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Insetti e frass, economia circolare nei sistemi agroalimentari

L’allevamento di insetti – oltre a fornire materie prime per mangimi e alimenti – consente di produrre il frass, fertilizzante organico o ammendante del suolo che esprime un ottimo esempio di economia circolare nei sistemi agroalimentari.

Questo materiale si presta altresì ad altri preziosi utilizzi, in in agricoltura come in zootecnia e acquacoltura, ma la legislazione europea deve ancora venire completata e aggiornata per consentire agli operatori di accedere a tali opportunità.

1) Frass, definizione

Il frass è ‘una miscela di escrementi derivati da insetti d’allevamento, substrato alimentare, parti di insetti d’allevamento e uova morte, con un contenuto di insetti d’allevamento morti non superiore al 5% in volume e non superiore al 3% in peso’. (1)

Il Regolamento (UE) 2021/1925 – oltre a definire il frass, nei termini di cui sopra – ha riformato la disciplina di fertilizzanti organici e ammendanti, già stabilita nelle misure di attuazione per i sottoprodotti di origine animale (SOA, o animal by-products, ABPs). (2)

IPIFFInternational Platform of Insects for Food and Feed, ha avuto un ruolo centrale nel promuovere l’adozione di un regolamento europeo volto a garantire standard di sicurezza e qualità elevati per la tutela di salute pubblica, sanità e benessere animale, protezione dell’ambiente. (3)

2) Animal by-products e frass, le regole UE

La disciplina europea dei sottoprodotti di origine animale (SOA, ABPs), tra i quali figura anche il frass, è autonoma rispetto a quella dei rifiuti. (4) Il frass, in particolare, ricade nella Categoria 2 – rischio medio (5) – degli animal by-products. Al pari dello stallattico trasformato, infatti, è soggetto a simili requisiti per l’immissione in commercio: (6)

– i materiali provengono da un impianto di fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni rispetto alla supply-chain dei mangimi, ovvero da un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, o ancora da un impianto di produzione di fertilizzanti organici o ammendanti,

– gli ABPs sono sottoposti a un trattamento termico (almeno 70 °C per 60 minuti) e a un trattamento di riduzione dei batteri sporigeni e della tossinogenesi, qualora essi vengano riconosciuti come un rischio pertinente,

– i campioni rappresentativi del frass, prelevati ai fini del controllo del processo nel corso o al termine della trasformazione nell’impianto, rispettano specifici requisiti microbiologici
(Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 in 1 g; oppure Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 in 1 g), (7)

– gli ABPs sono conservati in modo tale da ridurre al minimo la contaminazione o l’infezione secondaria e l’umidificazione dopo la trasformazione. Al riguardo, vanno conservati in silos ben chiusi e isolati e costruiti in modo appropriato; oppure in imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o ‘big bags’).

2.1) Obblighi degli operatori

Gli operatori che trattano gli ABPs (SOA) – oltre ad adempiere agli obblighi specifici per la produzione e commercializzazione di fertilizzanti organici ed ammendanti – devono implementare a livello di filiera i seguenti obblighi generali: (8)

– raccolta e trasporto accompagnato da documenti commerciali recanti informazioni su origine, destinazione, quantità e descrizione degli ABPs (SOA), inclusa la categoria,

– rintracciabilità, mediante registrazione sia delle partite e documenti commerciali, sia dei fornitori e clienti,

– registrazione o riconoscimento (richiesto per il trattamento o la produzione di frass come fertilizzante organico o ammendante) degli stabilimenti,

– prescrizioni generali in materia di igiene, misure per evitare contaminazioni crociate con prodotti alimentari (nel caso di stabilimenti o impianti che producano anche alimenti), adozione di un piano HACCP e di controlli interni.

2.2) Controlli ufficiali

Gli animal by-products (ABPs, SOA) sono soggetti ai controlli ufficiali previsti dallo Official Controls Regulation (EU) No 2017/625, con lo scopo di prevenire e ridurre al minimo i rischi sanitari provenienti da essi, o dai prodotti derivati. I controlli ufficiali devono essere eseguiti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. (9)

In Italia, i controlli ufficiali sono affidati ai Servizi Veterinari di ASL, USL o ATS, sulla base delle disposizioni regionali adottate in conformità di accordi e intese Stato-Regioni, riferiti sia a questi sottoprodotti, sia ai controlli ufficiali sulla filiera agroalimentare (ancora in attesa di aggiornamento rispetto al reg. CE 882/2004. V. note 10,11,12).

La relazione annuale 2020 sul Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020/2022, riferisce a numerose non conformità, soprattutto in termini di non corretto adempimento delle prescrizioni generali (es. piano HACCP, formazione del personale, documenti commerciali). Con attenzione a registrazione e/o riconoscimento degli operatori, fondamentali per organizzare i controlli e conoscere i quantitativi e flussi di ABPs (SOA) prodotti e movimentati a livello nazionale (13,14).

3) Regolamento sui prodotti fertilizzanti

La quasi totalità dei sottoprodotti di origine animale è esclusa dall’ambito di applicazione del Fertilizers Regulation (EU) No 2019/1009, (15) fatte salve due delle tredici categorie di materiali costituenti (CMC), invece ammesse nella produzione di fertilizzanti in UE:

– CMC 3 – Compost. Ottenuto dal compostaggio aerobico di materiali di categoria 2 o 3 (medium-low risk) e/o prodotti da essi derivati, da soli o miscelati ad altri materiali ammessi nel compost,

– CMC 10 – Prodotti derivati ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009. L’elenco di tali prodotti derivati non è peraltro disponibile, a tutt’oggi, in attesa di un apposito atto delegato da parte della Commissione europea.

