L’inchiesta #VanghePulite ha sollevato dubbi sul modus operandi di Federconsorzi 2, alias CAI SpA, per quanto attiene all’incorporazione dei consorzi agrari in società di capitali, e la loro conseguente perdita della condizione legale di mutualità prevalente a favore dei soci (1,2).
Un parere legale pro-veritate dell’8 maggio 2020 a firma del professor avvocato Andrea Zoppini – indirizzato al Consorzio Agrario Nord-Est e di recente pervenuto alla nostra redazione tramite diversa fonte (in Allegato) – offre un’autorevole conferma ai dubbi e le critiche offerte da più parti.
1) Operazione Federconsorzi 2
Il caso sottoposto al professor Andrea Zoppini riguardava l’operazione Federconsorzi 2, come a suo tempo progettata e in parte realizzata nei mesi e gli anni a seguire.
Obiettivo dichiarato dell’operazione era la riorganizzazione e razionalizzazione delle attività dei Consorzi Agrari del Nordest, dell’Emilia, Centro Sud, Adriatico e Terrepadane. Il quale ultimo – come si è visto – è invece riuscito a resistere ai ripetuti attacchi del cerchio magico di Coldiretti (3,4,5).
Tutti i consorzi agrari sopracitati erano società cooperative a mutualità prevalente, ai sensi della legge 33 luglio 2009 n. 99, art. 9.
1.1) CAI e CAI Real Estate
L’operazione Federconsorzi 2 ha previsto:
– la separazione integrale, da parte di ciascun Consorzio, di ‘rami d’azienda’ costituiti da immobili dichiarati come strumentali allo svolgimento dell’attività tipica, impianti e attrezzature, capitale circolante, personale e relative passività, disponibilità liquide e una parte del debito finanziario;
– la costituzione, da parte di Società Consortile Consorzi Agrari S.c.p.A. (SCCA), di una società a responsabilità limitata (Consorzi Agrari d’Italia o CAI S.r.l.), da trasformare poi in società per azioni (CAI S.p.A.). Con trasferimento alla stessa, da parte di SCCA, di un ramo di azienda; (6)
– la sottoscrizione, da parte dei Consorzi Agrari e di Bonifiche Ferraresi S.p.A., di aumenti di capitale da liberarsi in denaro per quanto riguarda BF e mediante conferimento dei rispettivi Rami d’Azienda per quanto riguarda i Consorzi;
– il contestuale apporto da parte dei Consorzi in un’altra società di nuova costituzione, CAI Real Estate Srl, dei propri ‘rami d’azienda’ o meglio, patrimoni immobiliari, unitamente ad indebitamento di natura finanziaria, al fine di dare esecuzione ad un piano di dismissioni immobiliari e rimborso del debito bancario (7,8).
1.2) Accordo d’investimento e patti parasociali
Nell’ambito dell’operazione Federconsorzi 2 le parti intendevano realizzare:
– un accordo di investimento sull’operazione nel suo complesso
– un patto parasociale avente ad oggetto, tra l’altro, la disciplina della governance di CAI SpA (si veda successivo paragrafo 3)
– un patto parasociale tra i Consorzi per organizzare una ‘direzione unitaria’ delle loro scelte con riferimento a CAI.
2) Consorzi agrari e mutualità indiretta
Alcune attività mutualistiche prescritte ai consorzi agrari, quali:
– innovazione e miglioramento della produzione agricola
– predisposizione e gestione di servizi utili all’agricoltura, oltreché se del caso di
– operazioni di credito agrario di esercizio in natura e
– anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all’ammasso volontario
«possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Le attività che le predette società esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi» (legge 410/99, articolo 2-bis). (9)
2.1) Consorzi agrari, il ruolo dell’Assemblea
L’analisi dello statuto del Consorzio Agrario Nord-Est induceva il professor Andrea Zoppini a valutare la necessità di una sua riforma. L’Assemblea dei soci deve venire infatti coinvolta, in assemblea straordinaria, per:
– ‘prevedere espressamente che lo scambio mutualistico possa essere attuato anche in via indiretta consentendo ai soci di ottenere i vantaggi derivanti dalla partecipazione al Consorzio attraverso le società partecipate a valle’. Nonché
– assicurare ‘ai soci che non intendano concorrere alla variazione dell’oggetto sociale e del programma mutualistico nel senso sopra detto di esercitare il diritto di recesso’. E ove del caso
– affermare ‘la competenza dell’organo amministrativo del Consorzio ad assumere la successiva determinazione in riferimento al perfezionamento dell’Operazione e ai Conferimenti’.
