Controlli pubblici ufficiali sulle filiere alimentare e mangimistica. I decreti legislativi 193/07 e 194/08 devono venire adeguati al regolamento UE 2017/625. E i ministeri effettivamente vi si dedicano, nel segreto di Pulcinella, con uno schema di decreto che tuttavia denota una scarsa attenzione alle regole europee vigenti. Bozza e commenti a seguire.
Controlli pubblici ufficiali, reg. UE 2017/625
Il reg. UE 2017/625 – https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/controlli-il-ruolo-dellamministrazione-sanitaria/ – ha finalmente esteso l’ambito di applicazione del regolamento ‘controlli ufficiali’ alle filiere agroalimentare e zootecnica nel loro intero corso:
– from seed to fork, a partire dalla genetica delle sementi e l’immissione deliberata di OGM vecchi e nuovi nell’ambiente,
– sicurezza chimica e biologica. Protezione delle piante contro organismi nocivi, traffico e l’impiego di pesticidi e altri agrotossici,
– salute e benessere animale, estesi agli animali non destinati alla filiera alimentare (es. animali da compagnia, pet food)
– from feed to fork, estensione del concetto di pericolo a tutto ciò che possa incidere sul benessere animale (oltreché sulla salute delle piante, e la rischiosità di alimenti e mangimi), (1),
– prodotti bio, DOP e IGP (al di fuori di quelle che attengono alle bevande alcoliche)
– certificazioni di qualità, ivi comprese quelle su base volontaria. Le quali possono rilevare, tra l’altro, ai fini del rating degli operatori.
Il nuovo regolamento si distingue altresì, rispetto al ex reg. CE 882/04, per la nozione di pericolo (articolo 3, comma 23, 24). La quale appunto riferisce non solo agli effetti sulla salute umana e animale, ma anche su quella ‘vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente’. Sono inoltre previste alcune misure volte a contrastare e reprimere le frodi. (2)
I controlli pubblici ufficiali che ricadono sotto questo grande ombrello non sono perciò limitati agli ambiti agricolo, zootecnico e alimentare, ma investono di fatto l’intero ciclo della vita, vegetale e animale. Anche qualora non vi siano conseguenze dirette sulla produzione alimentare.
Il progetto di riforma nazionale
I tre ministeri dotati di svariate competenze nelle politiche alimentari hanno effettivamente avviato il progetto di aggiornamento dei d.lgs. 193/07 e 194/08. (3) Meglio tardi che mai, dopo 2 anni e mezzo dall’adozione del regolamento UE 2017/625. La procedura di consultazione adottata è purtroppo quella caratteristica delle amministrazioni statali italiane, del tutto priva di governance. Anziché procedere a una consultazione pubblica – come è prassi consolidata in Europa, in USA e numerosi altri contesti – i ministeri hanno fatto circolare le prime bozze solo tra una ristretta cerchia di rappresentanze di filiera. Perdendo così la preziosa occasione di raccogliere preziosi contributi da altri esperti di settore, nonché dagli stakeholders (parti sociali interessate, in area pubblica e privata).
