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Pet food. Claim relativi al peso

Gli animali domestici – come i loro amici che appartengono alla specie umana – sono nella gran parte obesi o sovrappeso. Ciò ha indotto i produttori di pet food a sviluppare prodotti dedicati, le cui etichette e pubblicità però sono spesso ‘sopra le righe’ rispetto alle regole vigenti.

Obesità e sovrappeso negli animali da compagnia

L’Associazione per la prevenzione dell’obesità per animali (APOP), in uno studio condotto in USA nel 2017, ha considerato l’eccesso di peso un’emergenza sanitaria che colpisce il 52,7% dei cani e il 57,9% dei gatti.

La situazione in Europa è forse solo leggermente migliore. Obesità e sovrappeso sono i problemi sanitari più diffusi tra gli animali domestici, secondo i due terzi dei veterinari intervistati. Le prime cause di mortalità prematura, ad avviso del 96% dei professionisti.

Obesità e sovrappeso derivano quasi sempre da uno squilibrio tra l’energia assunta (in eccesso) attraverso il cibo e quella effettivamente consumata. Ricorre così negli animali anziani, la cui attività motoria tende a ridursi, e in quelli sterilizzati, per l’aumentato stimolo della fame.

L’attenzione alla forma – per i pets, come per gli esseri umani – rappresenta perciò un’esigenza sanitaria diffusa, al di là dei fattori estetici. E ha motivato lo sviluppo di alimenti specificamente rivolti a mantenere o contribuire a ridurre il peso in eccesso. Al punto che, nel pet food, ogni linea di prodotti annovera almeno una referenza ‘light’, ‘low fat’ o comunque indirizzata in tal senso.

Etichette e pubblicità di alimenti per animali domestici spesso indulgono su tali claim, che però purtroppo risultano spesso infondati. Vediamo perché.

Claim nutrizionali e salutistici nel pet food, le regole

Negli Stati Uniti l’uso dei termini ‘leggero’, ‘light’ o ‘lite’, ‘magro’ è ammesso su prodotti il cui  valore energetico non superi una determinata soglia (3.100 kcal / kg su alimenti secchi, 900 kcal / kg per il cibo umido). Il claim ‘magro’, a sua volta, postula un tenore di grassi non superiore al 9% sul secco e 4% sull’umido.

In Europa le regole sono più complesse. Anzitutto, tutti i mangimi destinati alla riduzione del peso corporeo sono soggetti alla normativa PARNUTS e rientrano nella categoria di cibo dietetico per animali domestici. (1)

claim salutistici – in entrambi i casi di riferimento a patologie (es. obesità) o a benefici specifici per la salute (es. riduzione del peso in eccesso) – sono perciò consentiti in via esclusiva ai prodotti denominati come ‘mangimi dietetici’. I quali devono rispettare le caratteristiche e condizioni previste dalla dir. 2008/38/CE. 

I mangimi d’uso comune – siano essi completi o complementari – possono al più riferire una funzione di mantenimento del peso ideale (c.d. claim funzionali, es. ‘aiuta a mantenere un peso ideale’), senza invece suggerire una riduzione del peso in eccesso. Poiché tale ultima dicitura è invece propria, come si è visto, dei ‘mangimi dietetici’.

claim nutrizionali sono ammessi anche sui mangimi comuni (cioè non ‘dietetici’), nel rispetto tuttavia di determinate condizioni che gli operatori responsabili devono essere in grado di sostanziare mediante apposite analisi di laboratorio.

L’indicazione ‘leggero’ o ‘light, ad esempio, può venire utilizzata nell’informazione commerciale solo laddove il prodotto esprima un valore energetico inferiore almeno del 15% rispetto alla media dei prodotti della stessa categoria disponibili sul mercato, o alla referenza di mantenimento della stessa linea. (2)

Il 15% di differenza – più in generale – rappresenta la condizione per l’utilizzo di claim nutrizionali di tipo comparativo (es. ‘a ridotto contenuto di grassi’).

I criteri indicati e i metodi analitici da utilizzare, sono descritti nelle linee guida nutrizionali dell’associazione europea di categoria FEDIAF, cui lo stesso Ministero della Salute in Italia opera richiamo. Le sanzioni sono a loro volta già in vigore, sebbene a tutt’oggi scarsamente considerate da diversi operatori. (3)

Paola Cane e Dario Dongo

Note

(1) V. dir. 2008/38/CE, relativa agli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. Si veda anche la racc. 2011/25/UE, recante linee guida sulla necessaria distinzione tra mangimi e loro ingredienti, additivi e biocidi, rispetto ai farmaci veterinari

(2) Con evidenza dei prodotti e dei parametri messi a confronto. E l’accortezza di rispettare i criteri stabiliti in tema di pubblicità ingannevole e comparativa (dir. 2006/114/CE)

(3) Cfr. reg. CE 767/09. Per il regime sanzionatorio, si vedano gli articoli https://www.foodagriculturerequirements.com/approfondimenti_1/mangimi-le-sanzioni-per-violazione-del-regolamento-767-2009 e https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/pet-food-etichette-e-allegazioni-in-arrivo-il-decreto-sanzioni

Consulente aziendale su strategie, compliance e marketing in aree food e pet food. È responsabile dell’osservatorio VeganOK per l’analisi di mercato sui prodotti vegani, lato consumer.

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