Frodi alimentari.Un problema fisiologico che l’Europa non è ancora in grado di affrontare con le doverose azioni politiche e regolatorie. Il rapporto 12.4.19 dello ‘EU Food Fraud Network’ ce ne offre ulteriore conferma.
Frodi alimentari in Europa, un problema irrisolto
Le frodi alimentari sono fisiologiche, nel primo settore manifatturiero del vecchio continente che tuttora rappresenta il primo centro di scambi internazionali di derrate agricole e prodotti trasformati, a livello globale. La Commissione europea uscente ha di recente aggiornato il piano generale di gestione crisi, ma ha omesso di affrontare i pericoli legati ad attività fraudolente nel settore agroalimentare.
L’attualità del problema è stata più volte evidenziata da chi scrive, facendo anche richiamo alla risoluzione del Parlamento europeo, adottata a larga maggioranza il 14.1.14. Gli annunci di un ipotetico ‘giro di vite’, da parte del Commissario Vytenis Andriukaitis, si sono rivelati un bluff. Con il paradosso di affidare la materia a un ‘centro di conoscenza UE’, sotto la guida del Commissario europeo alla cultura.
Le ricorrenti notifiche nel sistema di allerta (Rapid Alert System on Food and Feed, RASFF) – spesso tardive – mostrano come il sistema UE sia ancora inadeguato rispetto alle esigenze di tutela della salute pubblica. Sebbene certamente migliore rispetto a quelli in auge in altri grandi mercati, come USA e Canada.
Frodi alimentari, norme volontarie e responsabilità di filiera
ISO, International Standard Organization, ha intanto aggiornato lo standard ISO 22000:2018. Oltre ad avere adottato, ad agosto scorso, lo standard ISO 22380:2018, ‘Security and resilience – Authenticity, integrity and trust for products and documents – General principles for product fraud risk and countermeasures’. E la Fondazione FSSC (Food Safety System Certification) – titolare di uno schema di certificazione basato su ISO 22000 – aveva già adottato, il 10.4.18, le linee guida ‘Food Fraud Mitigation and Food Defence’.
La GDO (Grande Distribuzione Organizzata) a sua volta ha iniziato a prendere atto delle proprie responsabilità sulla ‘compliance’ dei prodotti commercializzati rispetto a tutte le normative applicabili. Responsabilità legale e sociale d’impresa, che deve venire espressa sia mediante apposite procedure di prevenzione, sia nella gestione delle criticità. Anche in ipotesi di e-commerce.
L’integrità della filiera richiede tuttavia sforzi maggiori. Nel settore privato, gli acquisti sono dominati dall’ossessione verso il ‘miglior prezzo’ che inevitabilmente espone a maggiori rischi di frodi. Non è dunque un caso se le linee guida ISO 20400:201, per l’approvvigionamento da filiere sostenibili, siano sconosciute alla (quasi?) totalità dei ‘buyer’ e dei vertici aziendali.
‘EU Food Fraud Network’, relazione attività 2018
Il 12.4.19 lo ‘EU Food Fraud Network’ ha pubblicato la relazione sulle attività condotte nel 2018. (1) Ove è presentata una sintesi degli scambi di informazioni intervenuti tra la Commissione e le autorità degli Stati membri, nell’ambito del sistema ACA (Assistenza e Cooperazione Amministrativa). (2) In relazione ad ‘animali o merci connessi con un possibile caso di non conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti’. Con particolare riguardo al ‘caso di non conformità perpetrata attraverso pratiche fraudolente e ingannevoli’. (3)
‘La natura complessa delle nostre catene di approvvigionamento alimentare globalizzate e la motivazione economica a fornire prodotti alimentari più economici hanno contribuito alla diffusione della frode alimentare’ (Network europeo per le frodi alimentari, relazione sulle attività condotte nel 2018).
Come volevasi dimostrare.
Le richieste di cooperazione e assistenza registrate nel sistema ACA dagli Stati membri e dalla Norvegia nel 2018 sono 234 (+31% rispetto alle 178 del 2017). Germania e Francia in cima alla lista, con rispettive 58 e 32 segnalazioni. Quasi dimezzati i casi in Italia, dai 20 del 2017 agli 11 del 2018. I settori merceologici Le categorie di prodotti più problematiche sono risultate quella del ‘pesce e prodotti ittici’ (46 richieste), seguita da ‘carne e [preparazioni di carne, ndr, e] prodotti a base di carne‘ (41) e ‘grassi e oli’ (30).
Le etichette fraudolente occupano il primo posto nei sospetti di frode registrati (42% dei casi). Decine di confezioni con allergeni non dichiarati? Poco meno del nulla rispetto a una patologia endemica le cui carenze sono di fronte agli occhi di tutti noi. Sollecitiamo anzi i nostri lettori a partecipare alla nostra iniziativa di indagine dal basso, #DetectiveFood. Vi sono poi evocazioni illecite di indicazioni geografiche (es. DOP, IGP) che pure, come è noto, sono trascurate dalla gran parte degli Stati membri tranne il nostro.