2.2) Consorzi agrari, modifiche statutarie
‘Le decisioni sui diritti primordiali dei soci’ – secondo giurisprudenza del Tribunale di Roma – ‘esorbitano dai poteri di gestione degli amministratori e rientrano nella competenza implicita dell’assemblea, a prescindere dal tipo di società di capitali prescelto’. (10)
L’oggetto sociale dei consorzi agrari dovrebbe in ogni caso venire rivisto e ove del caso sottoposto a una modifica formale da parte dell’assemblea dei soci, come si evince dal parere del prof. Zoppini. ‘Tenuto conto che tale modifica, avendo incidenza sulla causa mutualistica e, quindi, su interessi primordiali dei soci (…) si risolve, di fatto, in una modifica sostanziale (…) dell’oggetto sociale, come tale riservata a deliberazione assembleare’.
‘Ove così non accada, trattandosi di società cooperativa a mutualità prevalente per legge potrebbe integrarsi una patologia in fatto del raggiungimento dello scopo mutualistico, con conseguente attivazione dei rimedi previsti dal codice civile’.
3) CAI SpA, i poteri straordinari del socio di minoranza BF SpA
L’accordo di investimento oggetto di esame, come sottolineato dal professor Zoppini, prevedeva che ‘in nessun caso, anche ad esito dell’aggiustamento delle partecipazioni, la partecipazione di BF potrà superare il 49,9%’.
Il patto parasociale relativo alla governance di Consorzi Agrari d’Italia (CAI) SpA, alias Federconsorzi 2, riserva tuttavia a Bonifiche Ferraresi SpA poteri straordinari sia in Assemblea, sia in Consiglio di Amministrazione.
3.1) BF, superpoteri in assemblea
Le delibere dell’Assemblea dei soci di CAI SpA aventi ad oggetto le c.d. ‘Materie Assembleari Rilevanti’, nondimeno, ‘potranno essere adottate esclusivamente con il voto favorevole delle Azioni di Categoria B’ attribuite alla sola BF.
‘Tra le Materie Assembleari Rilevanti rientrano, tra l’altro:
- fusioni e scissioni
- aumenti di capitale
- prestiti obbligazionari convertibili
- modificazioni dell’oggetto sociale
- modificazioni delle clausole statutarie relative ai quorum deliberativi dell’Assemblea, alle Materie Assembleari Rilevanti, alla composizione del Consiglio di Amministrazione, ai quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione e alle Materie Consiliari Rilevanti
- modificazioni delle clausole statutarie relative ai poteri dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale
- approvazione del budget, del business plan e delle loro modifiche
- destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di dividendi
- trasferimento di tutti o della maggior parte dei beni sociali attraverso un’unica operazione o più operazioni tra esse collegate
- scioglimento anticipato della Newco [CAI S.p.A., ndr]’.
3.2) BF, superpoteri nel CdA
CAI SpA deve venire amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Amministratori, tra 7 e 15, di cui:
– la metà (se del caso arrotondata all’unità superiore), di cui uno con funzioni di Presidente, designati dai Consorzi Agrari (azionisti di categoria A) e
– l’altra metà (se del caso arrotondata all’unità inferiore), di cui uno con funzioni di Amministratore Delegato, designati da BF SpA (Azionista di Categoria B).
