Antitrust, i casi affrontati dall’Authority negli ultimi 9 anni nel settore alimentare
L’Antitrust, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), ha avuto e tuttora ha un ruolo importante nella valutazione delle pratiche commerciali scorrette. In diversi settori tra i quali l’alimentare. Si riporta, qui a seguire, una rassegna dei casi di maggior rilievo nel settore alimentare, dal 2008 al 2016. In attesa di ulteriori interventi, in particolare sui casi di Milk Sounding che Great Italian Food Trade ha di recente denunciato.
2008
Moral suasion. Interventi su varie diciture scorrette in etichette e pubblicità. Tra queste, i riferimenti ‘senza residui nocivi’ e ‘dal primo anno di età’, che falsamente suggerivano la qualifica di un succo di frutta come un alimento destinato alla prima infanzia, l’ingannevole claim ‘brucia grassi’ su una barretta sostitutiva del pasto, la ‘assenza di grassi idrogenati’ vantata su una bevanda analcolica.
‘Approvato dalla Federazione dei Medici Pediatri Italiani (FIMP).’ L’Autorità Garante ha sanzionato un operatore che – dopo un accordo commerciale con la FIMP, ma in assenza di un’attività scientifica di valutazione delle proprietà salutistiche del prodotto reclamizzato – vantava il claim ‘Approvato dalla FIMP’. La sanzione irrogata è stata pari a 695 mila euro per l’operatore e 300 mila euro per la FIMP. Sebbene un endorsement da parte di una comunità scientifica sia astrattamente possibile, l’indicazione deve in ogni caso venire fondata su un’istruttoria medica documentata.
Alixir, Barilla. Nell’ampio contesto pubblicitario della linea nutraceutica Alixir sono intervenute varie contestazioni dell’AGMC. La campagna pubblicitaria suggeriva che una dieta bilanciata non potesse fornire tutti i nutrienti necessari al benessere. Proponendo invece un programma alimentare quotidiano che comprendeva diversi prodotti della linea in questione. Gli health claim proposti (es. ‘rallenta l’invecchiamento cellulare’) erano tuttavia privi di riscontri scientifici da parte dell’EFSA, oltre a essere di per sé privi di fondamento scientifico.
Altri profili di illiceità riguardavano poi la comparazione dei prodotti della marca con altri alimenti comuni (dei quali, falsamente, si asseriva la ‘inadeguatezza’). Le espressioni ‘il segreto di vivere al meglio – vivi più a lungo’ sono state a loro volta considerate scorrette. L’Antitrust ha irrogato alla Barilla una sanzione di 200 mila euro.
Mila, yogurt drink. L’Autorità Garante ha applicato una multa di 100 mila euro per l’utilizzo – nella pubblicità di due bevande a base di yogurt – di una serie di indicazioni salutistiche non autorizzate. Come ‘brucia grassi’, ‘facilitare l’attacco delle riserve di grasso’, ‘intervenire/aiutare a ridurre assorbimento degli zuccherie dei grassi’, ‘risveglio/regolazione del metabolismo’, ‘aiutare controllo del peso’, ‘rallentare i processi dell’invecchiamento cellulare’, ‘neutralizzare i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare’, ‘ringiovanisci’. Magari vi fosse stato anche solo un briciolo di verità (!).
Probiotico Serilac. L’integratore alimentare probiotico si avvantaggiava di pubblicità comparativa rispetto a prodotti alimentari di diversa natura, perciò non paragonabili. Il messaggio pubblicitario induceva altresì il consumatore a credere che il consumo di altri prodotti potesse addirittura avere effetti negativi per la salute. Multa comminata, 50mila euro.
