I regolamenti (UE) 2022/2104 e 2022/2105 hanno rinnovato il quadro normativo sull’etichettatura degli oli di oliva, introducendo maggiore trasparenza e controlli più rigorosi. A seguire una breve guida per comprendere le nuove regole UE.
L’Unione Europea ha profondamente rinnovato la disciplina dell’etichettatura e dei controlli sugli oli di oliva con l’adozione di due regolamenti complementari, entrati in vigore il 24 novembre 2022. Il regolamento delegato (UE) 2022/2104 stabilisce le norme di commercializzazione, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 definisce i controlli di conformità e i metodi di analisi.
Questi atti hanno abrogato la precedente normativa risalente al 1991 (reg. CEE n. 2568/91) e al 2012 (reg. UE n. 29/2012), segnando il passaggio definitivo dal vecchio regolamento n. 136/66/CEE e dal reg. CE n. 1234/2007 all’attuale regolamento UE n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati agricoli. L’obiettivo dichiarato è semplificare, chiarire e garantire maggiore trasparenza al mercato oleario europeo.
Il campo di applicazione della nuova disciplina riguarda tutti gli oli di oliva venduti al consumatore finale, siano essi commercializzati in quanto tali ovvero utilizzati come ingredienti di altri prodotti alimentari.
Oli di oliva, le categorie
La classificazione degli oli di oliva è definita nell’Allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che distingue diverse categorie in base ai processi di produzione e ai parametri chimici e organolettici.
Oli di oliva vergini
Gli oli di oliva vergini sono definiti come oli ottenuti dal frutto dell’olivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio. Non devono aver subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, la decantazione, la centrifugazione e la filtrazione. Sono esclusi gli oli ottenuti mediante solventi o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, con processi di riesterificazione o miscele con oli di altra natura.
All’interno di questa categoria si distinguono:
- olio extra vergine di oliva: presenta un’acidità libera massima di 0,8 g per 100 g, espressa in acido oleico, oltre alle altre caratteristiche conformi ai parametri stabiliti dalla Commissione europea;
- olio di oliva vergine: acidità libera massima di 2 g per 100 g di acido oleico e caratteristiche conformi alla categoria;
- olio di oliva lampante: acidità libera superiore a 2 g per 100 g di acido oleico e/o altre caratteristiche non conformi alle categorie precedenti. Non è destinato al consumo diretto ma alla raffinazione.
Oli raffinati e miscele
- Olio di oliva raffinato: ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine, con acidità libera non superiore a 0,3 g per 100 g;
- olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini: è ottenuto dal taglio di olio raffinato con olio vergine (diverso dal lampante), con acidità massima di 1 g per 100 g.
Oli di sansa
- Olio di sansa di oliva greggio: ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o processi fisici, con caratteristiche corrispondenti all’olio lampante;
- olio di sansa di oliva raffinato: deriva dalla raffinazione dell’olio di sansa greggio, con acidità massima di 0,3 g per 100 g;
- olio di sansa di oliva: ottenuto dal taglio di olio di sansa raffinato con olio vergine (diverso dal lampante), con acidità massima di 1 g per 100 g.
Caratteristiche di qualità e purezza
I regolamenti europei definiscono parametri analitici precisi per garantire qualità e autenticità degli oli di oliva. Le caratteristiche di qualità comprendono l’acidità libera, il numero di perossidi, gli assorbimenti all’ultravioletto (K232, K270, ΔK) e l’esame organolettico.
I parametri di purezza includono la composizione in acidi grassi, il contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi, il contenuto di steroli totali e la composizione sterolica, i dialcoli triterpenici, la composizione in cere, gli stigmastadieni e altri marcatori chimici specifici.
Nuovi parametri per Δ-7-stigmastenolo
Dal 10 giugno 2024 sono entrate in vigore importanti modifiche relative al parametro Δ-7-stigmastenolo. Il limite generale è fissato a ≤ 0,5% sugli steroli totali. Per gli oli extra vergine e vergine con valori tra 0,5% e 0,8%, sono inoltre richieste ulteriori verifiche: il rapporto β-sitosterolo apparente/campesterolo deve essere ≥ 28, il ΔΕCN42 deve essere ≤ |0,10| e tutti gli altri parametri devono rientrare nei limiti.
Per l’olio lampante con Δ-7-stigmastenolo compreso tra 0,5% e 0,8%, i requisiti prevedono β-sitosterolo apparente/campesterolo ≥ 28, ΔΕCN42 ≤ |0,15| e stigmastadieni ≤ 0,30 mg/kg.
Denominazioni legali e informazioni obbligatorie
Le denominazioni legali obbligatorie, da riportare nel campo visivo principale dell’etichetta, sono specificamente definite:
- olio extra vergine di oliva: ‘olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici’;
- olio di oliva vergine: ‘olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici’;
- olio di oliva: ‘olio contenente esclusivamente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive’;
- olio di sansa di oliva: ‘olio contenente esclusivamente oli derivanti dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive’.
Indicazione dell’origine
Per gli oli extra vergine e vergine è obbligatoria l’indicazione del luogo di origine, specificando dove le olive sono state coltivate e dove l’olio è stato estratto. Se questi luoghi sono diversi, entrambi devono venire chiaramente indicati in etichetta.
Altri requisiti obbligatori
La capacità massima dei contenitori destinati al consumatore finale è fissata a 5 litri. Gli imballaggi devono essere dotati di un sistema di chiusura che perde la propria integrità dopo la prima apertura, per garantire l’autenticità del prodotto. Quando applicabile, deve venire riportato il codice alfanumerico dell’impianto di condizionamento.
