Quali sono le regole per l’etichettatura delle uova, in Italia e in Europa? Il mercato delle uova è disciplinato da rigorose norme di commercializzazione (marketing standards), volte a garantire la trasparenza per i consumatori e la lealtà nelle transazioni commerciali. Il punto di riferimento normativo è oggi il regolamento (UE) 2023/2465, che integra l’Organizzazione Comune dei Mercati.
A seguire un’analisi delle regole UE: dalla classificazione delle uova in Categoria A e B alle diciture obbligatorie in etichetta – con particolare riguardo al metodo di allevamento, che incide sul benessere animale e così oggi alle scelte dei consumatori italiani – fino alle regole per designare le uova ‘extra fresche’ e vantare l’uso di cereali nell’alimentazione delle galline ovaiole.
Marketing standard delle uova, le regole UE
Il regolamento delegato (UE) 2023/2465 integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 — che istituisce l’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) — con i marketing standard applicabili alle uova di galline della specie Gallus gallus, per quanto attiene in particolare a:
a) criteri di classificazione;
b) conservazione e trattamento;
c) requisiti di stampigliatura e imballaggio;
d) uso delle menzioni riservate facoltative;
e) livelli di tolleranza;
f) condizioni di importazione e di esportazione (articolo 1 – Oggetto).
Classificazione delle uova
Le uova di categoria A presentano le seguenti ‘caratteristiche di qualità:
a) guscio e cuticola: forma normale, puliti e intatti;
b) camera d’aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate con la dicitura «extra», l’altezza non deve superare i 4 mm;
c) tuorlo: visibile alla speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell’uovo, ma con ritorno in posizione centrale;
d) albume: chiaro, traslucido;
e) germe: sviluppo impercettibile;
f) corpi estranei: non ammessi;
g) odori atipici non intenzionali: non ammessi’.
Nella categoria B rientrano sia le uova che non presentano le caratteristiche qualitative di cui sopra, sia quelle. non stampigliate entro 10 giorni dalla deposizione sono uova della categoria B (articolo 3 – Caratteristiche di qualità delle uova).
Conservazione e trattamento
Le uova della categoria A non sono lavate o pulite né prima né dopo la classificazione, al di fuori dei soli centri di imballaggio già autorizzati dagli Stati membri per tali operazioni prima dell’1 giugno 2023.
‘Le uova della categoria A non subiscono alcun trattamento di conservazione e non sono refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5 °C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute a una temperatura inferiore a 5 °C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure in un punto di vendita o in locali adiacenti, per una durata massima di 72 ore’ (articolo 4 – Conservazione e trattamento delle uova).
Categoria A, classificazione in base al peso
La classificazione delle uova di categoria A è eseguita secondo le seguenti categorie di peso:
- XL — grandissime: peso > 73 g;
- L — grandi: peso tra 63 g e 73 g;
- M — medie: peso tra 53 g e 63 g;
- S — piccole: peso inferiore a 53 g.
Le categorie di peso sono indicate dalle lettere o diciture corrispondenti di cui sopra, oppure da una combinazione di entrambe, con l’eventuale aggiunta delle fasce di peso corrispondenti.
Qualora invece uno stesso imballaggio contenga uova della categoria A di calibri diversi, il peso netto minimo è indicato in grammi e sulla superficie esterna dell’imballaggio figura la dicitura «uova di vario calibro» (articolo 5 – Classificazione delle uova della categoria A in base al peso).
Classificazione, stampigliatura e imballaggio delle uova
Classificazione, stampigliatura e imballaggio devono venire eseguite:
- entro dieci giorni dalla data di deposizione, per le uova di categoria A;
- entro quattro giorni dalla data di deposizione, per le uova commercializzate come «extra» o «extra fresche».
Il termine minimo di conservazione («da consumarsi preferibilmente entro il …») è stampigliato al momento dell’imballaggio (articolo 6.2 – Termini applicabili alla classificazione, alla stampigliatura e all’imballaggio delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi).
La stampigliatura delle uova di categoria B deve invece comprendere un cerchio di almeno 12 mm di diametro, all’interno del quale è inserita una lettera «B» di altezza > 5 mm o un punto colorato facilmente visibile di diametro > 5 mm (articolo 6 – Termini applicabili alla classificazione, alla stampigliatura e all’imballaggio delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi).
‘Le uova importate da Paesi terzi sono stampigliate in modo chiaro e leggibile nel Paese di origine con il codice ISO 3166 del Paese’ (articolo 22 – Uova di importazione).
Etichettatura degli imballaggi
Gli imballaggi che contengono uova di categoria A devono riportare sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:
- la categoria di qualità; ‘gli imballaggi sono distinti con la dicitura «categoria A» o con la lettera «A», da sola o abbinata alla dicitura «fresche» o «uova fresche»’;
- la categoria di peso (articolo 5);
- il metodo di allevamento;
- il termine minimo di conservazione;
- la dicitura «uova lavate» per le uova lavate nei centri di imballaggio a ciò autorizzati;
- i codici dei centri di imballaggio ove le uova sono state imballate e, se del caso, reimballate. ‘La spiegazione del codice del produttore è fornita sulla superficie esterna dell’imballaggio, o al suo interno’.
Nel caso delle uova della categoria B, gli imballaggi riportano sulla superficie esterna:
- il codice del centro di imballaggio;
- la «categoria B» o la lettera «B»;
- la data di imballaggio (articolo 11 – Stampigliatura degli imballaggi).
