CBD naturale, la Corte di Giustizia UE dichiara illegittimi i divieti nazionali. La sentenza 19.11.20 chiarisce che gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) nei propri territori, qualora esso sia legittimamente prodotto in altri Stati membri mediante estrazione dalla pianta di Cannabis sativa L. nella sua interezza, infiorescenze comprese. (1)
Una settimana prima, il 12.11.20, la Commissaria europea Stella Kyriakides aveva dichiarato al Parlamento europeo di considerare il CBD una sostanza stupefacente. Senza peraltro fornire alcuna risposta alla richiesta di motivazione scientifica di tale assunto. La tentacolare lobby di Big Pharma continua a remare contro una filiera agroalimentare sostenibile e i numerosi protagonisti di un modello virtuoso di economia circolare sui vari territori del Vecchio Continente. Ma è ora di cambiare rotta, verso nuovi orizzonti.
Casus belli, vendita di olio con CBD per la ricarica di sigarette elettroniche
Il Tribunale penale di Marsiglia aveva condannato i due ex-amministratori di una società che distribuisce in Francia olio con CBD naturale per la ricarica di sigarette elettroniche. La normativa nazionale risalente al 1990 vieta infatti l’utilizzo per fini commerciali di prodotti derivati da parti diverse dalle fibre e semi di canapa. (2) E nel caso in esame il cannabidiolo, importato dalla repubblica ceca, era (ovviamente) estratto dalla pianta intera, comprensiva di foglie e fiori.
La Corte d’appello di Aix-en-Provence ha perciò richiesto alla Corte di Giustizia europea di pronunciarsi sulla conformità al diritto UE della normativa nazionale, nella parte in cui essa non ammette (e anzi, punisce con sanzione penale) la commercializzazione del CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro, per il solo fatto che esso sia stato estratto dalla Cannabis sativa L. nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e semi.
CBD, classificazione. Non si tratta di uno stupefacente
Il cannabidiolo, secondo i giudici di Lussemburgo, non può venire qualificato come ‘prodotto agricolo’. (3) Esso si inquadra infatti nella categoria dei ‘composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente’. Ma è escluso che si tratti di uno stupefacente.
Il diritto dell’Unione affida invero le definizioni di ‘sostanza psicotropa’ e ‘stupefacente’ alle rispettive Convenzioni delle Nazioni Unite, le quali non consentono di classificare il CBD in alcuna delle categorie. (4) E le attuali conoscenze scientifiche, sottolinea la Corte, non evidenziano effetti psicotropi né nocivi legati al consumo del CBD. (5)
CBD naturale, illegittimi i divieti nazionali ingiustificati
La Corte di Giustizia europea statuisce quindi l’incompatibilità del divieto francese alla vendita di CBD naturale con il principio di libera circolazione delle merci. La norma nazionale in esame va intesa come misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni ed è vietata ai sensi dell’articolo 34 TFUE (Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea).
‘Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente’ (TFUE, articolo 34).
I divieti nazionali potrebbero venire giustificati soltanto da obiettivi di tutela della salute pubblica, ai sensi dell’articolo 36 TFUE, a condizione però di dimostrare la loro idoneità e proporzionalità, in vista del raggiungimento di obiettivi specifici. (6) Il giudice nazionale di conseguenza, prima di applicare la legge restrittiva della libera circolazione nel Mercato interno, deve valutare con attenzione la sua effettiva fondatezza e proporzionalità. Sulla base di una valutazione scientifica del rischio e non di opinioni o considerazioni ipotetiche.
Precedente richiesta di chiarimenti del Parlamento europeo alla Commissione
Il 23.9.20 l’On.le Lucia Ďuriš Nicholsonová (SK) – presidente della Commissione Lavoro e Affari Sociali al Parlamento europeo – aveva presentato un’interrogazione scritta alla Commissione europea. (7) Annotando e richiedendo quanto segue:
– l’esecutivo europeo, dopo avere inserito il CBD nel registro dei Novel Food (a gennaio 2019, dopo varie giravolte), ha sospeso nel 2020 le procedure di autorizzazione frattanto avviate ai sensi del reg. UE 2293/15 (Novel Food Regulation), ipotizzando una sua possibile classificazione come stupefacente ovvero farmaco da esso derivato,
– perché ‘la Commissione ha deciso di inserire il CBD nel catalogo dei Novel Food e di creare incertezza giuridica sospendendo il processo di autorizzazione per i prodotti CBD, solo dopo che diversi Stati membri avevano sviluppato un mercato per questi prodotti, impiegando decine di migliaia di persone?’
– ‘su quali basi scientifiche la Commissione europea basa la sua attuale classificazione’, in palese contrasto con le recenti raccomandazioni dello Expert Committee on Drug Dependence (ECDD, 2018), secondo cui ‘i prodotti contenenti prevalentemente cannabidiolo (CBD) e non contenenti più dello 0,2% di THC dovrebbero essere esentati dal controllo internazionale’?
– ‘la Commissione ha intenzione di rivolgere raccomandazioni di voto agli Stati membri in relazione al lavoro della Commissione sugli stupefacenti?’ (7)
Commissione europea, stupefacente non-risposta
Stella Kyriakides, Commissaria europea per la salute e la sicurezza alimentare, ha impiegato 50 giorni per riscontrare le precise richieste contenute nell’interrogazione a firma dell’On.le Lucia Ďuriš Nicholsonová. E tuttavia, nella propria replica 12.11.20, non ha fornito neppure uno stralcio di pubblicazione scientifica a sostegno di un teorema la cui unica giustificazione possibile è un servigio a favore delle lobby di Big Pharma (v. successivo paragrafo).