In entrambi i casi è necessario che i materiali abbiano raggiunto la fase finale di produzione, così da perdere la qualifica di ABPs, o SOA. Tali condizioni devono però venire definite dalla Commissione europea con un altro atto delegato ancora in attesa di adozione. (16)

4) Frass, utilizzi in agricoltura

Il mix di nutrienti contenuto nel frass è assimilabile rapidamente dagli apparati radicali di numerose piante, edibili e non. Ed è in grado di contribuire al fabbisogno di macronutrienti (es. azoto) in misura significativa, più funzionale rispetto ad altri fertilizzanti, con allocazione sensibile sulle foglie. L’alimentazione degli insetti, nonché la loro specie, influisce sia sulla composizione minerale del frass, sia sul suo microbiota che è altresì influente quando impiegato come fertilizzante organico. (17)

Un’altra funzionalità di rilievo è la capacità del frass di aumentare la resistenza delle piante agli stress abiotici (i.e. elevata salinità, siccità o ristagni idrici). Tale capacità è attribuita proprio al microbiota del frass, formato da microrganismi e funghi azotofissatori, capaci di:

– rendere solubili i fosfati e il potassio,

– sintetizzare taluni fitormoni (es. auxine) o enzimi per ridurre l’eccesso di etilene nelle piante (i.e. ACC deaminasi),

– attivare le difese native della piante e contenere gli attacchi da patogeni o da parassiti.

5) Frass, utilizzi in zootecnia e acquacoltura

In alimentazione animale, come si è visto, il frass ha dimostrato di essere in grado di migliorare lo stato nutrizionale degli animali e la qualità dei pesci. (18) Un’opportunità di sviluppo dell’economia circolare nei sistemi agroalimentari.

La legislazione europea deve tuttavia venire aggiornata per poter cogliere queste opportunità, poiché il regolamento (UE) n. 142/2011 contempla solo l’utilizzo di proteine animali trasformate (Processed Animal Proteins, PAPs).

6) Conclusioni provvisorie

Al di là della qualifica di ‘sottoprodotto’ (di origine animale), il frass è un prodotto dalle numerose funzionalità. Di particolare interesse tra l’altro in una fase storica nella quale i costi dei fertilizzanti azotati sono saliti alle stelle. (19)

Si noti bene tuttavia che l’utilizzo del frass è attualmente ammesso in UE solo come fertilizzante organico o ammendante. I suoi usi come fertilizzante e materia prima per mangimi devono ancora attendere norme di attuazione e riforme.

Dario Dongo e Andrea Adelmo Della Penna

Note

(1) Commission Regulation (EU) 2021/1925 amending certain Annexes to Regulation (EU) No 142/2011 as regards the requirements for placing on the market of certain insect products and the adaptation of a containment method https://tinyurl.com/ycycbepf

(2) Commission Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption. Consolidated text 17.4.22 https://tinyurl.com/28km3skm Annex XI

(3) IPIFF Contribution Paper on the application of insect frass as fertilising product in agriculture. https://tinyurl.com/me5237hp 19.9.19

(4) I rifiuti e i sottoprodotti sono disciplinati dalla direttiva 2008/98/CE (Waste Frameword Directive). La sentenza EUCJ sui casi C-21/19 a C-23/19 ha confermato questo approccio nel paragrafo 35

(5) I sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in 3 categorie di rischio:
a) materiali di categoria 1 (alto rischio),
b) materiali di categoria 2 (medio rischio),
c) materiali di categoria 3 (basso rischio).

(6) V. regolamento (UE) n. 142/2011, Allegato XI, Capo I, Sezione 2, lettere ‘a’, ‘b’, ‘d’, ‘e’
(7) n = numero di campioni da esaminare, m = valore soglia del numero di batteri (il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m). M = valore massimo del numero di batteri (il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M). c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M (il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m)

(8) Regolamento (CE) n. 1069/2009, articoli 21-26, 28, 29

(9) Regolamento (UE) 2017/625, art. 20, par. 1

(10) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante «Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002». (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/70 (Servizio III) Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Rep. Atti n. 20/CU del 7.2.2013) http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_039696_20%20CU%20P.%2011.pdf

(11) Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria» (Rep. atti 46/CSR del 7.2.13) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/03/27/13A02503/sg

(12) Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente «Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 882/2004 e 854/2004» (Rep. Atti n. 212/CSR del 10.11.16) http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_055632_Rep.%20212%20%20CSR%20Punto%20%205%20odg.pdf

(13) Ministero della Salute. Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020/2022. Relazione annuale 2020 https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3263_allegato.pdf

(14) In Italia, le sanzioni amministrative per le violazioni delle norme contenute nei reg. (CE) n. 1069/2009 e reg. (UE) n. 142/2011 sono stabilite nel d.lgs. 186/2012
(15) Reg. (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj

(16) Reg. (CE) n. 1069/2009, art. 5, paragrafo 2

(17) Poveda J. (2021) Insect frass in the development of sustainable agriculture. A review. Agronomy for Sustainable Development 41:5, https://doi.org/10.1007/s13593-020-00656-x

(18) Andrea Adelmo Della Penna, Dario Dongo. Larve di mosca soldato nera, proteine e oli dagli scarti organici. GIFT (Great Italian Food Trade). 11.4.22

(19) Dario Dongo. Fertilizzanti azotati e urea, crisi nera in Europa. GIFT (Great Italian Food Trade). 29.8.22

Andrea Adelmo Della Penna

Laureato in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, tecnologo alimentare abilitato, segue l’area di ricerca e sviluppo. Con particolare riguardo ai progetti di ricerca europei (in Horizon 2020, PRIMA) ove la divisione FARE di WIISE S.r.l. società benefit partecipa.

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