HomeSicurezzaDisegno di legge sui reati agroalimentari, i delitti contro la salute pubblica

Disegno di legge sui reati agroalimentari, i delitti contro la salute pubblica

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 25.2.20, uno schema di disegno di legge sui reati in materia agroalimentare. Dopo una breve disamina dei delitti contro il patrimonio agro-alimentare, si illustra ora la parte del provvedimento che attiene ai ʹdelitti contro l’incolumità e la salute pubblicaʹ. (1)

Avvelenamento di acque o alimenti e contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e medicinali

Il delitto di ‘avvelenamento di acque o alimenti’ viene punito con la pena già prevista (reclusione non inferiore a quindici anni o ergastolo, nel caso di morte di una o più persone). Senza limitare la sua punibilità alla fase ʹprima che siano attinte o distribuite per il consumoʹ (in modifica all’attuale testo dell’articolo 439 del codice penale).

Il reato di ʹcontaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e medicinaliʹ sostituisce quello di ʹadulterazione o contraffazione di sostanze alimentariʹ. (art. 440 c.p.). Tali attività vengono punite quando da esse derivi un pericolo per la salute pubblica, anche nelle fasi successive al ʹprima che [le sostanze alimentari, ora acque, alimenti e medicinali, ndr] siano attinte o distribuite per il consumoʹ. La pena principale già stabilita, reclusione da tre a dieci anni, rimane invariata.

La responsabilità penale è estesa ʹa chiunque, nell’ambito di un’attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all’alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblicaʹ (nuova ipotesi di art. 440, comma 2, c.p.).

Il nuovo reato di ‘Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi’ si applica, ‘fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 439 e dall’art. 440’, a ‘chiunque, nell’ambito di un’attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica’. Ed ‘è punito con la reclusione da due ad otto anniʹ (nuovo art. 440-bis c.p.).

Introduzione di nuove fattispecie criminose

Ai reati precedenti si aggiungono le ulteriori fattispecie criminose di cui in seguito.

Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi. ‘Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 440 e 440-bis, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l’operatore del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità per il consumo degli alimenti, dei medicinali o delle acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere, immediatamente, al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente l’autorità amministrativa competente per la sicurezza degli alimenti e dei medicinali.
Alla stessa pena soggiace l’operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall’autorità competente per l’eliminazione del pericolo di cui al primo comma’ (art. 440-ter).

Un elemento di criticità si ravvede nell’affidare alla magistratura la valutazione sull’esistenza o meno dei presupposti da cui scaturisce l’obbligo di attivare un’azione correttiva, ai sensi del reg. CE 178/02 (articolo 19). Laddove – nella prassi applicativa delle norme generali e specifiche in tema di sicurezza alimentare – tuttora si riscontrano divergenze significative di approccio tra le stesse autorità sanitarie sui diversi livelli (locale, regionale, nazionale e UE).

Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose. ‘Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 440-bis, 440-ter, 441 e 443 mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo per la salute pubblica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni’ (art. 440-quater).

Questo reato si configurerebbe perciò in tutte le ipotesi di carenza o falsità delle informazioni – in etichetta e cartelli di vendita, ma anche in registri e/o menù dei pubblici esercizi e altre collettività (es. mense, catering) che assumano un https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/controlli-il-ruolo-dellamministrazione-sanitaria/. Informazioni tra le quali spiccano le notizie in merito alla presenza di allergeni nei cibi in vendita e a servizio.

Disastro sanitario. ‘Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 441, 443 e 445 derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anniʹ (art. 445-bis. V. nota 2).

Nozioni di alimento pericoloso o inadatto, adulterazione

La salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali ricevono tutela sulla base delle definizioni che seguono.

– Il ‘pericolo per la salute pubblica è valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo,

– l’alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all’articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione all’animale vivo o l’utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite,

– l’alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminatoʹ (art. 445-ter).

