Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 25.2.20, uno schema di disegno di legge sui reati in materia agroalimentare. Dopo una breve disamina dei delitti contro il patrimonio agro-alimentare, si illustra ora la parte del provvedimento che attiene ai ʹdelitti contro l’incolumità e la salute pubblicaʹ. (1)
Avvelenamento di acque o alimenti e contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e medicinali
Il delitto di ‘avvelenamento di acque o alimenti’ viene punito con la pena già prevista (reclusione non inferiore a quindici anni o ergastolo, nel caso di morte di una o più persone). Senza limitare la sua punibilità alla fase ʹprima che siano attinte o distribuite per il consumoʹ (in modifica all’attuale testo dell’articolo 439 del codice penale).
Il reato di ʹcontaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e medicinaliʹ sostituisce quello di ʹadulterazione o contraffazione di sostanze alimentariʹ. (art. 440 c.p.). Tali attività vengono punite quando da esse derivi un pericolo per la salute pubblica, anche nelle fasi successive al ʹprima che [le sostanze alimentari, ora acque, alimenti e medicinali, ndr] siano attinte o distribuite per il consumoʹ. La pena principale già stabilita, reclusione da tre a dieci anni, rimane invariata.
La responsabilità penale è estesa ʹa chiunque, nell’ambito di un’attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all’alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblicaʹ (nuova ipotesi di art. 440, comma 2, c.p.).
Il nuovo reato di ‘Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi’ si applica, ‘fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 439 e dall’art. 440’, a ‘chiunque, nell’ambito di un’attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica’. Ed ‘è punito con la reclusione da due ad otto anniʹ (nuovo art. 440-bis c.p.).
Introduzione di nuove fattispecie criminose
Ai reati precedenti si aggiungono le ulteriori fattispecie criminose di cui in seguito.
Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi. ‘Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 440 e 440-bis, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l’operatore del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità per il consumo degli alimenti, dei medicinali o delle acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere, immediatamente, al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente l’autorità amministrativa competente per la sicurezza degli alimenti e dei medicinali.
Alla stessa pena soggiace l’operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall’autorità competente per l’eliminazione del pericolo di cui al primo comma’ (art. 440-ter).
Un elemento di criticità si ravvede nell’affidare alla magistratura la valutazione sull’esistenza o meno dei presupposti da cui scaturisce l’obbligo di attivare un’azione correttiva, ai sensi del reg. CE 178/02 (articolo 19). Laddove – nella prassi applicativa delle norme generali e specifiche in tema di sicurezza alimentare – tuttora si riscontrano divergenze significative di approccio tra le stesse autorità sanitarie sui diversi livelli (locale, regionale, nazionale e UE).
Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose. ‘Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 440-bis, 440-ter, 441 e 443 mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo per la salute pubblica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni’ (art. 440-quater).
Questo reato si configurerebbe perciò in tutte le ipotesi di carenza o falsità delle informazioni – in etichetta e cartelli di vendita, ma anche in registri e/o menù dei pubblici esercizi e altre collettività (es. mense, catering) che assumano un https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/controlli-il-ruolo-dellamministrazione-sanitaria/. Informazioni tra le quali spiccano le notizie in merito alla presenza di allergeni nei cibi in vendita e a servizio.
Disastro sanitario. ‘Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 441, 443 e 445 derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anniʹ (art. 445-bis. V. nota 2).
Nozioni di alimento pericoloso o inadatto, adulterazione
La salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali ricevono tutela sulla base delle definizioni che seguono.
– Il ‘pericolo per la salute pubblica è valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo,
– l’alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all’articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione all’animale vivo o l’utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite,
– l’alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminatoʹ (art. 445-ter).
