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Strumenti d’informazione alternativi all’etichetta, quali prospettive?

Il Ventennio che ci attende si caratterizza per una dittatura elettromagnetica, il 5G, che nostro malgrado accelererà i percorsi di interazione tra esseri umani e macchine, sotto l’egida del c.d. IoT (Internet of Things). Ancora però ci si trova a dover consultare etichette che straripano di notizie in varie lingue, per poter scegliere un prodotto alimentare a scaffale. Quali prospettive per gli strumenti d’informazione alternativi all’etichetta fisica?

Strumenti alternativi d’informazione, i presupposti normativi

Il legislatore europeo del decennio passato considerava, nel Food Information Regulation, l’ipotesi che gli operatori intendessero avvalersi di strumenti innovativi d’informazione. Si ipotizzava allora una sorta di ‘etichetta parlante’ che avrebbe potuto interagire con il consumatore, senza costringerlo a consultare etichette ridondanti di numeri e diciture in vari idiomi. (1)

Si intendono per ‘informazioni sugli alimenti le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale’ (reg. UE 1169/11, articolo 2.2.a)

Strumenti alternativi d’informazione avrebbero potuto consentire all’operatore responsabile, addirittura, di omettere dalle etichette alcune notizie obbligatorie. A condizione che le stesse fossero comunque di facile e immediato accesso a tutti i consumatori, prescindendo dalla loro disponibilità di smartphone o altri dispositivi. E soprattutto, a condizione che la Commissione europea adottasse le norme applicative di tale previsione.

Strumenti alternativi d’informazione, il letargo della Commissione europea

‘Al fine di assicurare che i consumatori possano beneficiare di mezzi diversi di fornitura delle informazioni obbligatorie sugli alimenti che meglio si adattano a certe indicazioni obbligatorie, a condizione che sia assicurato lo stesso livello di informazioni attraverso l’imballaggio o l’etichetta, la Commissione, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori e dell’ampio uso di tali strumento da parte dei consumatori, (…) può stabilire i criteri cui è subordinata la possibilità di esprimere determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall’apposizione sull’imballaggio o sull’etichetta’ (reg. UE 1169/11, articolo 12.3)

La Commissione europea è stata dunque attribuita della facoltà di adottare atti di esecuzione sulle modalità di applicazione dei criteri di cui sopra, ‘al fine di esprimere uno o più determinati dati specifici attraverso mezzi diversi da quelli riportati sull’imballaggio o sull’etichetta.‘ (2) Ma i funzionari di Bruxelles continuano a dormire. Il letargo è ormai quasi decennale, su questo come su altri temi ancor più importanti che attengono all’applicazione del Food Information Regulation. Uno su tutti, l’elenco ingredienti e la dichiarazione nutrizionale in etichetta delle bevande alcoliche. (3)

La soluzione a portata di mano

Uno standard globale d’informazione ai consumatori sui prodotti alimentari, a ben vedere, può venire sviluppato sulle basi del Global Standard Immagino, elaborato da GS1-Italy (ex Indicod ECR). Immagino raccoglie un’ampia serie di dati e notizie su ogni referenza a scaffale della distribuzione moderna in Italia. Viene da anni applicato all’informazione B2B (business to business), per ottimizzare la gestione di ordini e scorte. (4) Oltre a costituire la base per la compilazione di un catalogo elettronico sempre basato su standard globali.

Il linguaggio è perciò già definito, riconoscibile e inter-operativo (cioè leggibile dai sistemi gestionali e IT in uso presso la GDO, Grande Distribuzione Organizzata). Il nucleo delle informazioni di base, quelle obbligatorie, può semmai venire reso disponibile con un’interfaccia più marcatamente consumer friendly. Si tratta perciò solamente di dotare gli esercizi di vendita di scanner dei codici a barre o QR code, in modo da consentire la loro lettura anche a chi non sia dotato di uno smartphone. Una soluzione a portata di mano senza neppure un click, adottata da una decina d’anni almeno dal gruppo Ikea, per consentire la lettura dei prezzi dei piccoli oggetti a rotazione elevata.

Etichetta fisica e digitale

La confezione del prodotto, l’etichetta fisica può venire riservata a ospitare quelle sole notizie essenziali ai fini della scelta e del consumo dell’alimento in condizioni di sicurezza. Denominazione di vendita, quantità, lista ingredienti e TMC o scadenza, altre eventuali notizie di rilievo sanitario. (5) La Commissione europea potrebbe oltretutto semplificare in misura sostanziale la fornitura di alcune notizie primarie. Esercitando la delega già conferitale dal legislatore, a introdurre simboli e pittogrammi uniformi – a valere nell’intero mercato interno – che possano sostituire le diciture in più lingue (es. peso o volume, da consumare preferibilmente entro, etc.).

Al fine di assicurare che il consumatore benefici di mezzi di presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari diversi da parole e numeri, e purché sia assicurato lo stesso livello di informazione garantito da parole e numeri, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori, la Commissione può stabilire (…) i criteri cui è subordinata l’espressione di uno o più determinati dati specifici attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri’ (reg. UE 1169/11, art. 9.3).

L’etichetta digitale può a sua volta raccogliere l’interezza delle notizie obbligatorie, seguendo un apposito standard di informazione che ne garantisca l’effettiva trasparenza e facile comprensione. Nonché ogni altra informazione offerta su base volontaria, ivi comprese le garanzie che possano venire offerte da un sistema di blockchain rigorosamente pubblica e interoperativa.

Perché attendere ancora?

Dario Dongo

Note

(1) Le informazioni obbligatorie in etichetta ‘appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato’. E peraltro, ‘sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione’. Senza pregiudizio ‘a che tali indicazioni figurino in più lingue’. Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 15 (Requisiti linguistici)

(2) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 12 (Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti), comma 4

(3) Si veda anche https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/vino-zucchero-svelato

(4) È proprio grazie alle informazioni raccolte grazie allo standard Immagino che l’omonimo Osservatorio, presso GS1-Italy, offre a titolo gratuito i propri Rapporti sul mercato italiano della distribuzione moderna. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/il-carrello-della-spesa-in-italia-osservatorio-immagino-2018

(5) Si veda il precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/controlli-il-ruolo-dellamministrazione-sanitaria/

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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