2009
Danone Danacol e Unilever ProActiv. Due yogurt drink con fitosteroli, commercializzati per contrastare l’ipercolesterolemia. L’Antitrust ha condannato un marketing spinto, che lasciava intendere come entrambi i prodotti potessero di per sé soli offrire una soluzione definitiva al problema del colesterolo LDL elevato (e al relativo rischio cardiovascolare). Mentre in realtà, al più, tali prodotti possono venire intesi come un coadiuvante non sostitutivo di terapia farmacologica appropriata. In entrambi i casi inoltre si faceva leva su associazioni mediche (nel primo caso la Società Italiana di Medicina Generale, nel secondo la Società Italiana di Cardiologia). Sanzioni rispettivamente di 300 mila euro e di 100 mila euro, tenuto anche conto della parziale discrasia della comunicazione pubblicitaria con i relativi pareri di EFSA.
Red Bull. L’AGCM è andata ben oltre il giudizio della corrispondente autorità britannica. Affermando che – al di là di ogni valutazione circa l’effetto di caffeina e altre sostanze sul sistema nervoso – è in ogni caso scorretto e inammissibile promuovere l’uso della bibita in situazioni pericolose, come gli stati di sonnolenza alla guida. I basilari criteri di prudenza suggeriscono al contrario di fermarsi, in caso di colpi di sonno, e ogni diverso avviso arreca potenziale pregiudizio alla salute e sicurezza dei consumatori (in violazione del Codice del Consumo, art. 21.3). 80 mila euro di sanzione per i messaggi promozionali che proponevano la Red Bull come ‘il compagno di viaggio ideale per chi percorre lunghi tragitti’ (‘se gli occhi si chiudono e la strada verso casa sembra interminabile, è ora di ascoltare un po’ di buona musica ritmata e rinfrescare la mente con una lattina di Red Bull’, etc.).
2010
Pastariso, Riso Scotti. L’Antitrust ha condannato l’indicazione sulla salute ‘i betaglucani… aiutano a ridurre il colesterolo’. L’indicazione riferiva infatti con asterisco a nota, in caratteri sottodimensionati e poco leggibili, ove si comunicava che una porzione di 75g di pasta forniva il 25% dei betaglucani necessari ogni giorno per ottenere l’effetto benefico. Lo health claim in questione, inoltre, non era stato (ancora) approvato dall’EFSA. Secondo la quale 3 grammi al giorno di betaglucani erano necessari per ‘mantenere’ – e non anche per ridurre, come reclamizzato da Riso Scotti – l’ordinaria concentrazione di colesterolo ematico. Il claim, secondo l’AGCM, risultava in ogni caso inaccettabile anche in ragione dell’esigua quantità di betaglucani contenuti nel prodotto (0,75 g per 75 g di pasta). Sanzione di 120 mila euro.
Benefit, BluPill. L’Antitrust ha accertato la scorrettezza di un integratore alimentare a suo tempo commercializzato come ‘Viagra naturale’, senza alcun supporto scientifico adeguato. Le indicazioni ‘senza effetti collaterali’ e ‘privo di controindicazioni’ risultavano a loro volta prive di giustificazione. 55 mila euro la sanzione.
Kilocal, Pool Pharma e Medestea Full Fast di Medestea Research & Production Spa. Si suggeriva una capacità incondizionata di riduzione del peso, a prescindere dal vero ruolo di coadiuvante di tali integratori. Assenti le informazioni di contesto, in particolare la raccomandazione di non proseguire l’uso degli integratori per un periodo superiore alle 3 settimane senza consultare un medico. Sanzione di 200mila euro e 100mila euro, rispettivamente.
ARd Cogiton e ARd Stenovit, Bracco. Sanzionati i volantini promozionali di due integratori, per la prevenzione e il trattamento dell’invecchiamento cerebrale e delle patologie correlate alla neuro-degenerazione cellulare, e di quelle cardiovascolari. La letteratura scientifica resa disponibile dal produttore non è riuscita tuttavia a dimostrare un legame eziologico (causa-effetto) tra l’apporto degli integratori e i promessi benefici per la salute. L’Antitrust in questo caso ha fatto anche richiamo ai criteri stabiliti dal d.lgs. 169/2004. (1) Sanzioni per 70 mila e 80 mila euro.
