Lo schema di disegno di legge (ddl) sulla riforma dei reati in ambito agroalimentare è approdato al Consiglio dei Ministri, in versione aggiornata, il 20.2.20. Il testo potrà subire ulteriori modifiche, anche sostanziali, nelle successive fasi di esame politico a livello governativo e parlamentare.
Introduzione della proposta e prima analisi delle norme previste a tutela del patrimonio agroalimentare, a seguire.
Illeciti nel settore agroalimentare, lo scenario
Il rapporto ‘Ecomafia 2019’, a cura di Legambiente, stima in 16,6 miliardi di euro il volume d’affari della malavita nel settore agro-ambientale (2018, +18% rispetto al 2017). 368 organizzazioni criminali, 35mila denunce, 10mila sequestri, 252 arresti. Gli illeciti nel settore agroalimentare – 44.795, pari a 123 al giorno, 5 ogni ora) sono ben più numerosi rispetto agli eco-reati (es. sversamento illecito di rifiuti, abuso edilizio, disastro ambientale). Per un valore complessivo dei beni sequestrati pari a 1,4 miliardi di euro.
La punizione degli illeciti in ambito agroalimentare è tuttavia ancorata a una varietà di norme eterogenee, dal codice penale Rocco (Regio Decreto 1398/1930) alla legge 283/1962 e numerosi altri atti aventi forza di legge. I quali risalgono a ere geologiche lontane rispetto al diritto alimentare moderno. Il progetto di riforma del regime sanzionatorio amministrativo tuttora in corso, come si è già annotato, stenta a sua volta ad allineare le sanzioni ai criteri e precetti vigenti in Unione Europea. (2)
Reati agroalimentari, schema di disegno legge
Il progetto di legge in esame al Consiglio dei Ministri introduce una serie di modifiche e addendum al codice penale, nelle parti che attengono alla salute pubblica (articoli 439 e successivi) e alla frode in commercio (articoli 515 e seguenti). Nonché al codice di procedura penale, alla c.d. legge di depenalizzazione (legge 689/81) e varie altre.
Le novità riguardano nuove fattispecie di reato, inasprimento delle pene principali, introduzione di nuove pene accessorie, estensione della responsabilità amministrativa degli enti per i reati a essi riconducibili (ai sensi del d.lgs. 231/01). Una chiusura a doppia mandata, nei contesti di:
1) ‘delitti contro il patrimonio agro-alimentare‘ (nuovo Capo II-bis del Titolo VIII, Libro II, codice penale. Articoli da 517-quater a 517-octies),
2) ‘delitti contro l’incolumità e la salute pubblica’ (nuovo Titolo VI, Libro II, c.p.),
3) reati contravvenzionali in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità ed igiene alimentare (legge 283/62, d.lgs. 190/06),
4) sanzioni amministrative pecuniarie in tema di commercializzazione degli oli d’oliva (d.lgs. 103/16).
Contraffazione d’origine
La ‘contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari’ è soggetta a un aggravamento della pena. Reclusione da uno a quattro anni e multa da 10mila a 50mila euro (in luogo di pena detentiva fino a due anni e sanzione pecuniaria fino a 20mila euro).
La responsabilità penale viene estesa nei confronti di tutti gli operatori della filiera che partecipino alle operazioni commerciali, logistiche, di distribuzione e somministrazione:
‘chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agro-alimentari le cui denominazioni di origine o indicazione geografica sono contraffatte o alterate’ (art. 517-quater c.p.).
Agropirateria
L’agropirateria è una nuova ipotesi di reato, da applicarsi nei confronti di chi – al di fuori delle ipotesi di associazione a delinquere – ‘al fine di trarne profitto, commette in modo sistematico e attraverso l’allestimento di mezzi o attività organizzate‘ la frode in commercio di alimenti o il commercio di alimenti con segni mendaci (v. successivo paragrafo).
Il delitto è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 15 mila a 75 mila euro, ovvero con la reclusione da 3 a 7 anni e la multa da 20 mila a 100.000 euro in ipotesi di agropirateria che contempli ipotesi di contraffazione. Con ulteriore aumento di pena, da un terzo alla metà, al ricorrere delle circostanze aggravanti specifiche indicate in seguito (art. 517-octies). A cui si aggiungono le pene accessorie e la confisca (v. penultimo e ultimo paragrafo a seguire).
Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi ‘nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione dei concorrenti negli stessi, ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti.’
Frode in commercio alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci
Al delitto di frode in commercio di cui all’articolo 515 c.p. – che storicamente si applica a ogni ipotesi di vendita di aliud pro alio – si aggiungono i reati specifici di ‘commercio di alimenti con segni mendaci’ e di ‘frode in commercio di alimenti’, nei termini che seguono.
‘Art. 517-sexies. Frode in commercio di alimenti. Fuori dei casi di cui all’articolo 517-septies, chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti, comprese acque e bevande, che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli dichiarati o pattuiti, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 4.000 fino a 10.000 euro.
Art. 517-septies. Commercio di alimenti con segni mendaci. Chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione ovvero di intermediazione di alimenti, comprese acque e bevande, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, al fine di indurre in errore il consumatore sull’origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro.’
Circostanze aggravanti specifiche
Le circostanze aggravanti specifiche – che si aggiungono a quelle comuni di cui all’articolo 61 c.p. – ricorrono allorché le predette violazioni attengano a:
– denominazione di origine o indicazione geografica di alimenti o ingredienti,
– attività commesse ‘mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza’,
– alimenti falsamente presentati come biologici,
– fatti ‘di particolare gravità in relazione alle dimensioni dell’impresa o al grado di nocività o alla quantità dell’alimento’.
Al ricorrere di due o più delle circostanze aggravanti anzidette – anche di una sola di esse, in ipotesi di agropirateria – la pena è aumentata da un terzo alla metà (art. 517-octies, Circostanze aggravanti).
Pene accessorie e confisca
La condanna per il delitto di agropirateria – nonché per i reati di associazione a delinquere (anche di tipo mafioso), se l’associazione è diretta alla commissione di alcuno dei delitti sopra indicati – comporta l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione (da 1 mese a 5 anni, ai sensi dell’articolo 30 c.p.). (3) Con il divieto di ottenere:
‘a) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali,
b) l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.’
La chiusura temporanea dello stabilimento o l’esercizio ove il fatto è stato commesso, da 1 a 12 mesi, può venire disposta dal giudice ‘se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica’. La chiusura definitiva, nonché la revoca di autorizzazioni, licenze, o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l’esercizio dell’attività possono invece venire disposte al ricorrere di entrambe le condizioni di particolare gravità del fatto e recidiva specifica. (articolo 518-bis. Ulteriori pene accessorie)
La ‘confisca obbligatoria ‘e per equivalente’ – cioè di somma equivalente al profitto, quando non sia possibile eseguire ‘la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti’ (ex art. 474-bis c.p.) – si applica a tutti i delitti sopra analizzati (articolo 518-ter). (4)
Confisca dei beni patrimoniali
‘La confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato od alla propria attività economica’ viene disposta dal giudice penale nei confronti dei soggetti già condannati per agropirateria o reati associativi che comprendano la commissione di alcuno dei reati in esame. In entrambi i casi di sentenza di condanna e di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (c.d. ‘patteggiamento’).
Dario Dongo
Note
(1) Il rapporto ‘Ecomafia 2019’ di Legambiente. V. comunicato stampa 4.7.19, su https://www.legambiente.it/legambiente-presenta-ecomafia-2019/
(2) La situazione in Europa non è affatto migliore, come si è visto. Sotto diversi aspetti:
– frodi alimentari, carenza di un approccio condiviso,
– sanzioni e controlli. Disomogeneità, a dispetto dell’applicazione del nuovo regolamento (UE) 2017/625,
– polizia giudiziaria, name & shame, cooperazione internazionale. Carenze,
– controlli pubblici ufficiali in declino
(3) L’interdizione si applica anche in caso di condanna per contraffazione alimentare, al ricorrere di una o più delle aggravanti specifiche
(4) I prodotti alimentari confiscati ma comunque idonei al consumo umano (o animale, a seconda dei casi) possono venire assegnati dal giudice a favore della distribuzione gratuita a persone bisognose, tramite enti territoriali o altri enti pubblici, associazioni o consorzi assistenziali. Previa rimozione, ove del caso, dell’eventuale marchio o segno distintivo o indicazione che costituisca reato (nuovo articolo 86-quater del codice di procedura penale)
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.