Lo schema di decreto legislativo volto ad attuare la direttiva UE sulle pratiche commerciali sleali – dir. UE 2019/633, c.d. UTPs (Unfair Trade Practices) – ambisce a escludere dal suo campo di applicazione le vendite degli imprenditori agricoli alle cooperative e organizzazioni dei produttori (OP) di cui essi siano soci.
Una pericolosa deviazione dalle regole UE, in un Paese ove il mondo cooperativo è protagonista nelle filiere di produzione agricola e alimentare. E le organizzazioni dei produttori hanno a loro volta un ruolo importante, destinato a crescere anche e proprio per rafforzare il potere negoziale dei produttori così aggregati.
Si intende dimostrare come e quanto la disapplicazione della direttiva in esame possa penalizzare i cooperanti e le cooperative, attraverso l’analisi di bilancio di una grande cooperativa piemontese, Compral Latte. #VanghePulite
1. Pratiche commerciali sleali, la dir. UE 2019/633. Genesi
La dir. UE 2019/633, come si è visto, rappresenta l’esito di due decenni di analisi sui gravi squilibri di potere che affliggono la filiera alimentare. Con effetti negativi su tutti i comparti, from farm to fork, nonché sulla competitività dei loro protagonisti – comunque organizzati – e sul mercato stesso. (1)
All’asimmetria dei poteri contrattuali si aggiunge infatti l’impossibilità di ricavare dati trasparenti e affidabili sulle dinamiche di mercato. Proprio perché le relazioni contrattuali complesse, di contenuto spesso ignoto, alterano i valori fondamentali degli scambi. (2) La disfunzione è perciò sistemica. (3)
2) Direttiva UTPs, l’ABC
La direttiva UTPs ha introdotto un elenco minimo, esemplificativo e non esaustivo, di requisiti e divieti da applicare ai contratti di fornitura delle derrate agricole e alimentari. Nonché ai servizi offerti dai relativi acquirenti ai fornitori. L’ABC a seguire.
A) Requisiti inderogabili
– obbligo di forma scritta dei contratti di fornitura, ove richiesti dai fornitori (con facoltà di rinforzare la loro tutela a livello nazionale, come l’Italia ha fatto prescrivendo in tutti i casi la forma scritta, all’articolo 62 della legge 27/2012),
– termini di pagamento a 30 e 60 giorni, rispettivamente, per le merci deperibili e non,
– valori di vendita non inferiori ai costi di produzione delle merci. E conseguente divieto di vendite sottocosto.
B) Divieti inderogabili
– modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura,
– cancellazione degli ordini di merci deperibili con breve preavviso (<30 giorni),
– pagamento di servizi non resi,
– abuso di informazioni confidenziali del fornitore da parte dell’acquirente,
– responsabilità del fornitore per il deterioramento di prodotti già venduti e consegnati,
– responsabilità del fornitore nella gestione di reclami per fatti non attribuibili a sua negligenza,
– divieto di ritorsioni commerciali e/o minacce, qualora il fornitore si avvalga dei diritti garantiti dalla direttiva.
C) Pratiche commerciali ‘grigie’
Alcune pratiche commerciali sono consentite solo se soggette a un accordo diretto chiaro e inequivocabile tra le parti:
– resi (o pagamenti) sui prodotti invenduti,
– listing-fee,
– altri servizi non richiesti, spese promozionali e pubblicitarie,
– trasferimento al fornitore di costi pubblicitari aggiuntivi rispetto a quelli che specificamente attengono ai suoi prodotti,
– pagamento per la gestione merci a seguito della consegna (es. logistica).
3) Cooperative e organizzazioni dei produttori, le ipotesi di deroga
Lo schema di decreto legislativo volto a recepire la direttiva UTPs (4) esclude dalla nozione di ‘contratti di cessione’ – e così, dall’applicazione delle regole – ‘i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi siano soci e a organizzazioni di produttori’ (articolo 2.1.e).
Il legislatore europeo non ha previsto però alcuna deroga a tali riguardi. Infatti:
– ‘il termine «fornitore» può includere un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni’ (dir. UE 2019/633, art. 2.1.4),
– i termini di pagamento (a 30 o 60 giorni) si applicano sempre, anche nelle cooperative, ‘ai pagamenti connessi alla vendita di prodotti agricoli e alimentari’. Con una sola, limitata deroga (che gli Stati membri possono comunque escludere, per la miglior tutela dei cooperanti) sui ‘pagamenti supplementari versati da una cooperativa ai propri membri’ (dir. UE 2019/633, considerando 17, ultimo cpv.).