Indicazioni facoltative regolamentate
Esclusivamente per gli oli vergine ed extra vergine, il regolamento prevede alcune indicazioni facoltative, ma rigorosamente disciplinate:
- ‘prima spremitura a freddo’, solo se l’estrazione è avvenuta a temperatura inferiore a 27°C mediante sistema tradizionale con presse idrauliche;
- ‘estratto a freddo’, se l’estrazione è avvenuta a temperatura inferiore a 27°C mediante processo di percolazione o centrifugazione.
- caratteristiche organolettiche relative al gusto o all’odore possono venire dichiarate nel rispetto delle precise condizioni dettate dal regolamento (vedi paragrafo successivo);
- l’acidità massima può venire indicata solo se accompagnata da altri parametri chimici (perossidi, cere, assorbimenti UV), tutti misurati con le stesse modalità;
- campagna di raccolta. L’indicazione dell’annata è ammessa solo se il 100% del contenuto proviene da un’unica campagna olivicola.
Caratteristiche organolettiche in etichetta
Il regolamento stabilisce criteri precisi per la dichiarazione degli attributi organolettici, basati sulla valutazione di panel di assaggiatori qualificati. Gli attributi positivi includono il fruttato (verde o maturo), l’amaro e il piccante.
L’intensità del ‘fruttato‘ viene classificata in:
- intenso: quando la mediana del panel è superiore a 6,0;
- medio: mediana superiore a 3,0 e inferiore o uguale a 6,0;
- leggero: mediana inferiore o uguale a 3,0.
Un olio può venire definito ‘equilibrato‘ quando non presenta squilibrio tra gli attributi, vale a dire quando amaro o piccante non superano il fruttato di oltre 2,0 punti. L’attributo ‘dolce‘ può venire utilizzato quando amaro e piccante sono entrambi inferiori o uguali a 2,0.
La certificazione delle caratteristiche organolettiche spetta al capo panel di assaggiatori, che può attestare la corrispondenza dell’olio alle definizioni stabilite. È fondamentale sottolineare che solo le caratteristiche esplicitamente definite nell’Allegato IX del regolamento possono venire riportate in etichetta.
Sistema di controlli e conformità
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 ha istituito un sistema organico di controlli di conformità, affidando agli Stati membri precise responsabilità.
Organizzazione dei controlli
Gli Stati membri devono effettuare controlli selettivi basati sull’analisi di rischio, con una frequenza adeguata a verificare la corrispondenza dell’olio alla categoria dichiarata. In caso di irregolarità sostanziali, la frequenza dei controlli deve venire aumentata.
È prevista una stretta cooperazione tra Stati membri per le verifiche transfrontaliere. Le tempistiche sono definite con precisione: il prelievo dei campioni deve avvenire entro la fine del mese successivo alla richiesta, mentre la risposta con i risultati analitici è dovuta entro 3 mesi.
Metodi di analisi e campionamento
I metodi di analisi si basano su standard internazionali riconosciuti:
- norma EN ISO 661 per la preparazione dei campioni;
- norma EN ISO 5555 per il campionamento;
- metodi del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) per l’allineamento agli standard internazionali.
Panel di assaggiatori
I panel di assaggiatori devono ottenere il riconoscimento da parte degli Stati membri. Il capo panel deve ricevere formazione presso organismi riconosciuti e il riconoscimento è soggetto a riesame annuale per verificarne la validità.
Obblighi documentali
Il regolamento impone precisi obblighi documentali sia agli operatori del settore sia alle autorità di controllo:
- gli operatori del settore oleario devono tenere un registro di entrata e uscita che documenti ogni movimento dell’olio dal frantoio all’imbottigliamento. Deve venire mantenuta documentazione dettagliata per ogni categoria di olio di oliva detenuta, da fornire su richiesta dello Stato membro;
- gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale contenente i risultati dei controlli di conformità effettuati nell’anno precedente e le misure sanzionatorie adottate.
Sanzioni e gestione delle non conformità
Il sistema sanzionatorio prevede che le misure adottate dagli Stati membri siano effettive, proporzionate e dissuasive, calibrate sulla gravità dell’irregolarità accertata.
Sistema di notifiche
È operativo il sistema IMSOC (Information Management System for Official Controls) per le comunicazioni tra Stati membri. In particolare, per gli oli extra vergine che presentino difetti organolettici è prevista la notifica obbligatoria tra Stati, con risposta dovuta entro 3 mesi.
Gli aggiornamenti del 2024 hanno introdotto nuove disposizioni per la notifica dei difetti organolettici e metodologie di campionamento più rigorose.
Conclusioni
Le nuove regole UE sull’etichettatura dell’olio d’oliva rappresenta un significativo passo avanti nella tutela dei consumatori e nella lotta alle frodi. La semplificazione delle norme, accompagnata da maggiore trasparenza e da controlli più efficaci, contribuisce a garantire qualità e autenticità dei prodotti oleari europei.
Gli elementi chiave del sistema includono l’etichettatura chiara e precisa, l’indicazione obbligatoria dell’origine per gli oli vergini, controlli basati sull’analisi del rischio, la cooperazione tra Stati membri e gli aggiornamenti scientifici continui dei parametri analitici.
Un quadro normativo moderno e dinamico, capace di adattarsi alle evoluzioni scientifiche e alle esigenze del mercato, mantenendo al centro la protezione del consumatore.
Dario Dongo
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Riferimenti
- Regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione del 29 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva, e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2104
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione del 29 luglio 2022 recante norme sui controlli di conformità applicabili al settore dell’olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2105
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1308

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.