2011
Misura e Galbusera, biscotti ‘senza colesterolo’. L’Autorità ha sanzionato diverse pratiche commerciali in relazione ai claim ‘soia – senza colesterolo’ e ‘senza colesterolo – con ingredienti contenenti steroli vegetali’. Evidenziando come le indicazioni approvate da EFSA attengono alla capacità di steroli e fitostanoli vegetali di contribuire a ridurre il colesterolo, senza alcun riferimento al tenore di colesterolo negli alimenti. (2) L’Antitrust ha poi annotato la discrasia tra il claim ‘senza colesterolo’ e il tenore significativo di grassi nei biscotti, che potrebbe invece essere capace di produrre l’effetto opposto. Sanzioni di 290mila e 100mila euro, rispettivamente.
Revidox, Actafarma. Lo health claim relativo a presunte proprietà del resveratrolo nel contrastare l’invecchiamento cellulare non è mai stato autorizzato da EFSA, in ragione della debole evidenza scientifica a suo supporto. L’Antitrust ha inoltre censurato l’affermazione di ipotetica inadeguatezza della dieta ordinaria nel fornire tutti i nutrienti, confrontando il resveratrolo di una compressa con quello di 45 kg di uva rossa o 45 litri di vino. Sanzione di 150mila euro.
Fishfactor, Avantgarde Spa. Tale integratore veniva presentato come in grado di ‘favorire la rigenerazione delle cartilagini’. Lo health claim in questione non è stato tuttavia approvato rispetto a Omega 3, acido ialuronico o vitamina C (i tre micronutrienti presenti nel Fishfactor). Sanzione di 150 mila euro.
2012
Confetture ‘senza zuccheri aggiunti’, Hero e Zuegg. L’Autorità Garante ha censurato i nutrition claim in quanto, pur in assenza di aggiunta di zuccheri, risultavano abbondantemente superati i limiti imposti dal legislatore (0,5 g/100g di zucchero al massimo) per apporre tali vanti. I quali suggeriscono l’adeguatezza del prodotto rispetto a categorie di consumatori con problematiche particolari (es. diabetici). La seconda industria aveva sostituito lo zucchero con succo d’uva (che di fatto contiene zuccheri). Il contenuto totale di zucchero si aggirava in ogni caso sui 33-38 g/100 g. Sanzioni irrogate pari a 100mila euro per la prima azienda e 200mila per la seconda.
2013
Vivident, Happydent, Daygum e Mentos, Perfetti Van Melle. L’Antitrust ha condannato le campagne pubblicitarie in cui veniva suggerita una sostanziale – e falsa – equivalenza tra l’uso costante delle gomme da masticare e una corretta igiene orale. Si aggiungeva l’impiego di health claim né veritieri, né coerenti con le condizioni d’uso già validate dall’EFSA. ‘In tal modo, a detti prodotti venivano attribuite caratteristiche improprie e ultronee rispetto alla loro natura di alimenti di uso corrente, inducendo altresì i consumatori ad abitudini igienicamente scorrette’. Il procedimento si è concluso con 180 mila euro di multa, che il TAR Lazio ha di recente confermato.
Uliveto e Rocchetta, ‘acque della salute’? La pratica commerciale scorretta è stata realizzata dalla Co.ge.di International SpA in accordo con la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG). Sono state promosse varie caratteristiche salutistiche delle acque, alcune delle quali neppure autorizzate dal Ministero della Salute. Sanzioni per 100 mila euro all’operatore e 30 mila euro alla FIMMG.
NatygenDna, Medestea Biotech S.p.a. L’Antitrust ha sanzionato i plurimi ed enfatici vanti di tipo salutistico (contrasto dell’invecchiamento cellulare e miglioramento dell’apparato cardiovascolare, delle difese immunitarie, dello stato della pelle o delle articolazioni). Attribuiti, nei messaggi pubblicitari dell’integratore alimentare in questione – a base di curcumina e resvetratolo – addirittura al suo consumo per un solo mese. 144 mila euro la sanzione irrogata.