4) Inammissibilità delle deroghe
Le anzidette deroghe dall‘applicazione dei criteri precisamente stabiliti dalla direttiva UTPs – in aggiunta ad altre inammissibili deroghe contenute nella legge delega (4) – riducono evidentemente i livelli di tutela degli imprenditori agricoli.
Tali deroghe non sono compatibili con quanto previsto nella direttiva UE 2019/633, laddove è stabilito che gli Stati membri possano solo rafforzare – e non anche diminuire – la tutela dei produttori. Seguendo l’esempio francese, a cui si è già riferito. (5)
Le OP come i consorzi agrari e le cooperative d’altra parte sono soggette alle stesse pressioni e dinamiche di mercato di altri fornitori. (6) Al di là degli obiettivi mutualistici contenuti nei loro statuti, peraltro stravolti nell’operazione Consorzi Agrari d’Italia, CAI S.p.A. alias Federconsorzi 2. (7)
5) Rischi per gli agricoltori, le OP e le cooperative
L’ipotesi di sottrarre gli imprenditori agricoli alle tutele previste nella direttiva UTPs – allorché essi conferiscano le proprie (e altrui) derrate in cooperative, ovvero le vendano attraverso le OP – non è solo in contrasto con il diritto UE, ma comporta una grave penalizzazione degli agricoltori.
Il rischio più concreto per gli agricoltori – oltre a venire esposti alle vendite sottocosto, per finanziare organizzazioni la cui gestione non è sempre brillante (un eufemismo) – è quello di subire ritardi di pagamento che la direttiva (UE) 2019/633 invece vieta categoricamente. Dalla teoria alla pratica, si richiama l’esempio della cooperativa Compral Latte di Savigliano (CN).
6) Effetti delle pratiche commerciali sleali sulle cooperative. Il caso Inalpi SpA – Compral Latte
L’analisi di bilancio 2020 di Compral Latte, a raffronto con il bilancio 2019, non mostra problemi di natura reddituale (indici EBITDA, ROI, ROE). Si evidenziano invece le criticità patrimoniali e finanziarie della cooperativa, causate dai ritardi di pagamento del suo unico cliente Inalpi SpA. Un circolo vizioso che comporta anche il pagamento delle forniture di latte agli allevatori cooperanti fuori dei termini di legge.
6.1. Posizione finanziaria netta
L’indebitamento netto di Compral Latte al 31.12.20, cioè la differenza algebrica tra debiti finanziari, disponibilità liquide e crediti finanziari (tributari), è aumentato di € 3,7 mln (+73%, da € 5,1 mln a € 8,8 mln) rispetto al 31.12.19. L’indebitamento bancario a breve è salito da € 7 mln a 10,6 mln (+51%).
Il tasso di indebitamento in rapporto all’EBITDA – che può venire inteso come il numero di anni necessari all’impresa per rimborsare il debito finanziario (basandosi sull’EBITDA, in quanto flusso di cassa ‘primario’) è cresciuto di 10 punti in 12 mesi, da 14,9 a 24,5 nel 2020. (9)
6.2) Crediti verso il cliente unico Inalpi SpA
I crediti al 31.12.20 sono aumentati di circa € 5,6 mln rispetto al 31.12.19 (da € 15,5 mln a 21,1 mln, +36%). L’incremento dei crediti – che per Compral Latte sono la posta principale dell’attivo corrente, in assenza di rimanenze a magazzino – rappresenta il principale fabbisogno finanziario (al di là dell’incremento dei beni strumentali, per la costruzione di una palazzina uffici da € 0,5 mln).
Il periodo medio di riscossione dei crediti al 31.12.20 è di 112 gg, contro i 93 gg al 31.12.19. Si annota come ciò esprima un ritardo medio di:
- 67 giorni, rispetto ai termini di pagamento delle merci deperibili ora prescritti in Italia (30 giorni fine mese data fattura, cioè in media 45 giorni),
- 82 giorni, a raffronto con il termine perentorio (30 giorni dalla consegna) fissato dalla dir. UE 2019/633.
