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Due diligence ed ESG, sostenibilità sociale e ambientale delle imprese, la proposta di direttiva UE

Il 23.2.22 la Commissione europea ha adottato la proposta di direttiva su due diligence ed ESG (Environment, Social, Governance), per garantire la sostenibilità sociale e ambientale delle grandi imprese che operino in UE. (1)

Si andranno così a definire la responsabilità delle sole Corporation per le violazioni di regole a presidio dei diritti umani e gli ecosistemi, ovunque perpetrate a monte delle loro filiere di approvvigionamento. Soprattutto nei settori ‘ad alto impatto’. (2)

1) Due diligence ed ESG. Obiettivi della direttiva

Obiettivo della direttiva è favorire lo sviluppo del mercato interno nella ‘completa transizione verso un’economia sostenibile’. La ‘dovuta diligenza’ (traduzione letterale di due diligence) aspira infatti a:

– responsabilizzare gli operatori economici, sui quali ricadranno i doveri di analizzare e mitigare i rischi di impatto negativo delle proprie filiere su diritti umani (es. lavoro minorile, sfruttamento dei lavoratori) e ambiente (es. inquinamento, perdita di biodiversità),

– garantire un approccio armonizzato, affinché le grandi imprese che operano in UE possano esercitare la due diligence e comunicare la ESG in condizioni di parità e trasparenza, nell’interesse condiviso degli stakeholders.

2) Campo di applicazione

2.1) Settori produttivi ‘ad alto impatto’

I settori produttivi ad alto impatto, indipendentemente dalla localizzazione delle filiere e dei loro comparti, sono:

– tessile, pellame e prodotti correlati (tessuti, abbigliamento e calzature inclusi), nelle fasi di fabbricazione e commercio all’ingrosso,

– agricoltura e allevamento, silvicoltura, pesca e l’acquacoltura, alimentare. Produzione primaria, trasformazione e commercio all’ingrosso di materie prime agricole, animali vivi, legno, cibi e bevande. In apparente sovrapposizione con il progetto di regolamento UE sulla due diligence nelle filiere di palma, soia, caffè, cacao e legname, (2)

– risorse minerarie (compresi petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metallici, nonché tutti gli altri minerali non metallici e i prodotti di cava). Estrazione e fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (tranne macchinari e attrezzature), commercio all’ingrosso di risorse minerarie, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metallici, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi).

2.2) Operatori responsabili

La Commissione europea propone di applicare la due diligence ESG a diverse categorie di imprese, stimate complessivamente in 2.600 circa:

– società a responsabilità limitata aventi sede in UE con oltre 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a € 150 milioni nell’ultimo esercizio finanziario,

– società a responsabilità limitata che operano nei settori produttivi ad alto impatto (v. paragrafo superiore) con più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale > 40 milioni di euro,

– imprese di Paesi terzi attive nell’Unione Europea con una soglia di fatturato generato in UE in linea con i due gruppi precedenti, a condizione che almeno il 50% del loro fatturato netto mondiale sia stato generato in uno o più dei settori produttivi ad alto impatto (v. supra).

2.3) PMI e pratiche commerciali sleali

Le PMI – che rappresentano il 99% delle imprese europee – non sono soggette ai requisiti generali di due diligence, prescritti alle sole grandi imprese di cui sopra. Dovrebbero invece ricevere tutela in quanto fornitori dei colossi obbligati ad applicare la due diligence.

Le pratiche commerciali sleali – finora regolate, almeno in teoria, nel solo settore agroalimentare (3) – dovrebbero quindi venire disciplinate nel più vasto campo di applicazione della proposta di direttiva in esame. Laddove è previsto che le grandi aziende garantiscano alle PMI:

– clausole contrattuali ‘giuste, ragionevoli e non discriminatorie’,

– sostegno economico al rispetto delle misure di due diligence ESG (Environment, Social, Governance), qualora esse mettano a repentaglio la redditività delle stesse.

3) Requisiti

3.1) Responsabilità delle grandi imprese

Le grandi imprese soggette agli obblighi introdotti nella proposta di direttiva (v. supra, par. 2.2) avranno responsabilità di integrare la due diligence in tutte le politiche aziendali (art. 5). Applicando un modello di sviluppo economico che consideri e includa i fattori ESG (Environmental, Social and Governance), attraverso:

a) una descrizione dell’approccio della società, anche a lungo termine,

b) un codice di condotta che descriva regole e principi che dovranno venire seguiti dalla società, i dipendenti e le società controllate,

c) una descrizione delle procedure messe in atto per attuare la due diligence, ivi incluse le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta. Tali procedure dovranno venire estese anche ai rapporti commerciali consolidati.