Danaos e Danacol, Danone. La moral suasion esercitata dall’Autorità Garante sul colosso francese, nel 2013, è valsa a ottenere la modifica dei messaggi pubblicitari. Nei casi in esame – un semplice yogurt addizionato in calcio e un latte fermentato addizionato di fitosteroli – risultava eccessivo focalizzare la comunicazione sull’insorgenza di patologie o stati più o meno gravi di carenza di elementi essenziali per l’organismo (come nel caso di specie l’insorgenza dell’osteopenia e/o del colesterolo).
‘Fiordifrutta – senza zuccheri aggiunti’ di Rigoni, ‘Biodelizia – senza zuccheri aggiunti’ di Vis sono state contestate, se pure discutibilmente, in ragione degli zuccheri comunque presenti sotto forma di succhi di frutta (es. succo d’uva). Ravvedendo, l’Autorità, il potenziale di ingannare consumatori sensibili quali i diabetici o soggetti con glicemia alterata. 40mila euro di sanzione per Rigoni di Asiago S.r.l., 20 mila euro per VIS S.r.l.
‘Giusto senza zucchero’ di Giuliani. Pronuncia analoga alle precedenti, sui biscotti e prodotti da forno della Giuliani S.p.A. 90 mila euro la sanzione irrogata.
‘Coca Cola – scopri ciò che c’è da sapere’. Nel procedimento istruttorio è stata esaminata la campagna promozionale volta a presentare le caratteristiche nutrizionali della nota bevanda, mediante una serie di indicazioni nutrizionali sui singoli ingredienti che tuttavia risultavano non chiare e/o incomplete e perciò atte a fuorviare i consumatori. L’azienda ha modificato i propri messaggi di conseguenza.
Red Bull. L’Antitrust ha condotto un’istruttoria nei confronti di Red Bull Italia S.r.l. per verificare se le modalità espressive utilizzate per la promozione dell’energy drink – sul sito internet e gli spot televisivi – potessero risultare ingannevoli circa le effettive caratteristiche delle bevande. Considerando altresì la loro idoneità a indurre i consumatori, soprattutto i giovani, a un consumo eccessivo della bevanda. Con peculiare attenzione al rischio di incentivare l’adozione di comportamenti pericolosi, ivi compresa l’assunzione del prodotto mescolato all’alcol. L’Autorità ha accettato e reso obbligatori gli impegni proposti dall’operatore, nel senso di modificare radicalmente la strategia commerciale. In particolare, l’Antitrust ha considerato favorevolmente l’eliminazione di qualsiasi forma di promozione presso le scuole, la rimozione di figure di bambini e adolescenti negli spot, nonché la puntuale limitazione degli acquisti di spazi pubblicitari sui canali in prevalenza rivolti a un pubblico di bambini e adolescenti.
Xenalis dimagranti. L’Autorità ha svelato un sistema di scatole cinesi, costruito con scaltrezza per deviare la responsabilità dei messaggi diffusi da sei società commerciali su un unico professionista localizzato all’estero. Così da ostacolare il consumatore nell’identificazione dell’effettivo responsabile della vendita. L’istruttoria e le ispezioni condotte presso i due professionisti italiani hanno permesso altresì di acclarare l’illiceità degli health claim impiegati per promuovere i ‘dimagranti’ a marchio Xenalid (come ‘- 10 kg in dieci giorni’ e ‘Dimagrisci senza rinunce’).
2014
Humana Italia. 110 mila euro di sanzioni sono piovuti, ad opera dell’AGCM, sulle pubblicità degli integratori di vitamine e minerali per bambini sul sito internet di Humana Italia. Claim salutistici non veritieri, oltreché privi delle specifiche autorizzazioni europee invece prescritte per ogni health claim relativo alla riduzione di malattie, nonché allo sviluppo e la crescita dei bambini. Altre indicazioni di tipo salutistico, se pure fondate su claim validati da Efsa, ne hanno travisato la portata in fase di comunicazione.
