Il fenomeno del milk sounding, che abbiamo già denunciato su Galatine e Fettine di Latte, si arricchisce di un nuovo episodio. Addirittura l’acqua minerale Sangemini, nella sua ultima campagna pubblicitaria, viene paragonata al latte. Cos’altro manca al teatro dell’inganno?
Indicazione comparativa fuorilegge
‘1 litro di Sangemini contiene la stessa quantità di calcio di due bicchieri di latte (da 125 ml cad.) o di due vasetti di yogurt (da 125 gr. cad.).’ Ma stiamo scherzando?
Il Nutrition & Health Claims Regulation, NHC, contempla la possibilità di eseguire indicazioni nutrizionali di tipo comparativo (1) al ricorrere delle seguenti condizioni.
1) Il confronto deve venire eseguito tra identiche quantità di alimenti che appartengono alla stessa categoria. Vale a dire tra prodotti accomunati, secondo interpretazione prevalente, da
– occasione di consumo (es. colazione, merenda, aperitivo, pasti),
– identità di materie prime (es. latte, frutta),
– processo di lavorazione (es. succhi di frutta o nettari di frutta, latticini freschi o formaggi a pasta dura).
2) La differenza tra gli alimenti comparati deve risultare significativa, nel senso di giustificare uno o più dei claim nutrizionali citati nel tassativo elenco di cui in Allegato al regolamento CE 1924/06. Ne deriva che:
– è ammesso il vanto di un tasso accresciuto o ridotto di nutrienti (+ 30%), ridotto contenuto calorico (-30%), ridotto tenore di micronutrienti (-10%) o di sale/sodio (-25%),
– non è ammesso il paragone tra alimenti le cui differenze di valore energetico, nutrienti o micronutrienti siano inferiori ai limiti di cui sopra. È perciò vietato, ad esempio, vantare l’equivalenza di apporti tra una bevanda e una razione di frutta.
3) Il termine di paragone è rappresentato dalla media degli alimenti più venduti sul mercato di riferimento, nella categoria di appartenenza, tuttora presenti a scaffale.
In ragione di quanto sopra, è del tutto inammissibile evidenziare l’equivalenza nei tenori di calcio di un litro d’acqua minerale, a raffronto con 250 ml di latte e yogurt. Sia perché trattasi di alimenti di natura diversa, sia perché la malcelata differenza significativa è a sfavore anziché a favore della Sangemini.
Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali sleali
La pubblicità ingannevole di Sangemini è ancor più grave poiché al confronto illegale con latte e yogurt aggiunge il detrimento di questi ultimi. ‘Senza grassi, senza calorie e senza rischi d’intolleranze’, si legge sulla pagina web, subito dopo il richiamo ai latticini.
Una palese violazione del divieto di sollevare dubbi sulla sicurezza o l’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti. (2) Aggravata ulteriormente dalle modalità complessive di presentazione, laddove la bottiglia d’acqua Sangemini è esposta al fianco di due bicchieri di latte e altrettanti vasetti di yogurt (!).
Il ‘calcio biodisponibile, cioè altamente assimilabile’ che la pubblicità di Sangemini rivendica con grande sfarzo è un health claim indimostrato e fuorilegge. Le indicazioni salutistiche relative alla presenza di calcio negli alimenti autorizzate in Europa sono ben otto. Ma tra queste non figura alcun teorema sulla ‘biodisponibilità’ dell’acqua umbra, che è perciò ingannevole. (3)
Controlli e sanzioni
L’Autorità sanitaria ha il dovere di applicare le sanzioni amministrative previste per la violazione del regolamento claim. (4)
L’Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria, IAP, può intervenire anche d’ufficio – senza bisogno di ricevere una segnalazione – per ordinare l’arresto della pubblicità ingannevole.
L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, c.d. Antitrust, ha a sua volta facoltà di intervento e applicazione di sanzioni amministrative fino a 5 milioni di euro per punire le pratiche commerciali scorrette. Le quali possono pure concretizzarsi, come si è visto nel caso Barilla, con claim fuorilegge.
Dario Dongo
Note
(1) V. reg. CE 1924/06, articolo 9. Testo consolidato su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&qid=1506978554407&from=EN
(2) Reg. CE 1924/06, articolo 3.2.b. Si configura al contempo una violazione del reg. UE 1169/11, art. 7.1.c, in quanto l’assenza di grassi e calorie è comune a tutte le acque minerali
(3) Cfr. reg. UE 432/12 e successive modifiche. Si vedano le pagine 8 e 9 del testo consolidato, su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0432&qid=1507018660328&from=EN
(4) V. d.lgs. 27/2017. Per l’analisi del decreto si fa richiamo a http://www.foodagriculturerequirements.com/category/approfondimenti/nutrition-health-claims-dario-dongo-illustra-il-decreto-sanzioni#
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.