Vizi documentali attengono al 20% dei casi segnalati dal network (carenza o falsificazione di documenti relativi alla rintracciabilità). A seguire (19%) le adulterazioni [e sofisticazioni, ndr], vale a dire ipotesi di sostituzione, diluizione, rimozione o aggiunta di ingredienti per scopi fraudolenti. Trattamenti non permessi nel 13% delle fattispecie e infine violazione dei diritti di proprietà intellettuale (5,47%). Si tratta peraltro di un semplice esercizio di stile, non affatto rappresentativo dell’intero giro delle frodi alimentari in Europa. I casi registrati sono invero soltanto quelli di estensione transfrontaliera in relazione ai quali i punti di contatto degli Stati membri abbiano deciso, su base volontaria, di attivare una richiesta di cooperazione e assistenza.
Frode alimentare, zero in condotta
Il concetto di ‘frode alimentare’ è tuttora privo di una definizione condivisa a livello europeo. Zero in condotta alla Commissione europea che non è ancora riuscita a recepire in una proposta regolativa un concetto semplice e al contempo indispensabile, quale premessa di ogni altrettanto doverosa misura da intraprendere. Ai fini della gestione del rischio – da graduare in base alla classificazione di sua gravità e possibile estensione – e dell’irrogazione di sanzioni dissuasive. Basterebbe riferirsi al concetto elaborato da ‘Global Food Safety Initiative’ (GFSI), qui di seguito espresso.
‘Food Fraud is the collective term encompassing the intentional substitution, addition, tampering or misrepresentation of food/feed, food/feed ingredients or food/feed packaging, labelling, product information or false or misleading statements made about a product for economic gain that could impact consumer health’ (GFSI BRv7:2017).
La rete europea – in attesa di una definizione armonizzata di frode alimentare – ha identificato quattro criteri operativi per distinguere se un caso debba venire segnalato come ‘sospetto di frode’ o come semplice ‘non conformità’:
1) violazione di diritto. L’esistenza di una frode presuppone la violazione di una o più regole vigenti in UE. A tal uopo devono venire considerate, aggiunge chi scrive, anche le violazioni di norme nazionali (che rilevano, ad esempio, nell’identificare i prodotti attraverso la denominazione legale dell’alimento) e le pratiche commerciali sleali, (3)
2) Intenzionalità, da accertare mediante verifica di una serie di elementi. Per comprendere, ad esempio, se la non conformità possa venire motivata da indebiti vantaggi pecuniari (es. sostituzione di una specie ittica con altra di minor pregio),
3) guadagno. La non conformità fraudolenta deve sempre comportare, almeno nelle aspettative dei suoi responsabili (che possono venire vanificate dal controllo ufficiale) un [indebito, ndr] vantaggio economico,
4) inganno dei consumatori [o degli operatori, in qualsiasi fase della supply-chain, ndr]. L’inganno può anche comportare https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/controlli-il-ruolo-dellamministrazione-sanitaria/, ad esempio a causa di ingredienti allergenici non dichiarati in etichetta.
Niente di nuovo sul fronte occidentale. Si riafferma l’esigenza di superare una situazione di stallo che perdura da troppo tempo e nuoce, tra l’altro, alla reputazione della filiera agroalimentare europea. Laddove la frode costituisce reato in Italia e pochi altri Stati membri, semplice violazione amministrativa neppur meglio identificata in molti altri. (4) Per approfondimenti sul tema si segnala l’ebook gratuito ‘Sicurezza alimentare, regole vigenti e norme volontarie’.
Dario Dongo e Giulia Baldelli
Note
(1) V. ‘The EU Food Fraud Network and the System for Administrative Assistance, Annual Report 2018’, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/food-fraud_network_activity_report_2018.pdf
(2) Cfr. decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione, 22.10.15, ‘che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA») a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali’. Regolamento successivamente abrogato dal reg. UE 2017/625, che ha a sua volta introdotto apposite misure a contrasto delle frodi. Si vedano i precedenti articoli https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/controlli-pubblici-ufficiali-rating-degli-operatori-e-trasparenza-si-preannuncia-una-svolta, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/controlli-pubblici-ufficiali-le-misure-a-contrasto-delle-frodi-alimentari-previste-nel-nuovo-regolamento-ue-2017-625
(3) Le informazioni sono raccolte anche attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), operativo dal 1979, e il sistema informatico veterinario integrato (Traces) istituito a norma della decisione 2004/292/CE
(3) Dir. 2005/29/CE, recepita in Italia con il Codice del Consumo (d.lgs. 205/06). Direttiva di prossima abrogazione, con l’entrata in vigore della nuova direttiva UTPs (Unfair Trading Practices) https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pratiche-commerciali-sleali-è-direttiva
(4) Cfr. codice penale, art. 515, frode in commercio. Si veda l’articolo https://www.foodagriculturerequirements.com/approfondimenti_1/frode-in-commercio-ed-etichette-alimentari-i-casi-atipici.