Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, il 24.11.20, la nuova direttiva sulle class action. Le organizzazioni dei consumatori – e gli enti pubblici a tal uopo delegati dagli Stati membri – potranno così agire in giudizio nell’interesse dei consumatori, per ottenere provvedimenti inibitori e risarcimenti, in un’ampia serie di casi.
New Deal per i consumatori
La Commissione europea aveva lanciato il ‘New Deal per i consumatori’, ad aprile 2018, per ammodernare e garantire l’efficacia delle regole a loro tutela. Un pacchetto di misure che comprendeva il rafforzamento dei diritti degli utenti web, gli strumenti per far valere diritti e indennità, le sanzioni per la violazione dei diritti dei consumatori in UE, condizioni commerciali trasparenti. (1)
Le lobby confindustriali avevano peraltro impedito di raggiungere un ragionevole accordo sulla class action, organizzando una serrata opposizione degli Stati membri. Ma lo scandalo del Dieselgate ha mostrato quanto il vaso fosse colmo, stimolando nuove riflessioni. Migliaia di indagini giudiziarie e azioni di risarcimento hanno messo in luce la totale inadeguatezza degli strumenti a disposizione per la tutela dei cittadini europei, evidenziando la necessità e urgenza di una riforma. (2)
‘Questa direttiva è stata la nostra risposta a violazioni transnazionali dei diritti dei consumatori da parte di aziende disoneste. I consumatori non avevano tutti gli strumenti giusti per cercare giustizia – fino ad ora’ (Věra Jourová, Commissione europea, Vicepresidente con delega a valori e trasparenza)
Class action, USA – UE a confronto
Lo schema europeo di collective redress (risarcimento collettivo) – approvato il 24.11.2020 dal Parlamento europeo – ha poco a che vedere con il modello USA di class action. In un colpo d’occhio si annotano i limiti di approccio del vecchio continente:
– il campo di applicazione è focalizzato su violazioni in ambiti quali la protezione dei dati, i servizi finanziari, viaggi e turismo, energia, telecomunicazioni, ambiente e salute. Nonché i diritti dei passeggeri del trasporto aereo e dei treni e più in generale ‘ogni diritto dei consumatori’. In una dimensione essenzialmente privatistica, se pure riferita ai diritti collettivi, che sembra trascurare i giudizi amministrativi. I quali rilevano non solo per le azioni nei confronti della pubblica amministrazione, ma anche per i ricorsi nei confronti di decisioni di enti pubblici (es. ricorsi amministrativi al TAR Lazio, ed eventuali appelli al Consiglio di Stato, sulle delibere dell’Antitrust),
– la legittimazione attiva alle class action è riservata a ‘enti qualificati’ designati dagli Stati membri. Con l’evidente rischio di pregiudicare le iniziative di piccole associazioni impegnate nella tutela della generalità dei consumatori ovvero di loro singole categorie (es. portatori di disabilità o malattie rare e loro familiari), le quali non godano dei requisiti di rappresentatività prescritti in Italia come altrove per venire esentate da oneri amministrativi legati alle azioni (3,4).
Principi chiave
La direttiva sulle azioni rappresentative introduce uno schema armonizzato di class action in tutti gli Stati membri, con le seguenti caratteristiche:
– almeno una procedura di azione collettiva, per le misure di ingiunzione e di ricorso, deve essere resa disponibile ai consumatori in ogni Stato membro UE,
– almeno un’organizzazione dei consumatori o un ente pubblico che rappresenti i loro interessi dovrà venire nominato, da ogni Stato membro, per avviare le azioni collettive. Tali enti saranno autorizzati e riceveranno sostegno finanziario per avviare azioni legali per conto di gruppi di consumatori, onde garantire il loro accesso alla giustizia,
– i criteri di designazione di tali enti variano a seconda che essi gestiscano casi nazionali o internazionali. A livello nazionale, saranno gli Stati membri a stabilire criteri adeguati coerenti agli obiettivi della direttiva. A livello internazionale, tali entità devono dimostrare (e rendere disponibili sui propri siti web) almeno 12 mesi di attività pubblica di protezione dei diritti dei consumatori, un interesse legittimo nella protezione degli interessi dei consumatori, l’assenza di finalità di lucro, l’indipendenza da terzi con interessi economici opposti,
– per evitare contenziosi frivoli o offensivi, e stabilire un equilibrio tra l’accesso alla giustizia e la protezione delle imprese da azioni legali abusive, è introdotto il principio ‘chi perde paga’ (art. 12). Le spese di soccombenza potranno venire estese anche ai singoli consumatori, in via eccezionale, in ipotesi di loro intenzionalità o negligenza, (5)
– gli Stati membri dovranno prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Da applicarsi in caso di inadempienza o rifiuto di attenersi ai provvedimenti ingiuntivi o agli obblighi derivanti dalle azioni.
Entrata in vigore e applicazione
La direttiva entrerà in vigore entro 20 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE. Gli Stati membri avranno 24 mesi per recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali e ulteriori 6 mesi per applicarla.
A decorrere dalla sua applicazione, verranno meno le la possibilità di esperire class action a favore dei cittadini da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati. Con buona pace di normative anche recenti – come la legge 31/19 che ha da ultimo modificato la disciplina della class action in Italia – che invece prevedevano tali possibilità.
Un passo avanti, o un passo indietro?
Dario Dongo e Giulia Torre
Note
(1) Dir. UE 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0184
(2) Nel 2015 Volkswagen ha ammesso di avere artatamente modificato i motori delle proprie auto diesel per dissimulare i livelli di emissioni inquinanti. Mentre i consumatori USA hanno ottenuto generosi risarcimenti attraverso varie class action, quelli europei hanno dovuto riferirsi a strumenti di tutela variamente inefficaci, negli ordinamenti giuridici dei diversi Stati Membri
(3) European Commission. New rules to allow collective EU consumer action. Press release. 24.11.20, v. https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200630STO82384/new-rules-to-allow-collective-eu-consumer-action#:~:text=New%20rules%20on%20collective%20redress,the%20%E2%80%9Closer%20pays%E2%80%9D%20principle.
(4) Directive of the European Parliament and of the Council on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, and repealing Directive 2009/22/EC. V. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/en/pdf
(5) Rimane salva la possibilità di archiviazione dei casi manifestamente infondati, già nelle prima fase del procedimento, in conformità alle legislazioni nazionali (art. 7.7 della direttiva). Ipotesi già prevista, in Italia, dalla legge 31/19 sulla class action