Fiberpasta. L’Antitrust ha accertato e punito le indicazioni salutistiche relative ai prodotti della linea Fiberpasta, diffuse su internet e sui social network. Censurando altresì una specifica forma di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, ai sensi del d.lgs. 145/2007. Il professionista ha modificato la propria condotta, allineandola alle disposizioni del Codice del Consumo, subito dopo l’apertura del procedimento istruttorio.
Immun’Age, NAMED. L’Autorità ha riscontrato come l’attività promozionale complessiva dell’Immun’Age facesse ampio riferimento ad alcune specifiche caratteristiche di natura salutistica, in primis la sua efficacia contro numerose gravi patologie (Alzheimer, morbo di Parkinson, AIDS, tumori) ovvero contro altre malattie e stati fisiologici ampiamente diffusi, quali invecchiamento cellulare, influenza e raffreddori, vaccinazioni e stati di debilitazione, che si sono rivelate non veritiere o comunque ambigue. La sanzione inflitta dall’AGCM, 250.000 euro, è stata poi annullata dal TAR Lazio con una pronuncia non priva di critiche.
Uliveto e Rocchetta, Co.ge.di. International. La pubblicità delle acque minerali è stata considerata ingannevole nell’enfasi di una comunicazione che comprendeva diciture quali ‘Uliveto è con i gastroenterologi dell’A.I.G.O. per la salute digestiva’, ‘Rocchetta è con gli urologi del C.L.U. per la salute urologica’, ‘acque della salute’. L’azienda ha provveduto al ravvedimento operoso, eliminando dai testi pubblicitari gli endorsement delle citate associazioni mediche alle indicazioni che promuovono gli effetti benefici delle acque. Oltre a sostituire il riferimento alla salute con quello più generico di benessere, e a escludere la raffigurazione di medici nell’informazione commerciale.
Riduzione di sale, promesse generiche. L’Antitrust è intervenuta su alcuni operatori industriali che vantavano la riduzione del sale su un digestivo effervescente, un salume e alcuni crackers, senza tuttavia rispettare i requisiti previsti in Allegato al Nutrition & Health Claims Regulation. (3) L’invito a rimuovere i profili di scorrettezza è stato prontamente accolto dai destinatari, i quali tra l’altro hanno ad esempio modificato la presentazione dei ‘crackers salati’ precisando il ben diverso concetto di ‘senza granelli di sale in superficie’.
Integratori alimentari, Perfoline. L’Autorità ha irrogato onerose sanzioni (650 mila euro) e inibito la diffusione da parte di Perfoline S.A.S. e Perfoline S.A. di numerosi messaggi pubblicitari che promuovevano gli integratori venduti tramite e-commerce con la falsa promessa di risultati immediati, semplici e duraturi in termini di perdita di peso. Con l’aggiunta di un messaggio diseducativo, secondo cui sarebbero viceversa inutili, a tal uopo, attività fisica e diete ipocaloriche. In considerazione del target dei messaggi, i consumatori sovrappeso e obesi, e della loro sensibilità nonché vulnerabilità psicologica, l’azione dell’Antitrust è stata particolarmente dura.
Asea, Organo Gold, schemi piramidali di vendita e inganni. L’AGCM ha accertato la scorrettezza di una pratica realizzata da Asea Italy nella promozione e vendita della bevanda Asea, in ragione dell’implementazione di un sistema piramidale che prevedeva il ‘coinvolgimento e la partecipazione dei consumatori in uno schema di acquisto e vendita del prodotto nel quale gli stessi erano incentivati a ricercare e includere un numero sempre crescente di altri consumatori/venditori’. L’Autorità ha altresì accertato l’ingannevolezza degli health claims attribuiti alla bevanda Asea, in quanto non presenti nell’elenco di cui al reg. UE 432/2012. Il procedimento si è concluso con l’irrogazione di una sanzione pari a 150 mila euro. Del tutto analogo, anche sotto tale ultimo profilo, il caso delle bevande a base di ganoderma lucidum, commercializzate da Organo Gold Europe (250 mila euro di sanzione).
