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Pacchetto Economia Circolare, attuazione in Italia a settembre 2020

Il ‘Pacchetto Economia Circolare’, pionieristica riforma della disciplina europea di rifiuti e imballaggi, trova attuazione anche in Italia. Mediante quattro decreti legislativi, applicati già a decorrere dal 26 settembre 2020.

Economia circolare in UE, i principi

L’economia circolare esprime un modello economico ove i residui di produzioni e consumi vengono reintegrati nei cicli produttivi. In una logica di rigenerazione, riutilizzo e recupero delle risorse naturali. Viene richiamata in più passaggi, tra i Sustainable Development Goals (SDGs) in Agenda ONU 2030, quale criterio-guida per ridurre l’impatto antropico sull’ecosistema. (1)

Il Pacchetto Economia Circolare, consta di quattro riforme, approvate il 18.4.18 dal Parlamento europeo:

1) direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,

2) dir. (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti,

3) dir. (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti,

4) dir. (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Obiettivi di riciclo e riduzione rifiuti

Il legislatore europeo ha definito precisi obiettivi di riciclo e di riduzione dei rifiuti da destinare a discarica:

– rifiuti urbani. Il tasso di riciclo dovrà raggiungere il 55% entro il 2025, il 60% nel 2030, il 65% nel 2035,

– rifiuti di imballaggi. Aumento del riciclo, fino a toccare il 65% nel 2025, il 70% entro il 2030. Con obiettivi diversificati per materiale,

– le discariche dovranno ricevere, entro il 2035, meno del 10% dei rifiuti.

In Italia vengono prodotti ogni anno circa 170 milioni di tonnellate di rifiuti. Il tasso di circolarità, sebbene più elevato rispetto alla media UE, rimane fermo al 17,1%. (2) I rifiuti d’imballaggio rappresentano l’8% del totale, quelli urbani meno del 20%. Alla crescita di questi ultimi, negli ultimi anni, è tuttavia corrisposta la chiusura di diversi inceneritori. (3)

Economia circolare, l’attuazione in Italia

L’attuazione del Pacchetto Economia Circolare in Italia consta di quattro decreti:

1) decreto legislativo 3.9.20 n. 116 sui rifiuti, (4)

2) d.lgs. 3.9.20 n. 118, relativo a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, (5)

3) d.lgs. 3.9.20 n. 119, relativo ai veicoli fuori uso, (6)

4) d.lgs. 3.9.20, n. 121, recante una nuova disciplina organica del conferimento di rifiuti in discarica. (7) Con divieto di smaltire in discarica, a partire dal 2030, tutti i rifiuti che risultino idonei al riciclaggio o ad altre forme di recupero.

Rifiuti, imballaggi ed etichettatura. D.lgs. 116/20

Il ‘decreto rifiuti’ – d.lgs. 116/20, ufficialmente in vigore dal 26.9.20 – modifica il Codice dell’Ambiente (d.lgs. 152/06) nelle parti che attengono a rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio. Con novità di rilievo per tutti i soggetti pubblici e privati che producono, trasportano e trattano rifiuti.

L’etichettatura degli imballaggi – anche quelli alimentari – è soggetta a nuove prescrizioni (d.lgs. 116/20, articolo 3.3). Con obbligo di informare gli utenti finali degli imballaggi, inclusi i consumatori, in merito a:

a) sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili,

b) ruolo degli utenti finali nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio,

c) significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato.

Le informazioni devono venire fornite ‘secondo le disposizioni del decreto legislativo 19.8.05 n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale’.

Responsabilità estesa del produttore

La responsabilità del produttore (Extended Producer Responsibility, EPR) viene estesa a ‘qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti’ (d.lgs. 116/20, art. 178-bis). Il decreto semplifica le procedure per l’istituzione di nuovi sistemi di EPR e istituisce un Registro nazionale dei produttori.

Un contributo finanziario viene introdotto in capo ai produttori per coprire, tra gli altri, i costi della raccolta differenziata e del successivo trasporto. Oltre ai costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi UE.

