Il Consiglio di Stato in Francia boccia definitivamente le evocazioni illecite del ‘Camembert de Normandie’, la cui denominazione è riservata in via esclusiva ai formaggi registrati come AOP (Appellation d’origine contrôlée, o DOP, PDO). (1)
Si conferma cosi il divieto di indicare il riferimento geografico ‘Fabriqué en Normandie’ (‘Made in Normandy’) in etichetta di altri Camembert (non AOP/DOP/PDO), poiché esso può risultare ingannevole per i consumatori. Una sconfitta per Lactalis e altri grandi caseifici.
1) ‘Camembert de Normandie AOP’ o Camembert ‘Fabriqué en Normandie’?
Il Camembert de Normandie AOP è un formaggio prodotto con latte crudo di vacche allevate esclusivamente nell’areale di produzione e alle condizioni stabilite nel disciplinare della denominazione di origine protetta a livello UE. (2)
Alcuni grandi caseifici producono a loro volta una versione industriale di Camembert, nella stessa regione. Senza però sottostare al disciplinare di produzione né registrarsi nel sistema di qualità AOP.
Camembert ‘Fabriqué en Normandie’ significa perciò soltanto che il caseificio si trova in uno dei cinque dipartimenti della regione, a prescindere dall’origine del latte. Il quale viene spesso pastorizzato, anziché lavorato crudo.
2) Reg. UE 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
‘I nomi registrati [come DOP e IGP, ndr] sono protetti contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente,
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione [es. Parmesan, ndr] o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente,
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine,
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto’ (reg. UE 1151/12, articolo 13.1).
DGCCRF, intervento di repressione frodi
La DGCCRF – Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, presso il ministero francese dell’Economia – ha pubblicato il 9.7.20 una decisione ove si è chiarito che:
- l’utilizzo della dicitura ‘Fabriqué en Normandie’ su un formaggio Camembert non conforme al disciplinare della AOP (DOP) può integrare una violazione del reg. UE 1151/2012, (3) articolo 13, nonché del Codice della Proprietà Intellettuale (articolo L. 722),
- le regole suddette si applicano sia ai prodotti immessi sul mercato dell’UE, sia a quelli esportati in Paesi con accordi di reciprocità con l’UE. Anzi dappertutto, vale la pena aggiungere, dopo la sentenza 14.7.22 della European Court of Justice (ECJ) sulla falsa feta ‘Made in Denmark’, (4)
- gli operatori interessati sono stati perciò intimati ad adeguare di conseguenza le proprie etichette, entro il 31.12.20. Con invito a comunicare alle autorità competenti ‘lo stato delle scorte residue di etichette, nonché le fatture di acquisto degli imballaggi’.
3) Francia, Consiglio di Stato. Evocazioni bocciate
L’Unione dei Produttori di Camembert della Normandia – ove spicca la presenza del colosso Lactalis – ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. Chiedendo l’annullamento della decisione 9.7.20 della repressione frodi (DGCCRF), per eccesso di potere, e il riconoscimento della possibilità di riportare la dicitura ‘made in Normandy‘ sui formaggi non registrati come AOP (DOP).
Il Consiglio di Stato a Parigi si è però espresso con rigore, facendo richiamo sia al reg. UE 1151/2012, sia al Codice rurale francese. Laddove si precisa che ‘L’uso di indicazioni di origine o di provenienza non deve essere tale da:
- indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto,
- appropriarsi indebitamente o indebolire la reputazione di un nome riconosciuto come denominazione di origine o registrato come indicazione geografica o come specialità tradizionale garantita, o, più in generale,
- compromettere, in particolare attraverso l’uso improprio di un’indicazione geografica in una denominazione di vendita, la specificità della protezione riservata alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite’ (Code rurale, articolo L. 643-2, primo comma).
3.1) Indirizzo dell’operatore responsabile
Il giudice amministrativo francese ha altresì chiarito che il divieto di indicare la dicitura ‘Fabriqué en Normandie’ non impedisce in alcun modo ai produttori interessati di indicare, in modo appropriato, il nome e l’indirizzo dell’operatore responsabile. (5)
Il sindacato ricorrente non è dunque legittimato a sostenere, secondo il Consiglio di Stato, che la decisione della DGCCRF non rispetti i requisiti di informazione dei consumatori sui prodotti alimentari stabiliti dal reg. UE 1169/11 (Food Information Regulation).
4) Conclusioni
‘Alla luce di quanto sopra, e in assenza di seri dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione invocato, non è necessario sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea’.
Dura lex sed lex. In Unione Europea, gli operatori non hanno margini per usurpare né evocare le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) registrate. Al di là di rare eccezioni (6,7).
Dario Dongo
Note
(1) Conseil d’État. Sentenza 22.7.22 n. 447234, https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-07-22/447234 nella causa Syndicat normand des fabricants de camembert v. DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), ministère de l’économie
(2) Il disciplinare di produzione del Camembert de Normandie AOP (DOP) prescrive altresì un periodo di pascolo di sei mesi per le vacche, che devono essere al 50% di razza normanna, e un’apposita formatura della caldaia di lavorazione del formaggio
(3) Dario Dongo. DOP, la Corte di Giustizia UE chiarisce il divieto di evocazioni. GIFT (Great Italian Food Trade). 3.5.19
(4) Marta Strinati. Feta contraffatta, la Corte di giustizia condanna la Danimarca. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.7.22
(5) Indirizzo operatore responsabile, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 15.5.20
(6) Dario Dongo. Ingredienti DOP. GIFT (Great Italian Food Trade). 2.1.18
(7) Dario Dongo. Aceto balsamico di Modena, via libera alle imitazioni dalla Corte di Giustizia UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.12.19
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.