I poteri straordinari del socio di minoranza BF SpA si esprimono in CdA nei seguenti termini:
– materie consiliari rilevanti. ‘Le delibere del Consiglio di Amministrazione inerenti alle c.d. “Materie Consiliari Rilevanti potranno essere adottate esclusivamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori nominati su designazione’ di BF
– casting vote. In caso di parità di voti in qualsiasi delibera del Consiglio di Amministrazione, prevarrà il voto determinante dell’Amministratore Delegato, nominato dal CdA tra gli amministratori designati da BF.
4) CAI SpA, quale governance?
L’avvocato Andrea Zoppini, professore ordinario di diritto civile presso l’Università di Roma Tre, nel parere pro-veritate in esame:
– dà atto del formale rispetto dei requisiti di partecipazione dei consorzi agrari alle società di capitali (si veda il precedente paragrafo 2), e tuttavia
– annota ‘il concreto dispiegarsi dei rapporti di forza tra le Parti come regolati dal Patto Parasociale BF (e, in particolare, al potere di veto riservato a BF nelle Materie Assembleari Rilevanti e nelle Materie Consiliari Rilevanti)’
– suggerisce ‘di spogliare il medesimo Patto [parasociale] di tutte quelle clausole che abbiano l’effetto in concreto di attribuire al socio BF un potere di eterogestione della Newco [CAI SpA] o, comunque, di depotenziare in termini sostanziali il requisito della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria in capo ai Consorzi, requisito che – sebbene soltanto in modo implicito – è evidentemente centrato e costruito sulla nozione di controllo’
– richiama il concetto di ‘controllo sostanziale’ espresso in giurisprudenza oltreché da CONSOB, che ‘inequivocabilmente ne aggancia l’accertamento alle dinamiche assembleari’, per ‘valutare anche l’opportunità di intervenire sul Patto Parasociale BF per eventualmente espungere non solo le prescrizioni che attribuiscono a BF il potere di veto in sede assembleare, ma anche quelle che conferiscono agli amministratori espressione del socio BF il potere di paralizzare l’adozione di determinate delibere in seno all’organo di gestione’. (11)
4.1) Profili di illegittimità e possibili conseguenze
‘L’eventuale introduzione (o permanenza) di previsioni di tal fatta potrebbe indurre a ritenere che, pur nella permanenza formale della titolarità in capo ai Consorzi della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, l’asse decisionale a livello manageriale — e quindi il controllo (…) – sia di fatto trasferito sul socio BF.
Le medesime previsioni quindi finirebbero per frustrare e, addirittura, far venir meno lo scopo mutualistico che i Consorzi debbono perseguire (…) e potrebbero conseguentemente integrare i presupposti per dar luogo a:
a) iniziative di segnalazione all’autorità giudiziaria da parte dei soci cooperatori (di tanti soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci), ai sensi degli artt. 2545-quinquiesdecies e 2409 cod. civ. per gravi irregolarità nella gestione in danno alla Società;
b) eventuali rilievi di irregolarità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (‘MISE’ [ora MIMIT, ndr] o ‘Autorità di Vigilanza’) all’esito di revisione cooperativa o di ispezione straordinaria volte a accertare la natura mutualistica dei Consorzi, la partecipazione dei soci allo scambio mutualistico con la Società e l’assenza di scopi di lucro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2545 quaterdecies cod. civ. e 4 e 8 del decreto legislativo 220/02);
c) scioglimento per atto dell’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 2454 septidecies cod. civ. e dell’art. 12 del d.lgs. 220/02, là dove il MISE dovesse accertare che i Consorzi non perseguono lo scopo mutualistico, ovvero non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti’. (12)
5) AAA Autorità di Vigilanza cercasi
Il professor Andrea Zoppini – già sottosegretario nel governo guidato da Mario Monti e consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – ha altresì segnalato ‘specifici precedenti in cui l’Autorità di Vigilanza, nel contesto di ispezioni straordinarie condotte presso consorzi, ha prestato particolare attenzione (…) al perseguimento degli scopi mutualistici del consorzio in via indiretta, attraverso la partecipazione in società di capitali, verificando nel concreto che l’ente lucrativo partecipato fosse effettivamente strumento per la realizzazione delle finalità mutualistiche (…)’.
