HomeIdeeNiente cibi estranei alla mensa scolastica, Cassazione  e buon senso

Niente cibi estranei alla mensa scolastica, Cassazione  e buon senso

La Suprema Corte di  Cassazione  riunita in  Sezioni Unite, il 30.7.19, ha negato il diritto degli studenti di consumare nei locali scolastici, in ora di refezione, cibi diversi da quelli offerti dalla mensa stessa. (1) No alla gamella portata a  scuola  da casa né al panino acquistato nei pressi, insomma. Dietro una pronuncia apparentemente schietta, una vicenda complessa che merita approfondimenti e riflessioni.

Torino, gli obiettori della mensa

La vicenda  è iniziata a novembre 2014, con la citazione in giudizio del Comune di Torino e del Ministero dell’Istruzione (MIUR) da parte di 38 genitori di alunni delle scuole comunali elementari e medie. I quali chiedevano la statuizione del loro diritto di scegliere, per i propri figli, tra il cibo della mensa scolastica e altri cibi da consumare peraltro negli stessi locali. Una sorta di ‘obiezione di coscienza’, che i ricorrenti pretendevano venire riconosciuta quale diritto soggettivo perfetto.

Gli  ‘obiettori’  chiedevano quindi al Tribunale sabaudo di ordinare al Ministero di impartire ai dirigenti scolastici le opportune disposizioni affinché gli scolari potessero usare le mense scolastiche come ‘locali di servizio’ ove cibarsi liberamente coi pasti portati da casa o acquistati altrove. Il Comune a sua volta avrebbe dovuto astenersi dal porre limiti e divieti ostativi all’esercizio di tale asserito diritto.

Tribunale e Corte d’Appello, la  vexata quaestio

Il Tribunale di Torino  aveva rigettato le istanze in quanto non si configura ‘né un diritto alla prestazione del servizio mensa con modalità diverse da quelle previste dalla normativa vigente ovvero di un servizio alternativo interno alle scuole per coloro che intendono consumare il pasto domestico, né un diritto alla stessa istituzione del servizio mensa, essendo le famiglie libere di optare per il `modulo´ (il cosiddetto `tempo breve´) oppure per il tempo pieno o prolungato che prevedono il servizio mensa’.

La Corte d’Appello  accoglieva in parte il ricorso dei genitori-obiettori, dichiarando il ‘diritto dei genitori di scegliere per i figli tra la refezione scolastica e il pasto domestico da consumare nelle singole scuole e nell’orario destinato alla refezione’. (2) La formazione scolastica, soprattutto alle elementari e medie, comprende invero le attività didattiche ed educative, tra cui l’erogazione dei pasti. Garantire a tutti i bambini la possibilità di rimanere insieme nell’orario dei pasti sarebbe quindi solo importante un diritto soggettivo perfetto, ai sensi dell’art. 34 della Costituzione.

L’aspetto più critico  della questione – dal punto di vista della  sicurezza alimentare , con riflessi di diritto amministrativo e penale, oltreché civile – è tuttavia sfuggito all’esame dei giudici di merito. Come può il gestore della mensa consentire l’ingresso di cibi di provenienza esterna, non avendo possibilità di valutarne la sicurezza alimentare? Come può dunque, l’operatore responsabile  della ristorazione, garantire che eventuali contaminazioni fisiche (es. allergeni), chimiche e microbiologiche (es. E. Coli e STEC, salmonella) dei cibi portati da fuori non arrechino danno alla salute degli scolari e all’igiene dei locali?

Infine ma non da ultimo, quali servizi e a che titolo il fornitore dovrebbe precisamente offrire, in aggiunta a quelli precisamente descritti in appositi contratti d’appalto (che non prevedono la ‘assistenza al bivacco’ nei locali gestiti sotto propria responsabilità)? E chi assumerebbe i non trascurabili costi che ne deriverebbero, per l’adeguamento dei piani di autocontrollo (procedure e locali), l’assicurazione dei rischi ulteriori? Forse la scuola, o i genitori-obiettori?

Le tesi dei genitori-obiettori

Il diritto a portare il pranzo da casa  e consumarlo nell’orario e nei locali scolastici, nella tesi dei genitori-obiettori, costituirebbe espressione del diritto all’uguaglianza intesa come ‘pari opportunità’. La quale risulterebbe compromessa, laddove fosse preclusa la facoltà di rinunciare a un servizio facoltativo come quello della mensa. Si tratterebbe dunque di una ‘libertà personale’ dell’individuo (Costituzione della Repubblica italiana, articoli 2, 3 e 13). Più precisamente, di un’espressione del diritto all’autodeterminazione, alla salute e alla dignità degli alunni e delle famiglie in campo alimentare (Costituzione, articoli 2, 30 e 32). Oltreché dei principi in tema di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore, che verrebbero compromessi se un servizio facoltativo diventasse obbligatorio e condizionasse la partecipazione degli alunni a segmenti educativi.

