HomeSicurezzaMacellazione clandestina, la norma fuorilegge. #VanghePulite

Macellazione clandestina, la norma fuorilegge. #VanghePulite

La macellazione clandestina, va da sé, non può garantire né la sicurezza alimentare né il benessere animale. Eppure viene legittimata di fatto, con il pretesto dell’uso ‘domestico privato’ che viene esteso pure ai bovini, tra le pieghe del famigerato d.lgs. 27/21. (1) Con un via libera generalizzato alla macellazione per uso privato degli animali da reddito, da parte di chiunque e in qualunque luogo.

Il governo guidato da Mario Draghi – dopo avere sventato il tentativo di sgolpe, teso a depenalizzare i reati sulla sicurezza alimentare (2) – deve ora riformare la norma fuorilegge, prima che essa causi gravi rischi di salute pubblica in nome del folklore incontrollato. Ed estirpare la malerba del cerchio magico di Coldiretti dai gangli del MiPAAF e di ogni altra amministrazione pubblica. #VanghePulite.

Macellazione clandestina, ‘uso domestico privato

Le ‘disposizioni in materia di macellazione per uso domestico privato’ – introdotte dal d.lgs. 27/2021 all’articolo 16 – prevedono che la macellazione possa avvenire indiscriminatamente al di fuori dei macelli autorizzati. Precisando che la libertà di abbattimento riguarda tutti gli animali della fattoria di George Orwell. Non solo pollame, piccola selvaggina e lagomorfi (lepri e conigli) ma anche ovini, caprini, suini e addirittura le specie bovine.

L’unico onere in capo al ‘macellaio fai-da-te’ è avvisare l’autorità sanitaria locale, comunicando luogo e dell’ora della macellazione finalizzata all’autoconsumo (d.lgs. 27/2021, art. 16.3). Onere tra l’altro sprovvisto di sanzione. Sul velleitario presupposto che i veterinari pubblici ufficiali possano accorrere alle migliaia di sacrifici domestici che si concentrano nei giorni di festa – civile o religiosa – per controllare il rispetto dei generalissimi criteri che seguono.

D.lgs. 27/2021, i criteri ‘generalissimi’

Il legislatore nazionale delegato ha rimesso alle Regioni e Province autonome la disciplina di dettaglio sulla macellazione per ‘autoconsumo’, limitatamente ad aspetti legati al benessere animale. Definendo alcuni criteri generali, anzi generalissimi:

1) divieto di destinare al commercio le carni e i prodotti ricavati dalla macellazione per ‘uso privato’,

2) rispetto del benessere animale, con divieto di macellazione rituale senza stordimento, (3)

3) definizione di norme regionali per prevenire le zoonosi, (4)

4) predisposizione di programmi di controllo che consentano verifiche a campione su sanità e benessere animale, igiene, corretto smaltimento dei sottoprodotti. (5)

Regressione ante-guerra

Il d.lgs. 27/2021 – ‘al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali’ – ha invece abrogato le disposizioni consolidate in un secolo di onorato servizio mediante Regio Decreto 20.12.1928 n. 3298 (d.lgs. 27/21, articoli 16.1, 18.1.a). Proprio quel Regolamento per la vigilanza sulle carni che ha garantito la sorveglianza veterinaria in Italia per 93 anni, senza pregiudicare alcuna tradizione agrestre bensì salvando milioni di persone da rischi di morte e malattie gravi da tossinfezioni alimentari. Grazie a una ferrea disciplina delle macellazioni a uso privato, secondo cui:

– la macellazione di bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini per uso alimentare poteva avvenire esclusivamente nei macelli pubblici comunali (RD3298/1928, art. 1.1),

– la macellazione a domicilio era condizionata al rilascio di una autorizzazione ad hoc delll’autorità comunale e al previo avviso (almeno 24 ore prima) al veterinario comunale. Affinché questi potesse organizzare la doverosa visita e assistere alla macellazione, seguita da ‘completa e accurata ispezione delle carni’.

