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Sede stabilimento, decreti origine e scadenza latte, GIFT denuncia la Commissione al mediatore europeo

L’incertezza del diritto legata all’applicazione del d.lgs. 145/17 (sede stabilimento) e dei decreti ministeriali su origine pasta, riso, latte, pomodoro e latte ha superato ogni limite. Poiché la Commissione europea si ostina tuttavia a tollerare la sopravvivenza formale di norme nazionali inapplicabili – in quanto contrarie al diritto UE – GIFT (Great Italian Food Trade) ha denunciato il 22.1.20 la sua cattiva amministrazione all’Ombudsman. Mediatore europeo, ultima chiamata.

Le norme italiane segnalate a Bruxelles

Lo Stato italiano ha adottato, nel 2017, quattro decreti in tema di etichettatura degli alimenti:

– decreto legislativo 145/2017, recante obbligo di indicare la sede dello stabilimento di produzione (o se diverso, di confezionamento) sulle etichette dei prodotti alimentari Made in Italy,

– decreto ministeriale 26.7.17, sull’etichettatura obbligatoria dell’origine del grano nella pasta, (1)

– decreto ministeriale 26.7.17, in merito all’indicazione obbligatoria d’origine del risone nel riso,

– decreto ministeriale 16.11.17, circa l’indicazione obbligatoria d’origine del pomodoro.

Un ulteriore decreto, recante obbligo di indicare l’origine del latte in etichetta dei prodotti lattiero-caseari Made in Italy, ha a sua volta ricevuto una proroga di efficacia manifestamente illegittima, mediante DM 7.5.18.

L’etichettatura del latte fresco è altresì oggetto di un precedente vincolo nazionale che come si è già denunciato, nell’imporre una data di scadenza ex lege, causa ingiustificati sprechi alimentari.

Illegittimità delle norme italiane segnalate a Bruxelles

Tutte le disposizioni sopra citate incidono sull’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari, materia oggetto di disciplina armonizzata in UE. Oltre a qualificarsi come norme tecniche sulla commercializzazione delle merci. La loro efficacia è perciò condizionata al rispetto di apposite regole UE, che prescrivono la loro preventiva notifica alla Commissione europea e la sospensione dei relativi iter legis (per un periodo minimo di tre mesi, c.d. standstill period), in attesa del via libera di Bruxelles. (2)

Lo Stato italiano ha però adottato i provvedimenti segnalati in spregio delle regole europee applicabili. Mediante omissione della loro preventiva notifica a Bruxelles in alcuni casi, violazione delle regole sullo standstill period e delle prescrizioni ricevute da Bruxelles in altri casi. In palese violazione, tra l’altro, del Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE 34 e 36).

Il Tribunale di Roma (XVIII Sezione Civile, ordinanza 3.1.19 in procedimento n. r.g. 41840/2018, Andrea Oliviero vs Dario Dongo) ha riconosciuto l’inapplicabilità e inopponibilità ai terzi del decreto legislativo 145/2017 (relativo alla sede dello stabilimento). Ma la condanna dell’ex-viceministro alle Politiche Agricole non è bastata a riportare certezza nel diritto.

Documenti pubblici che lo scrivente ha sottoposto alla Commissione europea mostrano tuttavia una situazione di perdurante incertezza del diritto, causata anche da figure apicali nella pubblica amministrazione. Con conseguenti rischi non solo per gli operatori della filiera alimentare, tuttora esposti all’alea di contestazioni di norme illegittime, ma anche per i funzionari delle autorità di controllo. I quali rischiano di venire perseguiti personalmente per abuso d’ufficio, nel caso in cui essi contestino norme che dovrebbero invece disapplicare ex officio, poiché illegittime.

L’inedia della Commissione europea

La Commissione Europea ha ricevuto ripetute segnalazioni in merito all’inapplicabilità dei suddetti decreti italiani. Ed è stata anche messa in mora proprio da chi scrive, l’11.8.19, senza tuttavia fornire i doverosi riscontri.