2015
Il 2015 è stato, per l’Antitrust, ‘l’anno delle patatine’. Al centro delle brame dei consumatori, complice la crescita di modalità destrutturate di pasti (brunch, apericena, etc.), dentro e fuori casa. Diverse le pratiche ingannevoli contestate:
Patatine Light, San Carlo. L’AGCM ha contestato l’uso del termine light – in grande evidenza grafica – in quanto abbinato a un claim nutrizionale comparativo (‘-30% di grassi’) privo di un termine di paragone identificato a norma del regolamento claims. (4) La comunicazione è risultata ingannevole anche nel suo complesso, sia per l’impiego del suggestivo termine ‘Sanoil’ per l’olio di cottura, sia per il vanto in bella evidenza dell’olio extravergine di oliva, in realtà utilizzato solo in misura del 5% sul prodotto finito. San Carlo ha provveduto a sostituire la dicitura ‘all’olio di oliva’ con quella ‘con olio di oliva’.
Patatine ‘Rustica – Le ricette di Cracco’. Le immagini di alimenti o elaborazioni gastronomiche abbinate alle chips sono state ritenute scorrette in ragione del difetto di adeguata comunicazione. Per avvertire il consumatore, nello spazio contiguo e in adeguata evidenza grafica, che non si trattava di un prodotto nuovo bensì di soli suggerimenti su come presentarlo. Sanzione di 350 mila euro.
Patatine Pata. L’Antitrust ha considerato infondata e ingannevole la dicitura ‘patatina artigianale Pata’, abbinata al claim nutrizionale comparativo ‘- 30% di grassi rispetto alla patatina fritta tradizionale Pata’. Poiché il paragone non veniva riferito, come invece doveroso, alla media dei prodotti più venduti sul mercato di riferimento. Come nel caso di San Carlo inoltre, Pata reclamava con enfasi la presenza di olio extravergine, mediante impiego della dicitura ‘con olio extravergine di oliva italiano’, accanto alle immagini di olive e di un’ampolla di olio. Solo sul retro della confezione, tuttavia, si riscontrava la modesta quantità dell’ingrediente in questione, a fronte del più largo impiego di olio di semi di girasole pure contenuto nel prodotto (17%). 250 mila euro di sanzione.
Crik Crok, Le Contadine, ICA Foods. Anche nei casi delle chips ‘Crik Crok – 20 % di grassi’ e dello snack ‘Le Contadine – Best for you (meno del 10% di grassi)’ sono stati contestati i claim nutrizionali comparativi privi dei dovuti termini di paragone. Tali claim, reiterati sul fronte etichetta delle rispettive confezioni, sono stati accompagnati dal riferimento a ‘naturalmente ricchissime di antiossidanti e proteine (le stesse che si trovano nelle verdure) in grado di combattere i radicali liberi che causano l’invecchiamento delle cellule’. In difetto di alcun fondamento scientifico. Ulteriori scorrettezze sono state ravvedute nelle indicazioni ‘100 % olio extravergine di oliva’, ‘Fatte a mano’, ‘sono buone perché fatte come in casa’. Sanzione di 150 mila euro.
Patatine Amica Chips. Ancora una volta, il claim nutrizionale comparativo ‘-20% di grassi’ è risultato privo di idoneo termine di paragone. I vanti ‘cotte a mano’ e ‘con olio di oliva’ (tuttavia presente in quota 5%, residuale rispetto agli altri oli di cottura) sono stati altresì valutati come scorretti. Come pure la raffigurazione di alimenti e spezie mostrati accanto alle patatine, il cui sapore era invece influenzato soltanto dall’aggiunta di aromi. 300 mila euro di multa.