Regio Decreto 3298/1928, le garanzie perdute

Nel secolo trascorso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 27/2021, le Regioni e Province autonome avevano disciplinato la macellazione a domicilio ad uso privato, delimitando il numero di capi/anno per ciascun nucleo familiare e i periodi in cui tale attività poteva venire eseguita. Oltre a definire:

– procedure e tempi per le autorizzazioni dell’autorità sanitaria competente per territorio,

– disposizioni per i controlli ispettivi del personale veterinario ante e post mortem, sulle carni e determinati visceri (in particolare l’esame trichinoscopico, per rilevare la presenza di pericolosi parassiti nel tessuto muscolare),

– regole per lo smaltimento di sottoprodotti e liquami.

Le misure adottate a livello regionale, nel consentire sempre e senza limiti di specie la macellazione a uso privato presso i macelli riconosciuti, miravano tra l’altro a evitare la confusione con le carni destinate alla commercializzazione (con la bollatura ‘a uso familiare’ e il macello in orari predeterminati, ovvero l’obbligo di documenti di trasporto per assicurare la destinazione alla sola persona autorizzata e ricevere la carne presso la propria residenza).

Pericolo salute pubblica

La ‘novella’ legislativa presenta alcune gravissime criticità che rilevano anzitutto sotto il profilo di sicurezza alimentare e salute pubblica. Per alcune semplici ragioni:

– ovini e caprini, suidi e bovini sono esposti a zooonosi non eradicate in Italia né in Europa. Tubercolosi, brucellosi e trichinella sono le malattie trasmissibili più diffuse,

– abbattere, scuoiare ed eviscerare animali richiede infrastrutture, attrezzature e competenze igienico-sanitarie indispensabili a prevenire e mitigare i rischi di contaminazioni microbiologiche altrettanto pericolose. Alcuni ceppi di E.Coli (es. STEC, VTEC) sono mortali ovvero in grado di causare lesioni permanenti agli organi vitali, Salmonella e Campylobacter sono sempre più resistenti agli antibiotici,

– il via libera ad abbattimento, scuoiatura ed eviscerazione di ovini, caprini, suidi, bovini e bufali al di fuori dei macelli autorizzati – con un controllo veterinario pubblico solo eventuale e ‘a campione’ – sottrae alla vigilanza pubblica i focolai di malattie anche letali. Con una legalizzazione di fatto della macellazione clandestina e la circolazione incontrollata di enormi quantità di alimenti a rischio.

Protezione degli animali in fase di abbattimento, le regole UE

Il reg. CE 1099/09 ha tra l’altro introdotto regole minime di protezione degli animali nella fase dell’abbattimento. (6) Anzitutto l’obbligo di stordire i capi prima di abbatterli (al di fuori dei soli casi di macellazione rituale, da eseguire comunque nei macelli autorizzati) e la qualifica di idoneità degli addetti alle operazioni di abbattimento, oltre a misure specifiche per la costruzione dei macelli, etc.

Tali regole si applicano alla macellazione di animali allevati per la produzione di alimenti, lana, pellami e pellicce, nonché all’abbattimento a fini di spopolamento e operazioni correlate. Con esclusione di l’attività venatoria e pesca ricreativa, nonché dei dibattuti ambiti di sperimentazioni scientifiche, eventi ‘culturali’ o sportivi (es. corride, palii).

Macellazione per autoconsumo, le regole UE

L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) – nel proprio parere ‘Welfare of cattle at slaughter’ (2020) – ha esposto 40 criticità sull’applicazione del reg. CE 1099/09. (7) Le ‘misure minime’ sono insufficienti a proteggere gli animali e tuttavia la Commissione ha rinviato ad maiora la strategia sul benessere animale. (8) Per quanto riguarda l’abbattimento di animali per autoconsumo, il reg. CE. 1099/09 non si applica all’abbattimento di volatili da cortile, conigli e lepri.

L’abbattimento di altre specie animali per autoconsumo (bovini equini ovini caprini e suini) ricade invece nel campo di applicazione del regolamento europeo ed è soggetto alla regola cardine, ‘durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili’. Sono perciò esplicitati i doveri di:

– stordimento preventivo degli animali, secondo i metodi e le regole di cui in Allegato I al regolamento,

– garanzia di mantenimento della perdita di coscienza e sensibilità fino al decesso dell’animale,

– adeguata competenza delle persone che provvedano all’abbattimento (reg. CE 1099/09, articolo 10).

Macellazione rituale

La macellazione rituale – intesa come ‘una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una certa religione’ – può venire esclusa dall’obbligo di stordimento preventivo, secondo il regolamento europeo, alla sola condizione che essa venga eseguita nei macelli specificatamente autorizzati (reg. 1099/2009, art. 2.g, 4.4).

