Sanità animale, Animal Health Law. La riforma strutturale delle regole in Unione Europea si completa con i 7 regolamenti pubblicati il 3.6.20, i quali entreranno in vigore il 21.4.21 assieme al provvedimento di base.
Animal Health Law, la riforma europea
La disciplina europea sulla sanità animale, Animal Health Law, è stata sottoposta a una riforma organica con il regolamento (UE) n. 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili. Il cui testo, aggiornato dal reg. UE 2017/625 sui controlli pubblici ufficiali, integra il Pacchetto sulla sanità degli animali e delle piante (insieme al reg. UE 2016/2031, sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante).
Il reg. UE 2016/429 – nell’abrogare la disciplina previgente (composta da 38 direttive e regolamenti, introdotti a partire dal 1964) – introduce un nuovo corpus iuris, sul solco della riforma introdotta con il Pacchetto Igiene in tema di igiene e sicurezza degli alimenti. La nuova Animal Health Law si articola dunque in un regolamento di base (il reg. UE 2016/429) e una serie di regolamenti delegati e di esecuzione. Con il duplice obiettivo di:
1) aggiornare le norme. Con riguardo al contesto normativo attuale (focalizzato sulla prevenzione e l’analisi dei rischi), all’approccio One Health (v. paragrafo successivo), alle esperienze di gestione delle zoonosi negli ultimi due decenni. Senza trascurare la lezione appresa da Covid-19, il cigno grigio che ha messo a nudo la fragilità della ‘roccaforte europea’ e l’inconsistenza della Commissione europea,
2) semplificare e uniformare il quadro delle regole. La positiva esperienza del Pacchetto Igiene (reg. CE 852, 853/04 e successivi) ha mostrato l’efficacia della razionalizzazione normativa orientata verso obiettivi chiari e condivisi, da un lato. E la necessità al contempo di utilizzare solo regolamenti, non anche direttive. Per garantire l’effettiva uniformità delle norme e la loro applicazione contestuale, sottoposti a audit del Food & Veterinary Office. In modo da ridurre i divari tra i livelli di sicurezza nei diversi Stati membri. (1)
Obiettivi
Prevention is better than the cure è il leitmotiv introdotto nella Strategia UE sulla Sanità Animale 2007–2013, da cui deriva la riforma in esame. (2) L’obiettivo di garantire un alto livello di sanità pubblica, animale e di sicurezza alimentare ha un ruolo primario rispetto a quelli che attengono a:
– sviluppo razionale e sostenibile del settore agricolo e dell’acquacoltura,
– aumento della produttività e ‘miglioramento del mercato interno’. Salvo poi tollerare che la Commissione lo abbandoni al caos, anziché vigilarlo,
– tutela dell’ambiente. Con focus su effetti interattivi negativi che possano derivare dalla diffusione delle malattie tra animali e dei rispettivi agenti patogeni e/o vettori.
Il benessere animale rimane purtroppo il grande assente, a cui tuttora si dedicano fiumi di parole prive di concretezza. Proprio come accade – e non a caso – con la biodiversità. Laddove l’Europa potrebbe in effetti guidare l’evoluzione delle norme – e delle filiere produttive – ed è invece costretta ad accettare i rudimentali standard del continente americano. Dai bovini nutriti con farine animali in Canada alle carcasse lavate nel cloro anziché curare in vita il pollame, in USA.
Strumenti
Le regole contemplano così programmi di sorveglianza, prevenzione ed eradicazione, protocolli di riconoscimento e registrazione degli stabilimenti e dei trasportatori, tracciabilità (di materiale germinale, animali, prodotti e sottoprodotti) all’interno dell’Unione Europea.
I sistemi TRACES (Trade Control and Expert System) e IMSOC (Information Management System for Official Controls) forniscono poi strumenti efficaci per lo scambio di informazioni su tracciabilità e analisi del rischio.