Metodi di allevamento
I metodi di allevamento tradizionale sono riportati in Allegato I al regolamento (UE) 2023/2465:
- uova da allevamento all’aperto;
- uova da allevamento a terra;
- uova da allevamento in gabbia attrezzata.
Le uova premium, per quanto attiene al benessere animale, rimangono quelle ‘biologiche’ o ‘bio’, ai sensi del reg. (UE) 2018/848 (Dongo, 2025).
Codice del produttore
Il codice del produttore o ‘numero distintivo’ da stampigliare sulle uova – ai sensi dell’articolo 2.2.r del reg. (UE) 2023/2465 e del punto 2 dell’allegato alla direttiva della Commissione 2002/4/CE, ivi richiamato – è così composto:
- una cifra tra 0 e 3 indica il metodo di allevamento: 0, biologico; 1, all’aperto; 2, a terra; 3, in gabbie;
- codice dello Stato membro, composto da due lettere (es. IT, Italia);
- numero di identificazione dello stabilimento fissato dallo Stato membro ove esso ha sede.
Uova «extra»
Le indicazioni supplementari facoltative «extra» o «extra fresche» possono venire riportate sugli imballaggi che contengano uova della categoria A fino al nono giorno successivo alla data di deposizione.
In tali casi, ‘la data di deposizione e il termine di nove giorni figurano sull’imballaggio in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile’ (articolo 12 – Menzioni riservate facoltative relative alla qualità).
Informazioni sui mangimi utilizzati
Qualora venga utilizzata su base volontaria un’indicazione relativa al tipo di alimentazione delle galline ovaiole, si applicano i seguenti requisiti minimi:
- i cereali possono venire indicati come ingredienti dei mangimi solo se essi costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali;
- nel rispetto della predetta percentuale minima del 60%, qualora venga fatto riferimento a un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato;
- qualora invece venga fatto riferimento a più cereali, ognuno di essi deve rappresentare almeno il 5% della formula del mangime utilizzato (articolo 13 – Menzioni riservate facoltative relative ai mangimi).
Informazioni sulle uova sfuse
In caso di vendita di uova sfuse, le seguenti informazioni devono venire esposte in modo tale che risultino facilmente visibili e chiaramente leggibili per il consumatore:
- categoria di qualità;
- categoria di peso;
- metodo di allevamento;
- spiegazione del significato del codice del produttore;
- termine minimo di conservazione (articolo 14 – Informazioni da fornire in caso di vendita di uova sfuse).
Tolleranze
Le tolleranze definite dal regolamento riguardano:
- difetti di qualità. Nell’ambito dei controlli sulle uova di categoria A, i difetti di qualità sono tollerati entro il 5% della partita presso il centro di imballaggio, entro il 7% negli altri stadi di commercializzazione. Tolleranze raddoppiate quando la partita controllata sia inferiore a 180 uova. Tolleranza zero sull’altezza della camera d’aria delle uova «extra» o «extra fresche» (articolo 18 – Tolleranza per i difetti di qualità);
- peso. La tolleranza sul peso unitario delle uova di una partita è stabilita nel 10% del totale, entro le categorie di peso contigue a quella indicata sull’imballaggio, ma non oltre il 5% di uova della categoria di peso immediatamente inferiore. Anche in questo caso le tolleranze sono raddoppiate su partite inferiori a 180 uova (articolo 19 – Tolleranze per il peso delle uova);
- stampigliatura. È infine ammessa una tolleranza del 20% per le uova con indicazioni illeggibili (articolo 19 – Tolleranze per il peso delle uova).
Conclusioni
Il regolamento (UE) 2023/2465 offre un quadro chiaro per l’informazione al consumatore sulle caratteristiche delle uova fresche immesse in vendita nel Mercato unico, siano esse preimballate ovvero sfuse.
Gli ambiti di maggior interesse per i consumatori europei rimangono:
- il benessere animale, laddove gli standard applicati nel sistema biologico rimangono l’unico vero baluardo premium per i consumatori più attenti, in attesa di una riforma strutturale della normativa UE (Dongo, 2025; Strinati, 2025);
- le importazioni da Paesi Terzi. L’obbligo di stampigliare sul guscio il codice ISO del Paese di origine è fondamentale per garantire la trasparenza della filiera.
In un mercato globalizzato, questa misura offre a consumatori e organismi di controllo uno strumento in più per difendere la sicurezza alimentare e valorizzare le produzioni locali, stringendo il cerchio attorno a possibili fenomeni di concorrenza sleale.
Dario Dongo
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Riferimenti
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2465 of 17 August 2023 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards marketing standards for eggs, and repealing Commission Regulation (EC) No 589/2008. Consolidated text: 14/10/2024. http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2465/2024-10-14
Commission Directive 2002/4/EC of 30 January 2002 on the registration of establishments keeping laying hens, covered by Council Directive 1999/74/EC. Consolidated text: 01/01/2007. http://data.europa.eu/eli/dir/2002/4/2007-01-01
Dongo, D. (2025, 29 aprile). Benessere del pollame in UE, appello per una riforma. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/benessere-pollame-ue-appello-riforma/
Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products. Consolidated text: 18/03/2026. http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2026-03-18
Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007. Consolidated text: 25/03/2025.
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/2025-03-25
Strinati, M. (2025, 23 aprile). Benessere animale, riparte l’iter UE dell’attesa riforma. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/benessere-animale-iter-riforma/

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.