L’autorità di vigilanza è peraltro oggi rappresentata dal ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) che è in effetti già intervenuto su vicende che riguardano l’operazione Federconsorzi 2. Non per vigilare sul controllo sostanziale di BF SpA, la mutualità e i capitali (7) bruciati ai Consorzi Agrari, bensì per accanirsi nei confronti di Terrepadane, l’unico tra i citati consorzi ad avere respinto l’assedio del cerchio magico di Coldiretti. E il TAR Emilia-Romagna ne ha censurato gli atti, sottolineando lo ‘sviamento del potere’ e la ‘deriva deviante e contraddittoria della discrezionalità del Ministero’. (5)
6) Conclusioni provvisorie
La ‘piramide di Gesmundo’ si conferma essere mal costruita sulla sabbia, dal punto di vista economico – come si è già osservato nei casi di AgriCorporate Finance, CAI Real Estate, Agri Centro Nord/Sud (13) – e dal punto di vista giuridico, come il parere in esame conferma.
I nomi dei protagonisti, ancora una volta, ricorrono. (13) Ancora però si attende un intervento determinato, per la tutela degli agricoltori italiani, affinché le autorità responsabili di vigilare sulle vicende qui richiamate vengano costrette ad adempiere ai loro doveri.
#VanghePulite
Dario Dongo
Allegato: Prof. Avv. Andrea Zoppini. Parere pro-veritate 8 maggio 2020
Note
(1) Dario Dongo. CAI SpA, Federconsorzi 2. La Grande Abbuffata di Federico Vecchioni e il cerchio magico di Coldiretti. GIFT (Great Italian Food Trade). 16.2.21
(2) Dario Dongo. Federconsorzi 2 alias CAI SpA, un po’ di chiarezza. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.3.21
(3) V. paragrafo ‘Terrepadane, agricoltori resistenti’, nel precedente articolo di Dario Dongo. Federconsorzi 2, AgriRevi, AIPO (Unaprol). Affari d’oro per il cerchio magico di Coldiretti. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.3.21
(4) Dario Dongo. Terrepadane respinge l’assalto del cerchio magico di Coldiretti. #VanghePulite. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.7.23
(5) Dario Dongo. Terrepadane, TAR Emilia-Romagna censura il Ministero delle Imprese. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.12.23
(6) CAI è stata costituita come S.r.l., si noti bene, al preciso scopo di poter affidare la stima degli immobili conferiti dai Consorzi Agrari a perizie private da essa stessa commissionate. E solo successivamente è stata trasformata in S.p.A., in modo da evitare la valutazione degli assets da parte di periti nominati dal Tribunale (come infatti prescritto per le SpA)
(7) Dario Dongo. Federconsorzi 2 e CAI Real Estate, i tesori immobiliari dei Consorzi Agrari. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.3.21
(8) Dario Dongo. Federconsorzi 2, CAI Real Estate Srl. Evasione o frode fiscale milionaria? #VanghePulite. GIFT (Great Italian Food Trade). 7.7.21
(9) Il rispetto di tale norma in CAI S.p.A. rimane dubbio, a fronte dei poteri straordinari riconosciuti al socio di minoranza BF SpA. Si vedano i paragrafi ‘Governance e asimmetrie’, ‘Illegittime denunciate’, nel precedente articolo di Dario Dongo. Consorzi Agrari d’Italia SpA, Federconsorzi 2? Il dossier dei veleni. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.1.21
(10) Così Trib. Roma 1.4.19 in Foro it., 2019-I, p. 2559; Trib. Roma, 12.6.19/10.10.19 in Foro it., 2020-I, p. 367
(11) Si veda il parere pro-veritate in Allegato, punti 31,32,33. Con richiamo a Comunicazione CONSOB 13.9.17, sul caso TIM (prot. 0106341)
(12) Parere pro-veritate in Allegato, punto 34
(13) Dario Dongo. AgriCorpoFiasco, Federconsorzi 2, Agriconfidi. Il collasso della ‘piramide di Gesmundo’. GIFT (Great Italian Food Trade). 17.12.22
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.