Le anzidette definizioni riprendono a grandi linee i concetti di ‘alimenti a rischio’ di cui al regolamento (CE) n. 178/02, articolo 14. Omettendo tuttavia di:

– richiamare l’esigenza di garantire la sicurezza dell’alimento per le ‘categorie vulnerabili di consumatori’,

– distinguere i concetti di pericolo e rischio. Un aspetto cruciale per valutare la concreta esposizione della salute pubblica a un effettivo (e non astratto) repentaglio,

– aggiornare tali concetti rispetto alle loro nozioni più aggiornate, contenute nel regolamento (UE) 2017/625.

Pene accessorie specifiche

La condanna per i delitti indicati dai nuovi articoli 439, 440, 440-bis, 440-ter, 445-bis del codice penale comporta l’applicazione di alcune pene accessorie specifiche. (3) Il divieto di ottenere (per un periodo che varia da 1 mese a 5 anni, ai sensi dell’articolo 30 c.p.):

– ʹiscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditorialiʹ;

– ʹl’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditorialiʹ.

La chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio ove il fatto è stato commesso, da 1 a 12 mesi, può venire disposta dal giudice ʹse il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specificaʹ.

La chiusura definitiva – ovvero la revoca di autorizzazioni, licenze, o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l’esercizio dell’attività – può invece venire disposta al ricorrere di entrambe le condizioni di particolare gravità del fatto e recidiva specifica (art. 448, comma 3 e 4, c.p.).

Delitti colposi contro la salute pubblica

Le pene detentive per i delitti colposi più gravi contro la salute pubblica sono soggette a un aspro aggravamento (art. 452 c.p.) Reclusione da 3 a 8 anni, anziché da 1 a 5, per ʹepidemiaʹ (art. 438 c.p.) e ʹavvelenamento di acque o di alimentiʹ con morte di una o più persone (439, comma 2, c.p.). Reclusione da 2 a 6 anni per il delitto di avvelenamento di acque o alimenti da cui invece non sia derivata alcun decesso umano (art. 439, c. 1, c.p.).

L’attribuzione a titolo di colpa degli altri delitti contro la salute pubblica (di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 441, 443, 445 c.p.) è viceversa soggetta a una riduzione più spiccata delle pene. Le quali vendono ridotte di due terzi (anziché da un terzo a un sesto). Sia pure, sulla base di pene edittali più gravi.

L’esigenza di una riforma organica del diritto alimentare e dei regimi sanzionatori appare evidente. (4) Ed è altrettanto chiara la necessità di garantire un’adeguata formazione dei magistrati incaricati di decidere su temi complessi come quelli in esame, per quanto attiene al diritto alimentare ed e alle nozioni tecniche di base su igiene e sicurezza, autocontrollo, sistemi di gestione del rischio.

Dario Dongo e Camilla Fincardi

Note

(1) ʹDei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinaliʹ è il nuovo titolo attribuito nello schema di ddl al Capo II, Titolo VI, Libro II, del codice penale).

NB: il testo adottato dal CdM sarà soggetto a esame politico, in Parlamento, che potrebbe comportare modifiche, anche sostanziali

(2) Gli artt. 441, 443 e 445 c.p. contemplano, rispettivamente, i delitti di ‘adulterazione o contraffazione di altre cose in danno alla salute pubblica’, ‘commercio o somministrazione di medicinali guasti’ e ‘somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

(3) Si aggiungono le pene accessorie già previste dall’art. 448 c.p., comma 1 e 2:

– pubblicazione della sentenza,

– interdizione da 5 a 10 anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese,

– pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale

(4) L’esigenza di una riforma organica del diritto alimentare in Italia è stata più volte sollecitata, anche da chi scrive, per diverse ragioni. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/al-nuovo-governo-alcune-proposte-per-il-settore-agroalimentare, https://www.foodagriculturerequirements.com/approfondimenti_1/al-governo-che-verrà-alcuni-spunti-di-programma-per-il-made-in-italy-agro-alimentare. Con invito a considerare, tra l’altro, l’adozione di criteri di governance di cui si riafferma la carenza

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna e in diritto italo-francese presso l’Université Paris Nanterre, attualmente è iscritta al Master in Giurista e Consulente della Sicurezza alimentare presso l’Università di Bologna.

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