HomeSicurezzaCovid-19, fase 2. Le misure da applicare fino al 31 luglio 2020

Covid-19, fase 2. Le misure da applicare fino al 31 luglio 2020

Covid-19. Il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 introduce nuove misure per estendere la fase 2 alle attività economiche e sociali finora sospese. E il progressivo ripristino della libertà di movimento. (1) Un approfondimento sulle regole stabilite fino al 31 luglio 2020.

Attività economiche e produttive

‘Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale’. (DL 33/20, articolo 1.14)

Le ‘linee di indirizzo adottate il 16.5.20 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome – alla cui precedente illustrazione si fa richiamo – costituiscono quindi il punto di partenza a valere sull’intero territorio nazionale. Tenuto altresì conto delle misure in corso di pubblicazione presso le diverse Regioni. Il mancato rispetto dei contenuti delle linee guida, come si è visto, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e la chiusura delle attività ‘fino al ripristino delle condizioni di sicurezza’.

Ulteriori misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono venire adottate, ‘nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità’, con decreti del presidente del Consiglio dei ministri. Ovvero con altri ‘atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del’ DL 23.2.20 (convertito con modificazioni in legge 5.3.20, n. 13), o ancora con ordinanze regionali.

Libertà di movimento in Italia

A partire dal 18.5.20 vengono meno i limiti alla circolazione degli individui all’interno di ogni Regione.

Nuovi limiti possono venire introdotti, solo su specifiche aree dei territori regionali, in caso di ‘particolare aggravamento della situazione epidemiologica’ (articoli 2, 3).

Fino al 2.6.20 sono vietati gli spostamenti in una Regione diversa da quella ove ci si trova. Salvo che ‘per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute’, o per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Con autocertificazione.

Dal 3.6.20, gli spostamenti interregionali possono venire limitati solo con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), ‘su specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree’. (2)

Non sono ammesse di conseguenza le enclavi su arbitrio dei presidenti delle Regioni, che il reggente Vincenzo De Luca si ostina a minacciare in Campania. (3)

Libertà di movimento da/per l’estero

Fino al 2.6.20 sono vietati gli spostamenti da/per l’estero. Fatti salvi i territori di Vaticano e San Marino, nonché i casi di comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute. In aggiunta al rientro presso i propri domicilio, abitazione o residenza.

Dal 3.6.20 la libertà di spostamenti da/per l’estero può venire limitata soltanto con DPCM. ‘Anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico’.

Quarantena

Le persone sottoposte a quarantena mediante provvedimento dell’autorità sanitaria – ‘in quanto risultate positive al virus COVID-19’ – sono soggette a divieto assoluto di mobilità, al di fuori dell’abitazione o dimora in cui si trovino.

Il divieto si applica fino all’accertamento della guarigione. Ovvero al ricovero in una struttura sanitaria o in altra struttura. È evidente peraltro come la mobilità debba essere preclusa fino a guarigione accertata anche in ipotesi di ricovero.

La violazione del divieto di isolamento in quarantena integra un reato contravvenzionale punito con l’arresto fino a un anno e ammenda. Pena aumentata se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria. (4)

‘Quarantena precauzionale’

La ‘quarantena precauzionale’ viene invece applicata ‘con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19’. (5) Ma cosa vuol dire?

Ragionando a contrario questa ipotesi non comporta il divieto di mobilità, poiché esso viene espressamente circoscritto ai casi di positività al nuovo coronavirus. Se si vietasse di uscire a tutti i conviventi di persone infette, del resto, si dovrebbe organizzare servizi di consegna a domicilio dei beni essenziali che neppure la GDO è riuscita a offrire, in 2 mesi di emergenza (!)

Socialità

La socialità vis-à-vis continua a venire regolata con il lessico delle norme di pubblica sicurezza. È così ‘vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.’ Un diktat solo apparente, poiché smentito dalle stesse previsioni di riapertura di uffici pubblici e attività commerciali.

La ratio è evidentemente quella di prevenire rischi di contagio per contatto diretto che in caso di SARS-CoV-2, si sottolinea, può avvenire anche tramite persone infette bensì asintomatiche. Il contatto diretto deve perciò venire impedito – al di là delle relazioni stabili e strette (conviventi, partner) – mediante:

distanze di sicurezza interpersonali, da rispettare con rigore sempre e ovunque, fatti salvi i soli casi di aiuto alle persone con disabilità,

– utilizzo di mascherine, prescritto sempre negli ambienti chiusi sull’intero territorio italiano (dal DPCM 26.4.20). Ove del caso prescritto anche negli spazi aperti, sulla base di ordinanze regionali (da verificare di Regione in Regione).

Qualora le persone effettivamente rispettino le distanze di sicurezza – e, a seconda dei casi, le prescrizioni stabilite nei singoli ambienti nonché l’uso delle mascherine – non si configura dunque, ad avviso di chi scrive, la fattispecie di ‘assembramento’ vietata dalla norma. Fatte salve le ulteriori limitazioni di cui a seguire.

Eventi e manifestazioni

In attesa di ulteriori provvedimenti governativi, che seguiranno a tempo debito, ‘le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico’ si potranno svolgere – ‘ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici’ – solo a seguito di ordinanze regionali. Con le modalità ivi stabilite.

Altre attività sociali

Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione professionale e universitaria – sono svolte con modalità a definirsi con provvedimenti governativi o regionali. Le funzioni religiose a loro volta si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle rispettive confessioni.

‘Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.’ (DL 33/20, articolo 1, comma 9 e 10)

I sindaci possono comunque disporre ‘la chiusura  temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.’ 

Monitoraggio e variazioni regionali

Le Regioni hanno obbligo di comunicare ogni giorno – a ministero della Salute, ISS (Istituto Superiore di Sanità) e Comitato tecnico-scientifico – l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, ‘in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale’. 

Su tali basi i presidenti delle Regioni, informando contestualmente il ministro della Salute, possono ‘introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive’.

Per approfondimenti su misure di precauzione e DPI (dispositivi di protezione individuale) si fa richiamo al Volume I – Persone della trilogia ‘COVID-19, abc’. Per approfondire invece le buone prassi da applicare nei diversi settori operativi, con particolare riguardo a quello alimentare, si consiglia la lettura del Volume II – Società.

Dario Dongo

Note

(1) Decreto legge 16.5.20 n. 33. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00051). In GU Serie Generale 16.5.20 n. 125, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg

(2) DL 16.5.20 n. 33, articolo 1.3. Con richiamo al DL 25.3.20 n. 19, articolo 2

(3) Fase 2, De Luca non firma l’intesa Stato-Regioni: “Lunedì la Campania non riapre”. TGCom24. 17.5.20, https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/fase-2-de-luca-campania-non-ha-firmato-intesa-stato-regioni_18388586-202002a.shtml

(4) DL 33/20, articolo 1.6. Con richiamo a Testo unico leggi sanitarie (RD 27.7.34 n. 1265) articolo 260

(5) (4) DL 33/20, articolo 1.7

Articoli correlati

Articoli recenti

Commenti recenti