condotta, ai sensi dell’articolo 27-bis del Codice del consumo, (7) e verificare l’effettiva fondatezza delle notizie riportate in etichetta.
I messaggi pubblicitari di contorno non devono in alcun modo trarre in inganno né risultare ‘particolarmente suggestivi’ per il consumatore medio. Su tali premesse, il Ministero della Salute ha ribadito la ‘necessità di dare applicazione con il massimo rigore alla disciplina sopra richiamata’.
Alcuni cattivi esempi sono citati nella rassegna alimentare dell’Antitrust. ‘Approvato dall’Associazione Medici Pediatri Italiani’, 2008, 695 mila euro di multa. ‘Società Italiana di Medicina Generale’ e ‘Società Italiana di Cardiologia’ per Danone Danacol e Unilever ProActiv, 2009 (300 e 100 mila €, rispettivamente). ‘Federazione Italiana Medici di Medicina Generale’ per Uliveto e Rocchetta, 2013 (con multe di 100.000 € all’operatore, 30.000 € a FIMG), sanzionate poi nel 2014 per gli appoggi di gastroenterologi dell’A.I.G.O. e urologi del C.L.U.
Dario Dongo
Note
(1) Cfr. reg. CE 1924/06, reg. UE 432/12 e successive modifiche
(2) V. reg. CE 1924/06, articolo 3
(3) Sono perciò vietatissime le immagini del soggetto ‘(sovrappeso o obeso) prima e (filiforme) dopo’ il ‘trattamento’ con alimenti o integratori pseudo-dietetici che ancora affollano il web e le tv locali
(4) Di cui al successivo articolo 5 del reg. CE 1924/06
(5) ‘Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica’ (reg. CE 1924/06, art. 10.3). Un’indicazione sulla salute, secondo la lettera del regolamento. O almeno un claim nutrizionale – a cui spesso sono riconducibili ‘health claims’, nell’interpretazione diffusa
(6) Cfr. Circolare Min. Sal. DGSAN 21.2.2011 n. 4748
(7) V. d.lgs. 206/05, art. 27-bis, Codici di condotta
‘1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l’indicazione del soggetto responsabile o dell’organismo incaricato del controllo della loro applicazione.
2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l’indicazione degli aderenti.
5. Dell’esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell’adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori.’

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.