Questa tesi  troverebbe avallo in un precedente del Consiglio di Stato, che ha annullato la delibera del Comune di Benevento ove si vietava la permanenza nei locali scolastici agli alunni delle scuole materne ed elementari dotati di cibi portati da casa o acquistati autonomamente. Il divieto di consumare pasti diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio non sarebbe compatibile, secondo i giudici amministrativi, contrasterebbe con una libertà che  ‘si esplica vuoi all’interno delle mura domestiche vuoi al loro esterno: in luoghi altrui, in luoghi aperti al pubblico, in luoghi pubblici’.  (3)

A ben vedere, questo tripudio delle libertà individuali potrebbe anche venire esteso alla scelta dei libri di testo o ad altri comportamenti, quali l’utilizzo di  smartphone  in classe e chissà che altro. Destituendo di fatto le basi dell’insegnamento e le responsabilità dei gestori dei plessi scolastici. I quali invece resistono – forse non a torto – nel sottoporre gli allievi a regole collettive. Ove possibile condivise con i rappresentanti dei genitori e degli studenti, i quali a loro volta hanno così occasione di apprendere la partecipazione ai processi decisionali, secondo regole obiettive. Educazione civica.

La  Cassazione risolutiva

Come sostenuto dai genitori, il ‘tempo mensa’ deve effettivamente ritenersi compreso nel ‘tempo scuola’, in linea con le finalità educative che sono proprie del progetto formativo scolastico. (4) Vi si aggiunge una funzione sociale che è tipica del convivio, il consumo del pasto ‘insieme’, cioè in comunità. ‘Non un incontro occasionale di consumatori di cibo, ma di socializzazione e condivisione (anche del cibo), in condizioni di uguaglianza, nell’ambito di un progetto formativo comune’.

La gratuità dell’istruzione  del resto, secondo giurisprudenza costituzionale, non implica di per sé la completa gratuità di tutte le prestazioni che possono venire associate al diritto allo studio. E in ogni caso i costi della mensa scolastica devono venire calcolati previa individuazione delle fasce di reddito, ove del caso fino alla gratuità.  Le istituzioni scolastiche – nell’ambito dell’autonomia organizzativa, oltreché didattica, loro conferita dalla legge – possono istituire il servizio mensa. Che si qualifica come servizio pubblico a domanda individuale, prestato in favore degli alunni che hanno optato per il “tempo pieno” e “prolungato” e, quindi, accettano l’offerta formativa comprendente la mensa.

L’istruzione scolastica  non è un luogo dove si esercitano liberamente i diritti individuali degli alunni (…) ma è piuttosto un luogo dove lo sviluppo della personalità dei singoli alunni e la valorizzazione delle diversità individuali devono realizzarsi nei limiti di compatibilità con gli interessi degli altri alunni e della comunità, come interpretati dall’istituzione scolastica mediante regole di comportamento cogenti, tenendo conto dell’adempimento dei doveri cui gli alunni sono tenuti, di reciproco rispetto, di condivisione e tolleranza’.

Nessuna discriminazione  dunque. Più semplicemente una scelta, dell’istituzione pubblica, che implica la possibilità di decidere le modalità di gestione del servizio di mensa. E così l’individuazione dell’impresa fornitrice e dei cibi offerti. Senza dimenticare, aggiungiamo noi, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) da rispettare negli appalti pubblici (c.d.  appalti verdi). Né trascurare l’educazione alimentare e l’equità nella salute, su cui è intervenuta di recente la Conferenza Stato-Regioni.

Dario Dongo e Giulia Torre

Note

(1) Cass. Civile, Sezioni Unite, sentenza  30.7.19 n.20504
(2) Corte d’Appello di Torino, sentenza 21.6.16
(3) Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 5156/2018
(4) Cfr. d.lgs. 63/17 (art. 6), d.lgs. 297/94 (art. 130.2), DPR 89/09 (art. 5), decreto interministeriale 6.7.10 n. 55

Laureata in giurisprudenza, master in European Food Law, si occupa di legislazione agro-alimentare, veterinaria, agricola. Dottoranda alla Scuola per il Sistema Agroalimentare AGRISYSTEM, Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi in materia di novel food.

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