Gli indolenti funzionari di Bruxelles continuano a venire meno al proprio dovere di vigilare sulla corretta applicazione dei Trattati. E anziché compiere il loro lavoro – come già in passato, in un simile episodio (3) – gli eurocrati osano addirittura arrogarsi l’arbitrio di decidere se e quando intervenire. E dunque, di contribuire all’alterazione della concorrenza nel Mercato interno.

I gravi danni agli operatori italiani

I principi di libera circolazione delle merci, corretto funzionamento del Mercato interno e competitività delle imprese europee ridondano in ogni dichiarazione e politica della Commissione europea. Ma vengono platealmente profanati dalla stessa istituzione, quando si tratti di avere cura degli interessi di milioni di PMI, microimprese e aziende agricole familiari soprattutto. (4)

La cattiva amministrazione della Commissione europea, in questi dossier, ha causato e tuttora causa danni incommensurabili ai diversi protagonisti della filiera agroalimentare italiana. Incertezze e timori, sanzioni amministrative illegittime e addirittura processi criminali. Laddove la macchina della giustizia, spesso animata da figure prive di competenze in diritto alimentare europeo, può costruire gironi danteschi. (5)

Ultima chiamata, Ombudsman

Il mediatore europeo dovrà ora ordinare alla Commissione di aprire una procedura di infrazione contro lo Stato Italiano, attraverso la procedura EU-Pilot. Per mettere fine a uno scempio che mette in pessima luce le istituzioni europee, oltre a quelle italiane. Ed è forse proprio il legame politico tra Roma e Bruxelles – ove il conte Paolo Gentiloni Silveri, firmatario di tutti i decreti fuorilegge, è ora Commissario agli Affari economici – a spiegare l’obbrobrio del diritto.

L’Ombudsman ha il compito di indagare sui reclami dei cittadini residenti e delle organizzazioni con sede in UE su casi di cattiva amministrazione da parte di istituzioni o altri organismi dell’Unione europea. Casi di comportamenti sleali, discriminazioni, ritardi ingiustificati o procedure scorrette come quelli appunto denunciati.

L’irlandese Emily O’Reilly (nella foto di copertina) è stata rieletta mediatrice europea dal Parlamento europeo (con votazione a scrutinio segreto in seduta plenaria, 320 voti su 600) il 3.12.19. Emily O’Reilly ha assunto tale incarico l’1.10.13 e si è già distinta per varie brillanti iniziative, quali lo stimolo della Commissione europea ad adottare un Codice di condotta. A lei dunque l’ultima chiamata, prima di dover ricorrere alla Corte di Giustizia.

E le associazioni di categoria? I corpi intermedi che dovrebbero rappresentare agricoltori e artigiani, industria e distribuzione non si sono visti né sentiti, nei tre anni di soprusi che i loro associati hanno subito. Vassallaggio al potere o conflitti d’interessi?

Dario Dongo

Note

(1) L’indicazione dell’origine del grano impiegato per produrre la semola utilizzata nella pasta è stata tra l’altro oggetto, in Italia, di una recente iniziativa dell’Antitrust. Si veda il precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-grano-in-etichetta-della-pasta-tre-naufragi-per-timore-dell-antitrust

(2) V. reg. UE 1169/11, dir. UE 1535/2015

(3) Cfr. Pilot 5938/2013/SNCO

(4) Dongo, Dario (2019). Food Regulations and Enforcement in Italy. Reference Module in Food Science. Elsevier, pp. 1–5. doi: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.21172-

(5) Tra i vari esempi lo scrivente ha riportato, da ultimo, l’atto di imputazione dei titolari di un bar-pasticceria a Firenze, sotto processo per frode (!), per non aver citato in etichetta la sede dello stabilimento ove alcuni dolci delle ricorrenze venivano prodotti. Una situazione kafkiana ove il delirante teorema accusatorio, in tal caso dei NAS, è stato ripreso dalla Procura della Repubblica senza alcun vaglio di (in)fondatezza giuridica

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