Dal 20 luglio 2016 gli alimenti senza glutine – finora classificati come dietetici – confluiscono nella categoria degli alimenti comuni, come previsto dal Regolamento UE 609/2013, che ha abrogato la direttiva 2009/39/CE sugli ADAP (Alimenti dietetici e per una alimentazione particolare).
Decaduta la registrazione
In conseguenza della nuova normativa, decade l’obbligo di registrare e notificare al ministero della Salute gli alimenti etichettati come “senza glutine”, vale a dire con un residuo massimo di glutine inferiore ai 20 mg/kg, realizzati con materie prime naturalmente prive di glutine o sottoposti a processo di deglutinizzazione.
Le nuove diciture in etichetta
Le nuove diciture ammesse per qualificare gli alimenti privi o a ridotto contenuto di glutine sono già utilizzabili, come precisato dalla nota diramata il 7 luglio 2015 dal ministero della Salute.
E sono:
1 – “senza glutine”. Tale indicazione può essere seguita dalla dicitura
- “adatto alle persone intolleranti al glutine” o
- “adatto per i celiaci”, se l’alimento è naturalmente privo di glutine (quindi non formulato specificamente per i celiaci).
2 – “con contenuto di glutine molto basso”. Questa indicazione è utilizzabile solo per alimenti contenenti nella composizione ingredienti degluteinizzati.
Alimenti formulati ad hoc per i celiaci
Una ulteriore differenziazione è tuttavia prevista all’articolo 3 del regolamento 828/2014, che consente l’adozione di due ulteriori diciture:
1 – “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”
2 – “specificamente formulato per celiaci”.
Tali menzioni sono ammesse se l’alimento è prodotto, preparato e/o lavorato al fine di:
a) ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine; oppure
b) sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.
Le due diciture seguono l’indicazione “senza glutine” o “con contenuto di glutine molto basso”.