Tracciabilità dei rifiuti

Il Registro elettronico nazionale dei rifiuti (RenTri) – istituito con DL 14.12.18 n. 135, in sostituzione del fallimentare Sistri – è il fulcro di un nuovo sistema informativo e gestionale integrato. Le modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo saranno indicate in futuri decreti attuativi.

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali con non oltre dieci dipendenti. L’obbligo di conservazione dei registri e dei formulari viene ridotto da cinque a tre anni.

Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti

Il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti definisce i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche a cui le Regioni e Province autonome devono attenersi nell’elaborazione dei piani regionali (art. 198-bis). Con esplicito riferimento, tra gli altri, ai dati sulla produzione dei rifiuti distinti per tipo, quantità e fonte.

Le misure di prevenzione comprendono, tra l’altro:

– promozione e sostegno di modelli di produzione e consumo sostenibili,

– incoraggiamento di progettazione, fabbricazione e impiego di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, nonché utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione.

Prevenzione dei rifiuti alimentari

Una sezione specifica del Piano di cui sopra è dedicata al ‘Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari’ (art. 180). Sono definiti indicatori e obiettivi, qualitativi e quantitativi. Oltre a richiamare gli strumenti e misure introdotti nella legge 19.8.16, n. 166 (c.d. legge Gadda). In particolare:

riduzione della produzione di rifiuti alimentari in produzione agricola primaria, trasformazione alimentare, vendita e somministrazione, nonché nelle case,

– stimolo alla donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano. Con priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e alle rilavorazioni volte a ottenere prodotti non alimentari.

Rifiuti urbani, nuovi parametri

I nuovi parametri per la definizione dei rifiuti urbani comportano l’inclusione in questa categoria di vari per rifiuti finora classificati come speciali. (8) La definizione rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, e le relative norme di calcolo. Senza pregiudicare la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati (art. 183).

Il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) deve adottare entro il 31.12.20 le linee guida per aiutare i produttori nella classificazione dei codici rifiuto. Le aziende non sono obbligate a scegliere il gestore pubblico per la gestione dei rifiuti da loro prodotti. Nel caso in cui scelgano un operatore privato vengono detassate in proporzione alla quantità di rifiuti avviati al recupero (art. 238).

Riciclaggio dei rifiuti organici

I ministeri dell’Ambiente e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF), le Regioni e le Province Autonome devono dare priorità al riciclaggio rispetto ad altre modalità di gestione dei rifiuti organici.

I rifiuti organici dovranno venire differenziati e riciclati alla fonte, entro il 31.12.31, mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione ovvero raccolta differenziata, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati.

Il ministero dell’Ambiente stabilirà livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici, definendo precisi criteri da applicare ai relativi controlli (art. 182-ter).

Sanzioni

Fatta salva l’applicazione di norme penali, il decreto rifiuti introduce una serie di sanzioni amministrative pecuniarie da applicare al mancato rispetto delle sue norme. Con particolare riferimento all’iscrizione al Registro nazionale dei produttori e alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi (art. 258).

Dario Dongo e Giulia Torre

Note

(1) La scala di Lansink, paradigma a base del Pacchetto Economia Circolare, ha definito una gerarchia nella gestione dei materiali volta a prevenire e ridurre al minimo le quantità di rifiuti da destinare a smaltimento
(2) V. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190918-2
(3) ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani, edizione 2019https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2019/12/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2019

(4) D.lgs. 3.9.20 n. 116. Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(5) Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE (relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori) e la direttiva (UE) 2012/19 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(6) Attuazione della direttiva (UE) 2018/849, articolo 1, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
(7) Attuazione della dir. UE 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(8) Definizione di rifiuti urbani:
1. rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili,
2. rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati in allegato L -quater prodotti dalle attività riportate in allegato L -quinquies,
3. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta-rifiuti,
4. rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua,
5. rifiuti della manutenzione del verde pubblico come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché rifiuti che risultano dalla pulizia dei mercati,
6. rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5

Laureata in giurisprudenza, master in European Food Law, si occupa di legislazione agro-alimentare, veterinaria, agricola. Dottoranda alla Scuola per il Sistema Agroalimentare AGRISYSTEM, Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi in materia di novel food.

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