Le anzidette definizioni riprendono a grandi linee i concetti di ‘alimenti a rischio’ di cui al regolamento (CE) n. 178/02, articolo 14. Omettendo tuttavia di:
– richiamare l’esigenza di garantire la sicurezza dell’alimento per le ‘categorie vulnerabili di consumatori’,
– distinguere i concetti di pericolo e rischio. Un aspetto cruciale per valutare la concreta esposizione della salute pubblica a un effettivo (e non astratto) repentaglio,
– aggiornare tali concetti rispetto alle loro nozioni più aggiornate, contenute nel regolamento (UE) 2017/625.
Pene accessorie specifiche
La condanna per i delitti indicati dai nuovi articoli 439, 440, 440-bis, 440-ter, 445-bis del codice penale comporta l’applicazione di alcune pene accessorie specifiche. (3) Il divieto di ottenere (per un periodo che varia da 1 mese a 5 anni, ai sensi dell’articolo 30 c.p.):
– ʹiscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditorialiʹ;
– ʹl’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditorialiʹ.
La chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio ove il fatto è stato commesso, da 1 a 12 mesi, può venire disposta dal giudice ʹse il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specificaʹ.
La chiusura definitiva – ovvero la revoca di autorizzazioni, licenze, o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l’esercizio dell’attività – può invece venire disposta al ricorrere di entrambe le condizioni di particolare gravità del fatto e recidiva specifica (art. 448, comma 3 e 4, c.p.).
Delitti colposi contro la salute pubblica
Le pene detentive per i delitti colposi più gravi contro la salute pubblica sono soggette a un aspro aggravamento (art. 452 c.p.) Reclusione da 3 a 8 anni, anziché da 1 a 5, per ʹepidemiaʹ (art. 438 c.p.) e ʹavvelenamento di acque o di alimentiʹ con morte di una o più persone (439, comma 2, c.p.). Reclusione da 2 a 6 anni per il delitto di avvelenamento di acque o alimenti da cui invece non sia derivata alcun decesso umano (art. 439, c. 1, c.p.).
L’attribuzione a titolo di colpa degli altri delitti contro la salute pubblica (di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 441, 443, 445 c.p.) è viceversa soggetta a una riduzione più spiccata delle pene. Le quali vendono ridotte di due terzi (anziché da un terzo a un sesto). Sia pure, sulla base di pene edittali più gravi.
L’esigenza di una riforma organica del diritto alimentare e dei regimi sanzionatori appare evidente. (4) Ed è altrettanto chiara la necessità di garantire un’adeguata formazione dei magistrati incaricati di decidere su temi complessi come quelli in esame, per quanto attiene al diritto alimentare ed e alle nozioni tecniche di base su igiene e sicurezza, autocontrollo, sistemi di gestione del rischio.
Dario Dongo e Camilla Fincardi
Note
(1) ʹDei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinaliʹ è il nuovo titolo attribuito nello schema di ddl al Capo II, Titolo VI, Libro II, del codice penale).
NB: il testo adottato dal CdM sarà soggetto a esame politico, in Parlamento, che potrebbe comportare modifiche, anche sostanziali
(2) Gli artt. 441, 443 e 445 c.p. contemplano, rispettivamente, i delitti di ‘adulterazione o contraffazione di altre cose in danno alla salute pubblica’, ‘commercio o somministrazione di medicinali guasti’ e ‘somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica’
(3) Si aggiungono le pene accessorie già previste dall’art. 448 c.p., comma 1 e 2:
– pubblicazione della sentenza,
– interdizione da 5 a 10 anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese,
– pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale
(4) L’esigenza di una riforma organica del diritto alimentare in Italia è stata più volte sollecitata, anche da chi scrive, per diverse ragioni. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/al-nuovo-governo-alcune-proposte-per-il-settore-agroalimentare, https://www.foodagriculturerequirements.com/approfondimenti_1/al-governo-che-verrà-alcuni-spunti-di-programma-per-il-made-in-italy-agro-alimentare. Con invito a considerare, tra l’altro, l’adozione di criteri di governance di cui si riafferma la carenza