La Corte di Giustizia UE ha tra l’altro riconosciuto la legittimità di normative nazionali più rigorose, nella direzione dello ‘stordimento reversibile’ quale compromesso tra i riti e il benessere animale. (3) La liberalizzazione italica si presta invece alla diffusione della mattanza ‘a domicilio’, soprattutto a ridosso di festività come la Id al-adha, la celebrazione islamica nota anche come ‘festa dello sgozzamento’ o ‘festa del montone’.

Incostituzionalità

Il decreto legislativo 27/2021 trae fondamento dalla legge di delegazione europea 2018. (9) La quale è per sua natura ‘volta esclusivamente all’attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell’ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei’. (10)

Gli atti parlamentari che hanno preceduto l’adozione della legge di delegazione riferiscono infatti precisamente all’aggiornamento del sistema dei controlli pubblici ufficiali rispetto alle previsioni introdotte dal reg. (UE) 2017/625, senza riferire ad alcuna deregolamentazione. (11) L’articolo 16 del d.lgs. 27/21 risulta perciò incostituzionale. Ed è anzi inidoneo a garantire il rispetto dello stesso regolamento sui controlli pubblici ufficiali, oltreché dei requisiti di cui al CE 1099/09.

#VanghePulite

La lobby che comanda le politiche agricole in Italia ha ottenuto il via libera alle sagre più lugubri e alla macellazione clandestina. In barba alla Costituzione della Repubblica italiana, ai regolamenti europei applicabili e allo stesso Trattato che, all’articolo 13, riconosce gli animali come esseri senzienti.

È indispensabile e urgente abrogare la norma fuorilegge, per esigenze indifferibili di sanità pubblica. Ed è altrettanto necessario aprire un’inchiesta – al MiPAAF e al ministero della Salute – per identificare e punire i responsabili degli abusi d’ufficio, nella pelosa connivenza con i soliti noti.

Dario Dongo

 Note

(1) Dario Dongo. D.lgs. 27/21 e abrogazione della legge 283/1962, questione di legittimità costituzionale. GIFT (Great Italian Food Trade). 17.3.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/d-lgs-27-21-e-abrogazione-della-legge-283-1962-questione-di-legittimità-costituzionale

(2) Dario Dongo. Reati alimentari, il governo Draghi salva la legge 283/1962. #VanghePulite. GIFT (Great Italian Food Trade). 20.3.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/reati-alimentari-il-governo-draghi-salva-la-legge-283-1962-vanghepulite

(3) Dario Dongo. Macellazione rituale, via libera della Corte di Giustizia UE all’obbligo di stordimento reversibile. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.12.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/macellazione-rituale-via-libera-della-corte-di-giustizia-ue-all-obbligo-di-stordimento-reversibile

(4) Dario Dongo. One Health. Salute e benessere animale, umano, planetario. Cosa possiamo fare? GIFT (Great Italian Food Trade). 2.6.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/one-health-salute-e-benessere-animale-umano-planetario-cosa-possiamo-fare

(5) Dario Dongo, Marina De Nobili. Sanità animale, 7 nuovi regolamenti completano la riforma UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.7.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/sanità-animale-7-nuovi-regolamenti-completano-la-riforma-ue

(6) Reg. CE 1099/09, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento. Testo consolidato al 14.12.19 su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1622823760136&uri=CELEX%3A32009R1099

(7) Dario Dongo. Benessere animale, parere EFSA sui bovini al macello. Status quo e prospettive. GIFT (Great Italian Food Trade). 4.11.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/benessere-animale-parere-efsa-sui-bovini-al-macello-status-quo-e-prospettive

(8) Dario Dongo, Marina De Nobili. Benessere animale, ad maiora. Il ruolo dei ConsumAttori. GIFT (Great Italian Food Trade). 10.7.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/benessere-animale-ad-maiora-il-ruolo-dei-consumattori

(9) Legge 4.10.2019 n. 117. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2018. V. articolo 11. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/18/19G00123/sg

(10) Legge 234/12. Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234

(11) Camera dei deputati. Legge di delegazione Europea 2018. Dossier 8.10.18. V. pagina 67. https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/ID0004.Pdf

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