Sanità animale, i 7 nuovi regolamenti
Reg. UE 2020/686, definisce:
– norme sul riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale (sperma, ovociti ed embrioni) di bovini, suini, ovini, caprini e equini,
– le prescrizioni per garantirne la tracciabilità (attraverso il sistema IMSOC) durante tutte le fase di produzione, stoccaggio e trasporto (certificazione e notifica) all’interno dell’UE.
Disposizioni specifiche sono previste per il materiale germinale di cani, gatti, cervidi e camelidi.
Reg. UE 2020/687, fornisce misure tecniche specifiche per il controllo della presenza sul territorio unionale delle malattie elencate dal reg. UE/2016/429 e di categoria A, B e C per animali terrestri ed acquatici, detenuti o selvatici.
La categorizzazione delle malattie secondo il rischio di diffusione segue un ordine crescente. Laddove E corrisponde al livello massimo di rischio e indica la necessità di procedure di sorveglianza (reg. UE 2018/1882).
Reg. UE 2020/688, integra il reg. UE 2016/429 in merito alle prescrizioni per salvaguardare la sanità animale durante i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri, detenuti e selvatici, nonché delle uova da cova.
Si applica anche agli insetti impollinatori (es. api, bombi), oltreché agli animali da compagnia), e definisce i requisiti di certificazione sanitaria e vaccinazioni. Norme e deroghe specifiche sono previste per i piccioni viaggiatori, gli animali da esposizione e quelli che appartengono a circhi itineranti.
Reg. UE 2020/689. È dedicato ai programmi di sorveglianza ed eradicazione, nonché al riconoscimento dello status di indennità da malattia, in relazione alle zoonosi elencate e a quelle emergenti.
I programmi di eradicazione, delineati dall’autorità competente nazionale, mirano ad azzerare la diffusione delle malattie zoonotiche ed eliminare gli agenti vettori nello Stato, zona o compartimento. In vista della definizione di procedure tese a ottenere lo status di indennità.
Reg. UE 2020/690. Impone la distinzione tra influenza aviaria a bassa e ad alta patogenicità, ai fini dell’attuazione dei relativi programmi di sorveglianza. Ed elenca le malattie degli animali acquatici in relazione alle quali è possibile richiedere lo status di compartimento indenne. (3)
Reg. UE 2020/691, integra le norme disposte dal reg. UE 2016/429 per quanto attiene al riconoscimento (ed eventuali deroghe) degli stabilimenti di acquacoltura, nei casi in cui gli animali acquatici ivi presenti comportino un rischio significativo per la sanità animale.
Prescrive appositi obblighi di registrazione, informazione alle autorità competenti, conservazione della documentazione (sotto la responsabilità degli operatori degli stabilimenti e dei trasportatori).
Reg. UE 2020/692, dispone le norme per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Con riguardo a prodotti freschi e crudi derivanti da animali acquatici e terrestri, latte crudo e prodotti lattiero-caseari, colostro e derivati, uova e ovoprodotti, prodotti composti che contengano quelli testè citati.
Il regolamento si applica anche agli animali selvatici e da compagnia (gatti, cani e furetti), nonché agli insetti impollinatori. Con particolare attenzione alle api mellifere, soprattutto per evitare l’infestazione nell’Unione dell’acaro Varroa spp.
Dario Dongo e Marina De Nobili
Note
(1) A regime, grazie all’introduzione dei nuovi regolamenti delegati e di esecuzione, perderanno effficacia circa 400 atti pubblicati dalla Commissione nel regime coevo (ante reg. UE 2016/429)
(2) Commissione europea. A new Animal Health Strategy for the European Union (2007-2013) where ‘Prevention is better than cure. Comunicazione COM 539 (2007) final
(3) Per ‘compartimento’ si intende: ‘una sottopopolazione animale ospitata in uno o più stabilimenti e, nel caso degli animali acquatici, in uno o più impianti di acquacoltura, con un sistema comune di gestione della biosicurezza, e caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto a una o più malattie specifiche, oggetto di adeguate misure di sorveglianza, controllo delle malattie e biosicurezza’ (reg. UE 2016/429, art.4.37)