Galatine, ‘tavolette al latte’. A seguito della nostra denuncia – e della conseguente censura da parte dell’Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) – è stata rimossa la dicitura ingannevole ‘80% latte’. Le nuove etichette non brillano tuttavia per lealtà e trasparenza dell’informazione al consumatore. Brevi note.
Galatine, un caso esemplare di ‘milk sounding’
Great Italian Food Trade (GIFT) ha segnalato allo IAP e all’Antitrust, nel 2017, la pubblicità ingannevole delle Galatine portata avanti da Sperlari (allora di proprietà della svedese Cloetta, ora del gruppo tedesco Katjes International). Nella parte in cui veniva falsamente vantata la presenza di ‘80% latte’, a fronte di un contenuto di latte in polvere variabile, a seconda dei gusti, tra il 33 e il 40%.
L’Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), dopo avere esaminato la situazione, ha chiarito che ‘il ‘latte fresco’ non può essere considerato tout court un ‘ingrediente’ della caramella’ in questione. Diffidando perciò Sperlari dal riferire a tale ingrediente, poiché diverso da quello effettivamente impiegato (latte in polvere). (1)
Galatine, la favola del ‘latte fresco’ prosegue
‘Ci vuole un fiore’ – cantava Sergio Endrigo nel 1974, musicando Gianni Rodari – ‘per fare un tavolo’. Così ci vuole il ‘latte fresco’, recita l’etichetta delle Galatine nel 2018, per fare una caramella. Tra il fiore e il tavolo, come tra il latte fresco e le Galatine, il percorso non è però così immediato.
Le filastrocche per bambini sono ispirate alla fantasia e alla libertà dei testi. La pubblicità è invece soggetta alle regole previste da ‘Food Information Regulation’, (2) Codice del Consumo, Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. (3)
La favola del latte fresco invece prosegue. Con buona pace di quanto già chiarito dallo IAP sull’ingannevolezza del milk sounding, vale a dire del richiamo alla materia prima di base (latte fresco) sull’ingrediente polverizzato, che deriva da un processo di trasformazione intensivo. Come non detto, le nuove etichette millantano quanto segue.
‘Per fare le Galatine si parte dal latte fresco. [?] Tolta l’acqua, si ottiene una soffice polvere [?] di latte che diventa la base della nostra ricetta’.
Le autorità di vigilanza, ICQRF in primis, dovrebbero anzitutto verificare se e in quale misura il latte in polvere impiegato come ingrediente delle Galatine si distingua rispetto ad altri. Un peculiare processo di lavorazione, o una violazione di legge? (4)
Latte fresco e latte in polvere, quali differenze
Il latte in polvere, è opportuno chiarire una volta per tutte, non può venire paragonato al latte fresco. Né dal punto di vista nutrizionale, (5) né sotto altri profili. Le differenze tra i due prodotti sono evidenti, per quanto attiene in particolare al loro processo di lavorazione.
La produzione del latte in polvere si articola nelle seguenti fasi di processo:
– ricevimento e stoccaggio del latte crudo a +4°C,
– pastorizzazione, scrematura e standardizzazione. La pastorizzazione è prevista a 72°C. La scrematura ha luogo tramite separazione centrifuga di panna cruda. Durante la standardizzazione viene poi aggiunta la quantità di grassi necessaria (a seconda dei casi, in vista della classificazione del latte come scremato, parzialmente scremato o intero),
– evaporazione / concentrazione. Il processo inizia con il preriscaldamento del latte in diverse fasi (per non alterare le qualità organolettiche del prodotto), fino alla temperatura di 90° C. Il successivo stadio è rappresentato dalla concentrazione. Tale fase consente l’evaporazione dell’acqua contenuta nel latte, fino ad un valore di concentrazione di circa il 40%,
– spray dry. In tale fase, il prodotto si trasforma dallo stato liquido allo stato solido, mediante spruzzatura del latte liquido nell’aria calda di essiccazione. Questo procedimento si basa sull’atomizzazione del latte pastorizzato che viene spruzzato in minuscole goccioline, attraverso sottili ugelli, in una camera ove una corrente d’aria calda provoca l’ulteriore evaporazione dell’acqua presente, così da produrre la polvere di latte.
Dario Dongo
Note
(1) L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, c.d. Antitrust) si è invece limitata ad archiviare questo, come altri casi di ‘milk sounding’
(2) Cfr. reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36 in particolare
(3) Il Codice del Consumo, d.lgs. 206/05, attua la dir. 2005/29/CE, in attuale corso di revisione. Si veda l’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/pratiche-commerciali-sleali-nuova-direttiva-in-vista
(4) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 7.1.c
(5) I claim nutrizionali di tipo comparativo di cui al reg. CE 1924/06, articolo 9, sono invero ammessi solo tra alimenti che appartengano alla stessa categoria merceologica. La quale si identifica, come chiarito dalla Commissione europea (oltreché nelle Linee guida di Federalimentare, a suo tempo approvate dal Ministero della Salute), nella sola ipotesi di identità di materie prime, processi di lavorazione e occasioni di consumo
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.