6.3) Debiti commerciali
I debiti commerciali di Inalpi sono aumentati di €2,1 mln (da € 9,9 mln a € 12,1 mln, + 21% in 12 mesi). Essi rappresentano la principale fonte di finanziamento dell’impresa, a copertura dei crediti commerciali e degli investimenti per costruire la palazzina uffici.
I termini di pagamento dei fornitori sono saliti a 65 giorni, valore medio, al 31.12.20. 5 giorni in più rispetto al 31.12.19. Come del resto prevedibile, forse addirittura inevitabile, considerati i ritardi di pagamento di Inalpi SpA.
6.4) Capitale circolante netto
La capacità dell’impresa di fare fronte agli impegni finanziari nel breve termine viene espressa, in essenza, dal capitale circolante netto (differenza tra attivo corrente e passivo corrente). Poiché Compral Latte non ha magazzino, tale valore non risulta influenzato dai criteri di valutazione delle rimanenze.
Il capitale circolante netto di Compral Latte – che al 31.12.19 si attestava a € 700.000 (con attivo corrente > passivo corrente) – al 31.12.20 è risultato negativo per € 200.000. Il passivo corrente ha quindi superato l’attivo corrente, a causa del maggiore incremento dei debiti finanziari e commerciali rispetto a quello dei crediti.
7. Conclusioni provvisorie
Disapplicare la direttiva sulle pratiche commerciali sleali alle forniture di derrate agricole e alimentari dagli imprenditori agricoli alle cooperative e OP di cui essi siano soci è illecito e pericoloso.
L’apparente vantaggio competitivo così attribuito a cooperative e OP si traduce in oneri finanziari e sottocosto sull’anello più debole della filiera, i loro soci agricoltori e allevatori appunto.
In questo modo, d’altra parte, si rafforza il potere di queste organizzazioni intermedie. Non più a servizio di chi lavora la terra ma dei mangiapane a tradimento che ingrassano i loro compensi.
E il ‘governo dei migliori’ da che parte sta? #VanghePulite
Dario Dongo
Note
(1) Dario Dongo. Pratiche commerciali sleali, la direttiva UE 2019/633. GIFT (Great Italian Food Trade). 4.5.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pratiche-commerciali-sleali-la-direttiva-ue-2019-633
(2) I dati sono completamente oscuri laddove manchino addirittura gli accordi scritti di fornitura. Come è stato accertato dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, c.d. Antitrust) nel 95,2% dei rapporti con i fornitori della F.lli Pinna Industria Casearia S.p.A. (v. precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pastori-sardi-e-pratiche-commerciali-sleali-sanzioni-irrisorie-dell-antitrust-a-f-lli-pinna-e-altri-5-caseifici)
(3) La Commissione europea ha dato atto del bisogno di trasparenza sui mercati agroalimentari, ma il suo sistema ISAMM (Information System for Agricultural Market Management and Monitoring) è ancora del tutto inadeguato (v. articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/trasparenza-nella-catena-del-valore-lavori-in-corso). A maggior ragione serve introdurre borse merci telematiche, come chi scrive ha umilmente proposto (v. articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/una-borsa-merci-telematica-per-favorire-trasparenza-ed-equità-nella-filiera-alimentare)
(4) Dario Dongo. Pratiche commerciali sleali e legge di delegazione europea, analisi critica. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.4.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pratiche-commerciali-sleali-e-legge-di-delegazione-europea-analisi-critica
(5) Dario Dongo. Pratiche commerciali sleali, la lezione di Parigi a Coldiretti e Confindustria. GIFT (Great Italian Food Trade). 9.5.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/pratiche-commerciali-sleali-la-lezione-di-parigi-a-coldiretti-e-confindustria
(6) Dario Dongo. Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, le tutele che mancano. GIFT (Great Italian Food Trade). 26.4.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/pratiche-commerciali-sleali-nella-filiera-agroalimentare-le-tutele-che-mancano
(7) Si veda il paragrafo ‘Consorzi Agrari in CAI SpA, scopi mutualistici?’ nel precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/federconsorzi-2-alias-cai-spa-un-po-di-chiarezza
(8) Dario Dongo. Inalpi, intimidazioni e aggiornamenti. #VanghePulite. GIFT (Great Italian Food Trade). 12.9.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/inalpi-intimidazioni-e-aggiornamenti-vanghepulite
(9) Secondo gli analisti finanziari, un indice ottimale non dovrebbe superare 6. Se pure non si tratti di una regola aurea, dovendosi valutare in modo dinamico la capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni finanziari
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.