Flavofort 1500, Merqurio Pharma. L’AGCM ha contestato la promozione e presentazione dell’integratore alimentare ‘Flavofort1500’, a base di flavonoidi, in ragione dell’impiego di claim potenzialmente ingannevoli e non veritieri associati a presunti effetti benefici e terapeutici. È stata inoltre censurata la comunicazione ai medici, laddove l’integratore è stato messo a confronto con veri e propri farmaci, suggerendo una sua velleità curativa non ammessa, oltreché indimostrata. 50 mila euro la sanzione applicata.
Bermè, Dolomiti Fruits. L’Autorità Garante ha infine considerato gli effetti di riduzione del colesterolo ematico attribuiti al consumo regolare del succo di mela e bergamotto Bermè, in etichetta e pubblicità anche televisiva. Il professionista, dato atto dell’assenza di health claims autorizzati ai sensi del reg. UE 432/2012, ha adottato immediate azioni correttive. Nessuna sanzione.
2016
‘Prima donna Lidl’, ‘Carapelli Il frantoio’, ‘Pietro Coricelli Selezione’. L’Antitrust ha accertato le pratiche commerciali scorrette e sanzionato i produttori degli oli commercializzati con i predetti marchi. Riscontrando in particolare come alcuni grandi operatori presentassero come olio extravergine di oliva oli le cui caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche non coerenti con i requisiti previsti dalle apposite normative di settore. Sanzioni amministrative pecuniarie di 550 mila euro a Lidl Italia S.r.l., 300 mila euro a Carapelli Firenze S.p.A, 100.000 euro a Pietro Coricelli S.p.A.
Moral suasion, ecommerce. L’Autorità, nel corso del 2016, ha posto in essere ‘un vasto intervento di moral suasion nei confronti di numerosi professionisti che gestiscono siti web sui quali è possibile acquistare prodotti alimentari preimballati’. L’AGCM in particolare ha richiesto l’adempimento delle regole europee in tema di informazione al consumatore. (5) Laddove l’operatore ha il dovere di fornire al consumatore, prima che esso esegua la scelta d’acquisto, tutte le informazioni previste come obbligatorie in etichetta. (6)
Tali notizie rilevano tra l’altro quali informative precontrattuali – ai sensi della direttiva 2001/83/UE sui diritti dei consumatori (7) – che attengono alle caratteristiche principali dei beni nei contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali. L’Autorità ha giustificato la delicatezza del proprio approccio adducendo che le prescrizioni sono state applicate solo di recente. (8) E inoltre, sulla base delle rilevazioni dei siti web effettuate d’ufficio, sarebbero emerse solo parziali omissioni informative che sono state puntualmente sanate su invito dell’Autorità.
Dario Dongo
Note
1) D.lgs. 169/04, Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari), per quanto attiene ai rapporti tra professionisti
2) Il reg. UE 1169/11 ha frattanto vietato, in via definitiva, la possibilità di riferire in dichiarazione nutrizionale alla quantità di colesterolo contenuta nel prodotto alimentare. V. paragrafo ‘dichiarazione nutrizionale nell’articolo)
3) v. reg. CE n. 1924/06 e successive modifiche
4) Cfr. reg. CE 1924/06, articolo 9 e Allegato
5) V. reg. UE 1169/2011, articolo 14
6) Cfr. reg. UE 1169/2011, articoli 9 e 10. Al di fuori delle sole notizie che specificamente attengono alla singola unità di vendita, come il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, e il codice di lotto
7) Cfr. d.lgs. 21/2014, recante attuazione della dir. 2001/83/UE, articolo 49.1.a
8) Un argomento discutibile, considerato che il 13 dicembre 2014 è sì la data di applicazione di gran parte delle norme del Food Information Regulation, ma tale data è stata programmata con tre anni di anticipo
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.