La Commissione – senza fornire alcuna motivazione del suo operato – ha peraltro ammesso di avere ‘presentato all’approvazione del Consiglio’, il 16.10.20, ‘una proposta di posizione dell’Unione per la 63a sessione riconvocata dalla Commissione sugli stupefacenti [dell’ONU, ndr], in cui si voterà su queste raccomandazioni’. (8)
Big Pharma, la strategia delle lobby
Big Pharma continua a lavorare dietro le quinte, prima sulla Commissione Juncker e ora su quella guidata da Ursula Von Der Leyen, nonché sui governi degli Stati membri. Con una strategia articolata in due fasi:
– ostacolare il commercio di CBD naturale come ingrediente di integratori alimentari e cosmetici (2018-2019). Ottenendo la sua qualifica come Novel Food, sebbene diversi Stati membri lo avessero già autorizzato come ingrediente di food supplements. E il divieto del suo impiego (ma non anche quello del CBD sintetico, a dispetto dell’identità chimica) quale ingrediente cosmetico,
– classificare il cannabidiolo come stupefacente (2020), in modo da costringere i produttori di CBD naturale (in prevalenza microimprese e PMI) ad affrontare onerosi investimenti per adeguare i laboratori e le procedure alle GMP (Good Manufacturing Practices) stabilite nel settore farmaceutico, ovvero desistere. Così da concentrare un mercato molto promettente nelle mani dei pochi colossi farmaceutici che muovono i burattini di politica e amministrazione.
Farsa italiana
La politica e gli alti burocrati ministeriali in Italia paiono aver seguito, a loro volta, le indicazioni delle lobby farmaceutiche. Seguendo esattamente le due fasi della strategia di Big Pharma:
– prima (2016-2019), una lunga serie di tira-e-molla nell’applicazione della legge 242/16 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa). Con note di colore del ‘cazzaro verde’ (cit. Marco Travaglio) e una contraddittoria sentenza del Palazzaccio, (9)
– poi (2020), con un decreto del ministero della Salute recante falso ideologico nell’affermare, l’1.10.20, la natura stupefacente del CBD naturale. In barba a bibliografia scientifica uniforme di segno avverso, e perciò immotivato nella sostanza. (5) Al punto che lo stesso ministero, forse avvisato dei rischi di complicanze giudiziarie, ne ha sospeso l’applicazione due settimane dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 28.10.20. L’Agenzia delle Dogane e i Monopoli (ADM) frattanto, con determinazione direttoriale 13.10.20, ha vietato la vendita di liquidi da inalazione derivati da canapa naturale negli esercizi soggetti a sua licenza. (5)
Nuovi orizzonti
Il diritto a una buona amministrazione, cristallizzato nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (articolo 41) – come nella legge Bassanini in Italia (legge 241/90) – è stato calpestato barbaramente in ogni dove.
Le lobby di Big Pharma sono riuscite a scoraggiare e/o costringere al fallimento innumerevoli iniziative d’impresa agricola e trasformazione della canapa.
Mala politica e mala amministrazione hanno causato disoccupazione e perdita di opportunità in migliaia di giovani motivati al recupero di una filiera che in Italia risale al Medioevo, all’insegna della legalità e dello sviluppo rurale. La sentenza della Corte di Giustizia UE riporta luce in questo buio della ragione e gli Stati membri dovranno adeguarvisi al più presto. La filiera della ‘canapa buona’ non stupefacente intanto si organizza per un futuro più verde e la certezza del diritto. Anche con l’aiuto di chi scrive, fondatore tra l’altro di Globe Cann, la confederazione globale di questa filiera.
Dario Dongo
Note
(1) European Court of Justice (ECJ). Causa C-663/18, B S e C A contro Ministère public et Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Sentenza 19.11.20, su http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4B53F2A9CCC29E55FCC973544B7D92B8?text=&docid=233925&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14109384
(2) Decreto 22.8.90, recante applicazione dell’articolo R. 5132-86 del Codice della salute pubblica per la cannabis (JORF 4.10. 90, pag. 12041), come interpretato dalla circolare del ministero della Giustizia 23.7.18 n. 2018/F/0069/FD2, avente a oggetto il regime giuridico applicabile alle imprese che offrono in vendita al pubblico prodotti della cannabis (coffee-shop)
(3) La Politica Agricola Comune (PAC) rimane peraltro applicabile – per le varietà incluse nel registro delle specie botaniche ammesse in UE – alla canapa greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti trattata per la filatura. V. precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/canapa-industriale-ed-economia-circolare
(4) Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 21.2.71 (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 1019, n. 14956), Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, conclusa a New York il 30.3.61, modificata dal protocollo del 1972 (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 520, n. 7515)
(5) Dario Dongo. CBD, il cerchio si stringe. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.10.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/cbd-il-cerchio-si-stringe
(6) ’Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri’ (TFUE, articolo 36)
(7) Interrogazione scritta 23.9.20 dell’On.le Lucia Ďuriš Nicholsonová alla Commissione europea
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-005187_EN.html
(8) Risposta 12.11. della Commissaria Stella Kyriakides al Parlamento europeo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-005187-ASW_EN.html
(9) La Sezione del Riesame presso il Tribunale Penale di Genova ha peraltro fatto luce sulla non-applicabilità del TUS (Testo Unico Stupefacenti) ai derivati di Cannabis Sativa L. con tenori di THC inferiori allo 0,5%. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/cannabis-sativa-giustizia-al-tribunale-di-genova
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.