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Fibre vegetali ed estratti, quali?

Sempre più spesso capita di intercettare le diciture ‘fibre vegetali’ ed ‘estratti vegetali’ in lista ingredienti di una gran varietà di prodotti. Quali fibre? Occorre specificare.

Gli ingredienti di origine vegetale vengono utilizzati in numerose preparazioni. Salse come maionese e pesto, alimenti vegetariani e vegani ready-to-eat, ma anche prodotti a base di carne. Su questi ultimi, alcuni vegetali apportano nitrati  che assolvono una funzione conservante analoga ai nitriti di origine minerale.

Le fibre vegetali possono inoltre contribuire al miglioramento della palatabilità, ovvero dei profili nutrizionali degli alimenti. Il regolamento Nutrition & Health Claims (1) consente tra l’altro di vantare in etichetta e pubblicità la presenza o ricchezza di fibre. (2)

Il regolamento Food Information to Consumers tuttavia non ammette il ricorso al nome della categoria ‘fibre vegetali’ – né di quella ‘estratti vegetali’ per designare i singoli ingredienti che vi appartengano. (3)

‘Tutti gli ingredienti presenti all’interno del prodotto vanno specificati in etichetta, anche quando si tratta di fibre vegetali e di estratti di cui andranno chiaramente esplicitati i vegetali da cui provengono’ (Nota Min. Sal., DGISAN, 12.9.17, n. 36275)

Sono perciò fuorilegge le etichette che riportano l’enigmatica locuzione ‘fibre vegetali’ nella lista ingredienti. Peggio ancora, i prodotti alimentari così contrassegnati possono risultare pericolosi per la salute di alcune categorie vulnerabili di consumatori.

Il rischio di sicurezza alimentare che si cela dietro imprecisati mix di fibre e/o estratti vegetali attiene in particolare agli ingredienti che esulano dalla lista degli allergeni di cui in Allegato II al regolamento UE 1169/11, e tuttavia risultano critici in relazione ad altre allergie alimentari o intolleranze. Piuttosto che nei non pochi casi di favismo. (4)

Le autorità sanitarie dovrebbero quindi intervenire con prontezza sulle etichette non conformi ai requisiti di sicurezza e ordinare le azioni correttive necessarie, laddove gli operatori responsabili non avessero già provveduto.

I consumatori allergici e intolleranti o comunque sensibili a sostanze di natura vegetale farebbero bene nel frattanto ad astenersi dall’assunzione di prodotti con ‘ingredienti nascosti’.

Dario Dongo

Note

(1) V. reg. CE 1924/06 e successive modifiche. Per quanto concerne i c.d. health claim, si veda a che il reg. UE 432/12, nel suo testo consolidato

(2) L’indicazione ‘fonte di fibre’, o analoga dicitura, è ammessa qualora esse raggiungano i 3 e i 6 g su 100 grammi di prodotto, ovvero 1,5 kcal su 100. Una quantità doppia è invece richiesta per l’utilizzo del nutrition claim ‘ad alto contenuto di fibre’, o ‘ricco di fibre’ (cfr. reg. CE 1924/06, Allegato)

(3) Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato VII, Parte B

(4) I requisiti di etichettatura, si noti bene, adempiono anche a funzioni di garanzia della sicurezza alimentare. La quale non si esaurisce nella citazione di allergeni o sostanze ‘sensibili’ (es. caffeina e chinino, fonti di fenilalanina, acido glicirrizinico) ma si estende al dovere di precisare gli ingredienti secondo le apposite modalità prescritte dalle norme vigenti. In ottica di tutela della generalità dei consumatori vulnerabili (cfr. reg. CE 178/02, articolo 14)

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