Il documento di primaria rilevanza pubblica, che qui si allega nella bozza datata 1.8.19, riguarda appunto i controlli pubblici ufficiali sulle filiere alimentari e mangimistiche. Rivelando tuttavia una complessiva inadeguatezza rispetto ai criteri di sicurezza di alimenti e mangimi introdotti nell’ormai lontano 2002 dal General Food Law, nonché alla riferimento alla nozione di pericolo introdotta dal reg. UE 2017/625. (4) Si trascurano in particolare le ipotesi degli alimenti a rischio poiché inadatti al consumo umano, e quelle dei mangimi a rischio poiché in grado di nuocere alla salute degli animali (a prescindere da eventuali effetti su alimenti da essi derivati). (5)
Autorità competenti e sanzioni, i nodi al pettine
ll problema di base del sistema dei controlli pubblici ufficiali sulla filiera agroalimentare in Italia rimane irrisolto. Negandosi il doveroso coordinamento del Ministero della Salute sull’insieme delle attività ispettive ovunque condotte in Italia da parte di qualsivoglia autorità. L’amministrazione sanitaria – come chi scrive insiste a ribadire da una ventina d’anni ormai (6) – è l’unica autorità dotata delle competenze e risorse necessarie per l’analisi dei rischi legati appunto alla salute, animale e veterinaria. E invece, ancora una volta, si ripropone la sovrapposizione di competenze con i dicasteri delle Politiche Agricole e della Difesa. (7)
Il quadro sanzionatorio ipotizzato, a sua volta, è carente nei presupposti. Trascurando la punizione delle attività pericolose per la salute animale che non incidano sugli alimenti, quella vegetale, il benessere degli animali e dell’ambiente. Un vizio sostanziale che si riverbera anche sulle norme relative ai sequestri e ai provvedimenti di chiusura (temporanea o definitiva) di stabilimenti ed esercizi. In contrasto, ancora una volta, con il regolamento di base. (8) Le sanzioni, oltretutto, dovrebbero risultare ‘effettive, proporzionate e dissuasive’ (reg. UE 2017/625, art. 139). E invece, ancora una volta, esse appaiono forti coi deboli e deboli coi forti. (9) Con il risultato di rendere quasi ‘conveniente’, ai malintenzionati, frodare il fisco e mettere a rischio la sicurezza alimentare immettendo sul mercato i prodotti di stabilimenti privi di riconoscimento o registrazione. Sic!
Dario Dongo
Note
(1) Cfr. reg. CE 178/02, articoli 14 e 15
(2) Le frodi alimentari rimangono un serio problema a tutt’oggi irrisolto a livello europeo. Si vedano i precedenti articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/frodi-alimentari-un-problema-irrisolto-rapporto-eu-food-fraud-network, https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/frodi-alimentari-centro-di-conoscenza-ce, https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/fipronil-e-frodi-in-ue-il-bluff, https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni/iso-22380-prevenzione-frodi-alimentari, https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni/fssc-22000-prevenzione-frodi-e-tampering
(3) V. d.lgs. 193/07, Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. E d.lgs. 194/08, Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali. Tariffe previste all’allegato A, sezione 6 – stabilimenti di pertinenza dei SIAN (Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione)
(4) V. nota 1
(5) Esempi di mangimi a rischio poiché in grado di arrecare nocumento alla salute dei soli animali sono quelli di pet food falsamente presentati come monoproteici (o comunque destinati ad animali da compagnia che soffrano di intolleranze alimentari, v. https://www.greatitalianfoodtrade.it/pet-food/pet-food-3-su-4-fuorilegge) piuttosto che contaminati da sostanze tossiche (es. melamina)
(6) Si veda, da ultimo, l’ebook gratuito Sicurezza alimentare, regole cogenti e norme volontarie, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/sicurezza-alimentare-regole-cogenti-e-norme-volontarie-il-nuovo-libro-di-dario-dongo
(7) Il regolamento (UE) n. 2017/625 prescrive un ‘coordinamento efficiente’, da parte di un’unica autorità nazionale, per garantire la ‘coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali’ in ogni Stato membro (art.4.2). Ma come mai potrà, il punto di contatto nazionale designato, riferire a Bruxelles l’esito della vigilanza eseguita su base annuale (e aggiornare grazie a tali evidenze i programmi triennali), senza coordinare l’operato degli altri dicasteri?
(8) Cfr. reg. (UE) n. 625/2017, art. 138. Azioni in caso di accertata non conformità
(9) La carenza di proporzione e afflittività delle sanzioni nei confronti dei grandi operatori è già stata denunciata in relazione al d.lgs. 27/17 (nutrition & health claims) e al d.lgs. 231/17 (informazione al consumatore sui prodotti alimentari). Si veda l’ebook gratuito 1169 Pene. Reg. UE 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food
Allegato: revisione d.lgs. 193/07, bozza 1.8.19
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.