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Ricerca e sviluppo, credito d’imposta al 50%

Il Piano Nazionale Industria 4.0 prevede un credito d’imposta supplementare, fino al 50% degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione realizzati tra il 2015 e il 2020 . Poiché è facile smarrirsi nel dedalo di norme susseguitesi negli ultimi 6 anni, si propone un breve riepilogo sul c.d. bonus R&D.

Un credito d’imposta – di misura pari al 25% o al 50%, in ragione del tipo di spesa – viene accordato a tutte le imprese, di ogni settore e dimensione, che investano o abbiano investito in R&D. A prescindere dalla forma giuridica dell’impresa e dal regime contabile prescelto.

Bonus R&D, genesi e sviluppi

Gli incentivi all’innovazione vennero introdotti nel lontano 2013. (1) Negli anni a seguire sono peraltro intervenute numerose modifiche, in:

  • legge di stabilità 2015, (2)
  • legge di bilancio 2017, (3)
  • ‘decreto dignità’, (4)
  • legge di bilancio 2019. (5)

Il c.d. ‘decreto crescita ha sostanzialmente confermato tali previsioni, introducendo altresì agevolazioni a sostegno di progetti di R&D a favore di imprese che intendano adottare modelli di riconversione produttiva, in ottica di economia circolare. (6)

L’elenco completo delle agevolazioni può venire consultato sul sito web del MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico), nella pagina a ciò dedicata.

Bonus R&D, condizioni di applicabilità

Tutte le imprese – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato – sono ammesse ai benefici fiscali previsti dal bonus R&D. I quali si applicano anche a imprese basate all’estero che abbiano stabile organizzazione sul territorio italiano ovvero che eseguano attività di ricerca e sviluppo su commissione di soggetti esteri.

Il credito fiscale si applica alle spese incrementali per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, eseguiti e/o a eseguirsi tra l’1.1.15 e il 3.12.20. Il beneficio viene applicato direttamente sull’eccedenza soggetta ad agevolazione, fino a un importo massimo di 10 milioni di euro per ogni beneficiario. (7)

L’impresa che intenda usufruire dell’agevolazione fiscale deve predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto. Con ogni informazione utile a qualificare le attività, in quanto ammesse al credito d’imposta, e descriverne lo stato di avanzamento. (8). Le modalità di stesura della relazione e altri obblighi formali sono precisati in Circolare dell’Agenzia delle Entrate 10.4.19 n. 8. (9)

Bonus R&D, aliquote 50 e 25%

L’agevolazione è differenziata, dall’1.1.19, in relazione al contesto e al tipo di spese sostenute (10). Applicandosi le aliquote del 50% o 25%, alternativamente, a seconda dei casi:

– R&D svolta direttamente dall’impresa (intra-muros). In tale ipotesi, il maggior beneficio si applica ai costi di assunzione di personale direttamente impiegato nella ricerca, con contratto di lavoro subordinato (sia pure a tempo determinato). L’aliquota inferiore opera invece sui costi eccedentari relativi a personale amministrativo non direttamente coinvolto in R&D, nonché a collaborazioni basate su rapporti contrattuali diversi (es. partite IVA, Co.Co.Co.),

– ricerca e sviluppo commissionata a terzi (extra-muros). In questo caso, il 50% di credito d’imposta si applica alle spese sostenute nei contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, start-up e PMI innovative indipendenti. Il 25% riguarda invece gli accordi stipulati con altri soggetti.

L’acquisto di materiali, strumenti e attrezzature di laboratorio – nonché i servizi legati a competenze tecniche e privative industriali – direttamente utilizzati nell’attività di R&D sono altresì soggetti alle agevolazioni descritte, secondo i criteri indicati. Anche con riferimento alla realizzazione di prototipi o impianti pilota per la ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Dario Dongo e Selena Travaglio

Note

(1) V. D.L. 23.12.13, n. 145 (c.d. piano Destinazione Italia), art. 3. Convertito con modificazioni in legge 21.2.14, n. 9, non ha mai trovato applicazione poiché il decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo economico ha visto la luce solo il 27.5.15 (in G.U. 29.7.15, n. 174)

(2) Cfr. L. 23.12.14, n. 190, articolo 135

(3) Legge 11.12.16 n. 232, art. 1, comma 15-16

(4) D.L. 12.7.18 n. 87 (convertito in legge 9.8.18 n. 96), art. 8

(5) L. 30.12.18 n. 145, art. 1, comma 70-72

(6) D.L. 30.4.19, n. 34 (convertito in legge 28.6.19, n. 58), art. 26

(7) Legge 145/2018, art. 1, comma 70, lettera ‘b’

(8) L. 145/18, art. 1, comma 70, lett. ‘g’

(9) V. https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s

(10) V. legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 70, lettera ‘a’

(11) Idem c.s., lettera ‘c’

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