3.2) Requisiti specifici

Le procedure sopra descritte dovranno:

– individuare gli effetti negativi (reali o potenziali) sui diritti umani e l’ambiente che possano verificarsi nell’intero ambito della catena del valore. A tal fine, ‘ove opportuno’, dovranno venire eseguite consultazioni con i lavoratori e le altre parti sociali interessate, per raccogliere informazioni sugli effetti negativi effettivi o solo meramente potenziali (art. 6),

– prevenire o quantomeno ‘minimizzare’ i potenziali impatti ambientali negativi derivanti dall’attività propria e di tutte le imprese che operano lungo la catena del valore, mediante adozione di misure adeguate (art. 7),

– rendere pubbliche le proprie politiche di due diligence ESG (art. 11),

– adottare un piano specifico per garantire che il modello di business e la strategia dell’organizzazione siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C, in linea con l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (art. 15),

– nominare gli amministratori responsabili della vigilanza sull’attuazione della due diligence e la sua integrazione mediante idonee strategie di sostenibilità aziendale nel breve, medio e lungo periodo, tenendo in debita considerazione delle conseguenze su diritti umani e ambientali (art. 25, 26),

– individuare un rappresentante in UE, per le organizzazioni extra-UE, incaricato ad affrontare tutte le questioni necessarie per la ricezione e l’esecuzione della direttiva in esame (art. 16).

4) Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri UE dovranno:

– assicurare che gli operatori responsabili aggiornino ogni anno le loro politiche di due diligence ESG,

– garantire che ciascuno di essi adotti misure appropriate per identificare e prevenire effettive o potenziali conseguenze negative sui diritti umani e ambientali derivanti dalle proprie operazioni. E se del caso adottino ogni più opportuna misura per porre fine e ridurre al minimo i loro impatti negativi,

– istituire e mantenere una procedura di reclamo che possa venire attivata da sindacati, lavoratori e organizzazioni sociali attive nelle zone interessate nei confronti degli operatori responsabili. In ogni caso di legittime preoccupazioni in merito a impatti negativi, anche solo potenziali (art. 9),

– controllare l’efficacia delle politiche e misure di due diligence ESG e valutare i livello di prevenzione e riduzione al minimo degli impatti negativi (art. 10).

4.1) Vigilanza e procedure

I Paesi aderenti all’Unione Europea dovranno perciò anche:

– designare un’autorità di vigilanza e di controllo, che garantisca il rispetto da parte delle imprese della due diligence ESG (art. 17). I rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza parteciperanno alla Rete Europea di Autorità e di Vigilanza per facilitare e garantire il coordinamento e l’allineamento delle attività regolamentari, investigative e sanzionatorie e la condivisione di informazioni (art. 21),

– garantire il diritto a qualsiasi soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, di rivolgersi all’autorità dello Stato membro di competenza, in base alla propria residenza abituale, o sede legale, ovvero in base al luogo di lavoro o della presunta violazione. Qualora esso abbia motivo di ritenere, a fronte di circostanze oggettive, che un operatore responsabile non rispetti adeguatamente le disposizioni della direttiva (art. 20),

4.2) Protezione di whistleblower e sanzioni

whistleblower dovranno venire protetti, nei termini stabiliti dalla dir. UE 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto UE (art. 23).

Le sanzioni dovranno venire stabilite dagli Stati membri con un approccio improntato a efficacia, dissuasione – da promuovere anche mediante ordini di stop e remedy action – e proporzionalità al fatturato delle imprese (art. 20).

4.3) Responsabilità civile

La responsabilità civile delle imprese soggette agli obblighi di due diligence ESG dovrà inoltre venire introdotta negli ordinamenti nazionali (art. 22). Le imprese incorreranno in responsabilità civile, qualora nell’esercizio della propria attività causeranno impatti avversi e danni a diritti umani e ambiente, per aver disatteso gli obblighi di due diligence ESG.

Le imprese potrebbero venire dichiarate esenti da responsabilità nei soli casi di impatti avversi derivati dall’operato di partner indiretti, qualora esse dimostrino di aver posto in essere tutte le misure (contratti, audit) volte a prevenirli. Salvo dedursi tali misure oggettivamente insufficienti a ‘prevenire, mitigare, terminare o minimizzare la portata degli impatti avversi’.

5) Prossime fasi

Il progetto normativo su due diligence ESG verrà ora sottoposto all’esame politico di Parlamento Europeo e Consiglio per l’approvazione. Una volta adottata, gli Stati membri avranno due anni per recepire la direttiva nel diritto nazionale e comunicare i relativi testi alla Commissione.

I margini di miglioramento sono ampi, con preciso riguardo all’ambito degli operatori coinvolti e alla dimostrazione concreta di impegni e risultati raggiunti. Il passaggio dal greenwashing al valore effettivo delle azioni dovrebbe passare per tecnologie incorruttibili di registrazione dei dati fondamentali, come la blockchain pubblica. (4) Si vedrà.

Dario Dongo ed Elena Bosani

Immagine di copertina da Blagues & Dessins https://pin.it/58IFann

Note

(1) European Commission. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937. COM(2022) 71 final. https://bit.ly/3JgLyx3

(2) Dario Dongo. Due diligence, il progetto di direttiva UE sulle responsabilità socio-ambientali nella catena del valore. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.7.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/due-diligence-il-progetto-di-direttiva-ue-sulle-responsabilità-socio-ambientali-nella-catena-del-valore

(3) Dario Dongo. Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, d.lgs. 198/2021. L’ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 26.2.22, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pratiche-commerciali-sleali-nella-filiera-agroalimentare-d-lgs-198-2021-l-abc

(4) Dario Dongo. Blockchain pubblica e filiera agroalimentare, sostenibilità per chi produce e chi consuma. GIFT (Great Italian Food Trade). 28.2.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/blockchain-pubblica-e-filiera-agroalimentare-sostenibilità-per-chi-produce-e-chi-consuma

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